Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2016-04-07, n. 201601385
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01385/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06882/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6882 del 2015, proposto da:
R G s.p.a. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con Consorzio Stabile Romeo Facility, rappresentata e difesa dagli avvocati R F, R F e S V, con domicilio eletto presso l’avvocato R F in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati F M F e B C, con domicilio eletto presso l’avvocato N L in Roma, via Francesco Denza n. 50/A;
nei confronti di
Cesved Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell'Edilizia n persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con Ianniello Costruzioni s.r.l., Impresa Simeone e Figli s.r.l., Sogena s.r.l., Giuba s.r.l., Eng s.r.l., Italiana Sistemi s.r.l., Gaetano S, Danilo Iacone, Gianluca Marangi, Giuseppe Mautone e Federico Giordano, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Maria Bisceglia e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso l’avvocato Carmela Esposito in Roma, viale Isacco Newton n. 34;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 03797/2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara d'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dii lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Cesved, Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell'Edilizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il consigliere M A e uditi per le parti gli avvocati R F, S V, Giacomo Pizza su delega dell'avvocato B C, Roberto Maria Bisceglia, Francesco Vecchione;
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 1707/2015, R G s.p.a. e Consorzio Stabile Romeo Facility Services riferivano di avere partecipato alla gara indetta, con bando del 23 dicembre 2013, dal Comune di Napoli avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale dell’asse costiero, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo a base d’asta di €.20.254.478,12#, di cui €.19.184.114,15# per esecuzione dei lavori, €.479.602,85# per oneri di sicurezza e €.590.761,12#.
Espletate le operazioni di gara, era risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese Cesved, mentre il loro raggruppamento si era classificato al secondo posto.
Impugnavano quindi l’atto di aggiudicazione definitiva della gara, nonché la relativa nota di comunicazione via pec in data 24 febbraio 2015, il chiarimento in data 26 febbraio 2014, i verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e il contratto, se stipulato; impugnavano inoltre ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione dell’art.11, comma 6, d.lgs. n.163/2006in relazione all’art.1326 c.c. e dell’art.46, comma 1 bis d.lgs. n.163/2006 – Violazione del disciplinare di gara, par. XVI, punto A.1 e par. XV – Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Sviamento in quanto sarebbe stata omessa la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, recante l’indicazione dei diversi componenti del costituendo R.T.I. Cesved, dell’intenzione di costituire il raggruppamento e l’impegno a conferire il mandato alla capogruppo in caso di aggiudicazione alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di attestazione della qualificazione, da parte dell’ing. S, mandante del sub raggruppamento dei professionisti incaricati della progettazione;
II. Violazione dell’art.252 d.p.r. 05/10/2010 n.207 – Violazione del disciplinare di gara, par. IX, punto b 2, lett. a – Eccesso di potere per carenza istruttoria – Sviamento in quanto il fatturato globale dichiarato dai singoli componenti del