Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-21, n. 202301780

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-21, n. 202301780
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301780
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 01780/2023REG.PROV.COLL.

N. 04855/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4855 del 2020, proposto da M G (in qualità di erede di I R), rappresentato e difeso dall’avvocato E C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



contro

Comune di Agropoli in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



nei confronti

L S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A e Francesco Pecora, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 221/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e della L S s.r.l.;

Vista l’ordinanza della sezione del 6 maggio 2022, n. 5637, di interruzione del processo;

Visto l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica di discussione del processo interrotto, depositata in data 30 ottobre 2022 dal signor M G, erede dell’appellante I R;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il consigliere F F e udito per il Comune di Agropoli l’avvocato Maione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con separati ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno la signora I R, subentrata al deceduto coniuge Francesco Di Sergio nella concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative in Agropoli, località Trentova, dell’estensione di mq 1700, rilasciata al de cuius con provvedimento comunale in data 17 maggio 2002, n. 2, impugnava i seguenti provvedimenti relativi alla medesima porzione demaniale:

- dapprima la concessione del 29 giugno 2016, n. 6, rilasciata a favore della L S s.r.l.;

- quindi, la decadenza della concessione del 2002 ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. e) ed f), cod. nav., emessa in riscontro alla richiesta della ricorrente al Comune di Agropoli di informazioni sulla relativa sorte, e motivata dall’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2007, non seguita da proroghe o rinnovi; dell’occupazione abusiva di una porzione di demanio adiacente mediante opere anche non facilmente rimuovibili; e con l’abusiva sostituzione di un altro soggetto nella relativa gestione, s.r.l. Lido Trentova (provvedimento del Comune di Agropoli del 6 dicembre 2016, prot. n. 32292).

2. Con riguardo al primo provvedimento ne era prospettata l’incompatibilità con la concessione nella quale la ricorrente era subentrata (con provvedimento comunale del 10 ottobre 2007, n. 2), e che a sua volta aveva beneficiato di proroghe legali fino al 31 dicembre 2020, per effetto di disposizioni di legge succedutesi in materia. In relazione alla decadenza, se ne contestavano i relativi presupposti sopra richiamati.

3. Riuniti i ricorsi per connessione, con la sentenza indicata in epigrafe veniva innanzitutto respinto quello contro la decadenza era respinto ed in conseguenza di ciò era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello nei confronti della concessione rilasciata a favore della società controinteressata.

4. Contro di essa la signora R ha proposto appello, contenente le censure già giudicate infondate in primo grado, ed in resistenza del quale si sono costituiti il Comune di Agropoli e la controinteressata s.r.l. L S.

5. In seguito al decesso dell’appellante il processo è stato dichiarato interrotto, ed è stato in seguito proseguito dall’erede signor M G.



DIRITTO

1. L’appello censura

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