Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-19, n. 202304981

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-19, n. 202304981
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304981
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 04981/2023REG.PROV.COLL.

N. 07321/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7321 del 2022, proposto dal Ministero dell’Interno, dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e dalla Questura di Caserta, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Compagnia Guardia di Finanza di Capua, in persona dei legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R S e L T, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di un’autorizzazione allo svolgimento di un’attività di vigilanza privata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il consigliere Nicola D’Angelo e udito per l’appellata l’avvocato L T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta ha rigettato la richiesta avanzata dal signor -OMISSIS-, legale rappresentante della stessa società, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata.

1.1. L’Amministrazione ha negato l’autorizzazione in ragione di un presunto tentativo di interposizione di persona che sarebbe stato posto in essere per aggirare un precedente provvedimento prefettizio di rigetto del 2019 emesso nei confronti di altro richiedente (signor -OMISSIS--OMISSIS-) che aveva presentato analoga istanza per la società -OMISSIS-, a sua volta motivato per l’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza in difetto di autorizzazione ex art. 134 del T.U.L.P.S. In sostanza, il signor -OMISSIS- sarebbe stato il reale dominus della -OMISSIS-.

1.2. Secondo la Prefettura tale ricostruzione sarebbe stata giustificata dalle seguenti circostanze:

- la sede legale ed operativa della -OMISSIS- è la stessa della sede della -OMISSIS- unipersonale amministrata dal sig. -OMISSIS-;

- le due società, aventi analoga denominazione sociale, presentano altri punti di contatto, avendo la sede operativa presso il medesimo indirizzo;

- le due società avrebbero avuto la stessa tipologia di attività ed ambito territoriale coincidente (Provincia di -OMISSIS-) e il medesimo regolamento di servizio;

- il signor -OMISSIS- era stato dipendente di varie società ed aziende riconducibili al signor -OMISSIS-per diversi anni;

- in occasione di un sopralluogo presso la sede della -OMISSIS-, nel mese di dicembre 2020, il personale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-ha accertato la presenza di un tecnico informatico, dipendente della -OMISSIS-, società riconducibile al signor -OMISSIS-.

1.3. Sulla base delle suddette circostanze la Prefettura ha quindi concluso che si versasse nella ipotesi di cui all’art. 257 quater , comma 1, del R.D. n. 635/1940 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), secondo cui la licenza ex art. 134 è negata quando risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza, attesa la riconducibilità della società richiedente al signor -OMISSIS- al quale, come detto, era stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza.

2. Il Tar di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe (n. -OMISSIS- ha accolto il ricorso, condannando le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha premesso che, alla stregua del principio generale di personalità dei titoli di pubblica sicurezza, sancito dall'art. 8 del R.D. n. 773/1931, gli elementi che dovevano essere valutati ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di polizia avrebbero dovuto essere strettamente afferenti a colui che ne richiedeva il rilascio.

2.1. Il diniego dell’autorizzazione è stato però disposto in quanto si è ritenuto che, nella realtà, l’attività imprenditoriale autorizzanda fosse riconducibile ad altro soggetto, il signor -OMISSIS-, al quale in passato era stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza, con conseguente operatività della fattispecie preclusiva di cui all’art. 257 quater , comma 1, del R.D. n. 635/1940.

2.2. In sostanza per il giudice di primo grado:

- sarebbero stati poco significativi gli elementi ostativi addotti e comunque da soli non idonei a fondare il convincimento della sussistenza di una interposizione di persona (per il Tar tali indizi, nel complesso, non avrebbero superato le ragionevoli spiegazioni fornite dal ricorrente);

- era stato rappresentato che la nuova realtà aziendale era stata costituita dal sig. -OMISSIS-con il proposito di sviluppare una autonoma realtà imprenditoriale, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel settore della vigilanza e in un territorio in cui ha intessuto rapporti lavorativi nel corso degli anni. Tale spiegazione avrebbe giustificato i profili di apparente sovrapposizione logistica ed operativa delle due imprese (quella di nuova istituzione e quella precedente riferibile al signor -OMISSIS-), mentre il dato riferito all’analoga denominazione sociale poteva trovare la propria giustificazione in logiche imprenditoriali e di concorrenza, nell’uso di segni distintivi utili ad attrarre clientela fidelizzata della -OMISSIS- utilizzando peraltro un latinismo ( vis, roboris ) che non poteva ritenersi anomalo, in quanto evocativo di presunte doti di affidabilità e sicurezza del nuovo operatore;

- sarebbe stata neutra la presenza del tecnico informatico della -OMISSIS- presso la sede della -OMISSIS-, in occasione del sopralluogo del dicembre 2020. L’utilizzo di comuni professionalità del settore informatico non rappresentava un indice univoco della riferibilità dell’impresa ad altra gestione societaria, non risultando allegate comprovate argomentazioni per sostenere l’esclusività dell’attività del tecnico informatico in favore delle società del presunto interponente;

- infine, il Tar ha rilevato che l’Amministrazione non aveva proceduto al riesame della fattispecie, come disposto con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- con cui era stato richiesto di rideterminarsi sulla istanza di parte ricorrente, alla luce del contenuto della nota del Commissariato di -OMISSIS- --OMISSIS- dell’11 febbraio 2022 che dava atto della insussistenza di elementi indicativi di una eventuale interposizione all’esito dell’acquisizione di documentazione in sede di sopralluogo presso la sede della società ricorrente (contratto di locazione, agibilità dei locali, certificazione energetica, prevenzione antincendi, progetti e certificazione lavori).

