Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-12-11, n. 201205281
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Numero 05281/2012 e data 11/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 05106/2011
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal signor F F per l’annullamento, previa sospensiva, del diniego di immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno scolastico 2010-2011, diniego espresso dall’Università degli studi di Roma – Tor Vergata in data 22 settembre 2010. L’annullamento viene, altresì richiesto, per le graduatorie successive a quella iniziale che hanno reso possibile gli scorrimenti e le conseguenti immatricolazioni.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 gennaio 2012 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato alla Università degli studi di Roma – Tor Vergata in data 20 gennaio 2011;
visto il proprio parere reso nell’adunanza del 15 febbraio 2012, con cui sono stati chiesti all’Amministrazione alcuni adempimenti istruttori;
vista la nota ministeriale prot. n. 475 del 3 agosto 2012 con cui vengono trasmesse le argomentazioni dell’Università di Roma – Tor Vergata e le controdeduzioni del ricorrente e vengono confermate le posizioni ministeriali espresse nella relazione del 12 gennaio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca
Premesso:
Il signor F F ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del diniego di immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2010-2011, espresso dall’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata in data 22 settembre 2010, nonché l’annullamento delle graduatorie successive a quella iniziale che hanno reso possibile gli scorrimenti e le conseguenti immatricolazioni con l’occupazione del posto a lui spettante.
Il ricorrente partecipava alla prova di ammissione al citato corso e si collocava nella relativa graduatoria di merito al posto n. 156 sui 240 definiti dal Ministero per l’Università in questione, ma non veniva immatricolato in quanto – secondo l’ateneo – risultante iscritto presso il corso di laurea triennale in medicina e ancora non in possesso della relativa laurea che, invece, veniva conseguita nella seduta fissata dalla stessa Università il 9 dicembre 2010, data comunque successiva a quella del 3 novembre stabilita dal bando ed entro cui doveva essere conseguito il titolo.
Il ricorrente lamenta la violazione delle norme relative alla immatricolazione, dal momento che il divieto di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea presuppone la coincidenza degli anni accademici, presupposto non ricorrente nella specifica situazione e lamenta comunque l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà del diniego di immatricolazione, essendo stata la sua domanda di iscrizione al concorso per l’accesso al corso di laurea magistrale regolarmente accettata.
L’Università con la nota dell’1 giugno 2012 chiarisce che la graduatoria di merito del concorso a 240 posti, poi divenuti 264, per l’ammissione al corso di laurea magistrale in questione, è stata pubblicata in data 14 settembre 2010 con regolarizzazione dell’immatricolazione non oltre la data del 22 settembre 2010 e che lo scorrimento della graduatoria era solo eventuale e subordinato alla presenza di posti liberi da verificare fino alla data del 27 ottobre 2010, con ulteriore possibilità di immatricolazione sino al 3 novembre 2010.
La data ultima e definitiva veniva, comunque, fissata al 20 dicembre in presenza di eventuali altri posti liberi e di conseguenti scorrimenti della graduatoria. L’Ateneo specifica che l’ultimo scorrimento vi è stato alla data del 1 dicembre 2010, dopodichè e sino al citato 20 dicembre successivo non vi sono stati più scorrimenti della graduatoria per indisponibilità di posti liberi. L’Università ribadisce, altresì, che al 22 settembre il ricorrente non aveva ancora conseguito la laurea e che non era possibile congelare il posto in graduatoria sino al conseguimento del titolo avvenuto in data successiva all’ultimo scorrimento, ciò senza ledere i diritti dei tanti aspiranti alla stessa immatricolazione. L’Ateneo, infine, sottolinea, in merito alla data delle sedute di laurea, l’impossibilità di coordinare le scadenze previste per le immatricolazioni con le date fissate per le sedute di laurea.
La relazione ministeriale, nell’evidenziare che il bando prevedeva il 3 novembre 2010 come termine ultimo per il conseguimento della laurea triennale e per l’immatricolazione successiva, rileva che comunque nello stesso bando, sotto la voce “nota bene”, l’Ateneo ha fatto riferimento al 20 dicembre 2010 per la comunicazione relativa ad ulteriori immatricolazioni derivanti da altri eventuali scorrimenti della graduatoria.
A seguito della conoscenza della relazione ministeriale e delle argomentazioni dell’Ateneo interessato, il ricorrente, con la nota del 24 luglio 2012, ribadisce che il bando consentiva ancora la possibilità di immatricolazione sino alla data ultima e definitiva del 20 dicembre 2010 e che quindi la graduatoria, alla data del conseguimento della laurea, non era ancora chiusa con conseguente possibilità di immatricolazione. Il divieto di quest’ultima non può scaturire peraltro dall’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, non sussistendo la coincidenza degli anni accademici.
Considerato:
Il ricorso è fondato. Avendo superato la prova di ammissione, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito, al 156° posto sui 240 posti messi inizialmente a concorso, il ricorrente era nelle condizioni per poter essere immatricolato al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, una volta conseguito il titolo della laurea triennale, durante ovviamente l’anno accademico 2009/2010, anno precedente a quello in cui era stata richiesta l’immatricolazione.
Il prolungamento di fatto dell’anno accademico per esigenze organizzative dell’Università e per la difficoltà ammessa dallo stesso Ateneo di coordinare le scadenze previste per l’immatricolazione con le date fissate per le sedute di laurea, non può costituire ostacolo alla immatricolazione del ricorrente al nuovo corso di laurea magistrale.
Il ricorrente se ha, infatti, sostenuto materialmente la discussione della tesi dopo l’inizio del nuovo anno accademico, ha però conseguito la laurea, sotto un profilo giuridico, nell’anno accademico precedente. Ciò si rileva dalla stessa certificazione allegata alle controdeduzioni dell’Università, che attesta il conseguimento della laurea come avvenuto il 9 dicembre 2010, nel corso cioè dell’anno accademico 2009/2010, essendo il ricorrente stato immatricolato per la prima volta nell’anno accademico 2007-2008 ed essendo, pertanto, evidente che il possesso del titolo abilitante alla successiva immatricolazione non è stato conseguito nell’anno accademico in cui si chiede la nuova immatricolazione.
La circostanza che nel bando non fosse contemplata l’ipotesi specifica di un conseguimento di titoli realizzatosi materialmente in data precedente al 22 settembre 2010, e ciò non per cause attribuibili al ricorrente, ma imputabili alla sola Università, non consente di applicare al ricorrente medesimo una disciplina per situazioni diverse. Ciò sarebbe, infatti, irragionevole, illogico e mortificherebbe il merito dimostrato dal ricorrente nel superare la prova di ammissione e nel collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito.
Il ricorrente ben avrebbe potuto quindi essere immatricolato con riserva al corso di laurea magistrale: solo qualora non in grado di presentare la documentazione richiesta per non aver conseguito il titolo nell’anno accademico di completamento del corso triennale, avrebbe dovuto essere escluso dalla graduatoria ed essere considerato rinunciatario. Solo allora il posto avrebbe potuto essere messo a disposizione per il successivo scorrimento, salvaguardando così la correttezza delle procedure entro il termine dell’ultima seduta di laurea fissata per l’anno accademico 2009-2010.
Quanto esposto induce a ritenere che le doglianze mosse dal ricorrente siano fondate con riguardo sia alla violazione delle norme relative alla immatricolazione, sia con riferimento ai profili di eccesso di potere dedotti.