Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-05-30, n. 201203236

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-05-30, n. 201203236
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203236
Data del deposito : 30 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03564/2012 REG.RIC.

N. 03236/2012REG.PROV.COLL.

N. 03564/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2012, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Nestle' Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti L M e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE IV, n. 00932/2012, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZE N. 12572/2004

TRIBUNALE DI MILANO I SEZIONE CIVILE E N.

9061/2011 CORTE DI CASSAZIONE - PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI SANZIONE PER INDEBITA RICHIESTA E PERCEZIONE DI AIUTI COMUNITARI - PARZIALE INCOMPETENZA TERRITORIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nestle' Italiana Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Mazzeo su delega di Manzi e dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero delle Politiche Agricole ed alimentari e forestali propone appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il TAR di Milano che accoglieva il ricorso proposto da Nestlè Italia S.p.a. per l’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12572 del 4.11.2004 (la quale annullava l’ordinanza ingiunzione emessa a carico dell’appellata Società per il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria di lire 182.777.325, per l’asserita indebita percezione di contributi comunitari al consumo dell’olio di oliva risalente agli anni 1990/1991), nonché per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9061/2011, che respingendo l’impugnazione condannava il Ministero alle spese di giudizio.

Si è costituita la Società appellata, insistendo per il rigetto dell’appello.

La Società afferma che avendo corrisposto le somme richieste con l’ingiunzione impugnata, nelle more del giudizio davanti al giudice ordinario, l’Amministrazione è tenuta alla restituzione delle somme a seguito dell’annullamento del titolo esecutivo e che tale domanda , inevasa dall’Amministrazione, nonostante le ripetute richieste, può trovare accoglimento nell’ambito del giudizio di ottemperanza, comportando l’annullamento dell’ingiunzione un effetto ripristinatorio e conformativo. Afferma, inoltre, la competenza del TAR Milano anche per quanto riguarda l’esecuzione della condanna alle spese di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, in applicazione dei principi di cui all’art. 32 c.p.a..

Alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione, anche su richiesta di misura cautelare.

DIRITTO

1. L’appello non merita accoglimento.

2. E’ corretta la decisione del primo giudice che ha ritenuto ammissibile il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12572/2004, la quale annullando l’ordinanza n. 45/2001 ha comportato il venir meno dell’obbligo per la Nestlè Italiana S.p.a. di versare le relative somme. Ha affermato il TAR che “ l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio non può che comportare la restituzione delle somme pagate dall’impresa, a causa della sanzione stessa annullata”.

L’assunto è condivisibile.

Il giudizio di ottemperanza è strumento di tutela dell’interesse a che il comportamento dell’Amministrazione si conformi al “decisum” in senso sostanziale, traendo ogni conseguenza dall’annullamento del provvedimento e senza schermarsi formalisticamente dietro al carattere “autoesecutivo” delle sentenze di annullamento. E’ evidente che l’interesse sostanziale della società che ha corrisposto somme non dovute sia il conseguimento della restituzione di quanto corrisposto in virtù dell’atto sanzionatorio annullato.

3. Anche l’affermazione dell’appellante, secondo cui la restituzione delle somme non sarebbe stata richiesta dall’interessata non può condividersi, a fronte della puntuale contestazione della società appellata che dichiarato di aver richiesto la restituzione con una prima istanza del 3.5.2011 rivolta all’Avvocatura Generale e successivamente con altra istanza, rimasta anch’essa senza effetto.

4. Infine, quanto al motivo di appello col quale si deduce l’incompetenza del TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 9061/2011 della Corte di Cassazione relativamente alla condanna alle spese di giudizio, il Collegio ritiene, così come il primo giudice, che sia applicabile l’art. 32 del cod. proc. amm. che rende possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse, in forza del quale, pertanto, la competenza si radica in capo al giudice territorialmente competente a conoscere della domanda principale, ossia nel caso di specie il TAR Lombardia, anche per quanto riguarda la conoscenza della domanda accessoria, quale deve considerarsi quella afferente alle spese del giudizio di impugnazione, avendo la sentenza della Corte di Cassazione confermato la sentenza di primo grado.

5. In conclusione, l’appello va rigettato.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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