3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura e Questura di Caserta, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

prospettando l’erroneità della stessa decisione che non avrebbe considerato come le risultanze indizianti fossero chiare ai fini dell’applicabilità del primo comma, lett. a ) dell’art. 257 quater del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (profilo ostativo derivante dall’esercizio dell’attività di vigilanza in assenza della prescritta autorizzazione).

3.1. Secondo le stesse Amministrazioni, sarebbe stata comunque valutata la nota del Commissariato di -OMISSIS- --OMISSIS- relativa all’assenza di interposizione di persona, dando prevalenza agli accertamenti effettuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Capua.

3.2. Inoltre, all’esito dell’ordinanza cautelare del Tar n. -OMISSIS-, la Prefettura aveva disposto il riesame dell’atto impugnato, richiedendo ulteriori e dettagliati elementi sia al Comando Compagnia Guardia di Finanza di -OMISSIS-che alla Questura di Caserta (con nota del 25 gennaio 2022, il Comando Compagnia Guardia di Finanza di -OMISSIS-comunicava di non disporre di ulteriori e dettagliati elementi di merito in relazione agli accertamenti già svolti. La Questura di Caserta, invece, con nota del 7 febbraio 2022, aveva trasmesso la comunicazione del Commissariato di -OMISSIS- --OMISSIS- del 3 febbraio 2022, che aveva acquisito copia delle fatture elettroniche relative al pagamento dell’affitto dell’immobile dal mese di luglio 2021 al mese di gennaio 2022, nonché copia delle fatture inerenti alla blindatura delle finestre e della porta, tutte intestate alla società -OMISSIS- ed aveva riferito che null’altro era stato possibile accertare in merito ad eventuali sovrapposizioni o meno di altre persone).

3.3. Infine, parte appellante ha dedotto l’ampio grado di discrezionalità nel procedimento di valutazione dei requisiti prescritti.

4. La società -OMISSIS- si è costituita in giudizio il 23 settembre 2022, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 7 ottobre 2022, documenti il 7 novembre 2022 ed un’ulteriore memoria il 13 gennaio 2023 con la quale ha anche prospettato l’improcedibilità del ricorso.

5. Con ordinanza cautelare n. 4961 del 17 ottobre 2022 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso con la seguente motivazione: “ Rilevato che l’effetto conformativo della sentenza appellata non comporta il necessario accoglimento dell’istanza di autorizzazione presentata dall’originaria ricorrente, ma unicamente il dovere di rideterminarsi su di essa;
Ritenuto pertanto di non poter accogliere l’appello stante la mancata allegazione di un danno grave ed irreparabile
”.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 16 febbraio 2023.

7. L’appello non è fondato.

8. Preliminarmente, va rilevato che l’Amministrazione ha successivamente rilasciato l’autorizzazione richiesta ex art. 134 T.U.L.P.S. con provvedimento prot. n. 136723/16A del 4 novembre 2022. Per questa ragione, l’appellata ha dedotto l’improcedibilità del ricorso.

8. In ogni caso, a prescindere da tale eccezione (l’autorizzazione è stata rilasciata con espressa riserva dell’esito del presente appello) ed anche da quella formulata, sempre dalla parte appellata, in ordine alla genericità dei motivi di appello, va rilevato che le ragioni addotte per il diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza sembrano effettivamente non idonee a consolidare la prova dell’interposizione fittizia di persona che l’Amministrazione ha ritenuto sussistere nella specie.

8.1. Le contrastanti ed incomplete conclusioni istruttorie (cfr. pareri del Commissariato di -OMISSIS- --OMISSIS- e della Guardia di Finanza) inducono a non ritenere comprovata in via di fatto la pur ampia nozione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sottesa all’applicazione dell’art. 257 quater del R.D. n. 635/1940.

8.3. Seppure ampiamente discrezionale, la valutazione dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS deve comunque avvenire, sia sotto il profilo motivazionale che della coerenza logica e della ragionevolezza, all’esito di un’adeguata istruttoria.

9. In aggiunta, può rilevarsi anche come sia sintomatica la condotta della stessa Amministrazione, che non ha proceduto al riesame della res controversa ordinato dal Tar in sede cautelare, rilasciando invece il titolo salvo l’esito dell’appello.

10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

11. Sussistono, in relazione alla natura della controversia, giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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