Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-14, n. 202502108
Decreto cautelare
22 agosto 2024
Ordinanza cautelare
18 settembre 2024
Ordinanza cautelare
18 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza
14 marzo 2025
Ordinanza collegiale
21 marzo 2024
Sentenza
23 luglio 2024
Ordinanza collegiale
21 marzo 2024
Ordinanza cautelare
18 aprile 2024
Sentenza
23 luglio 2024
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Accoglimento
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2025
N. 02108/2025REG.PROV.COLL.
N. 06524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2024, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Chiusano San Domenico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;
il Comune di RA NA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
il Comune di Montefalcione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renato De Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4352/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comune di Chiusano San Domenico, del Comune di RA NA e del Comune di Montefalcione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Rosaria Saturno per delega dell'avvocato Angelo Marzocchella; l’avvocato Diego Campugiani per delega dell'avvocato Filippo Lattanzi; l’avvocato Sabrina Mautone; l’avvocato Aristide Police per delega dell'avvocato Renato del Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Regione Campania ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato Comune montano di Chiusano San Domenico, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 4 gennaio 2024, avente ad oggetto “ Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2024/2025 ”, e della successiva deliberazione integrativa n. 11 del 10 gennaio 2024, nella parte in cui, disattendendo le indicazioni contenute nella proposta del Presidente della Provincia di Avellino n. 102 del 5 ottobre 2023, si è dapprima scorporato dall’I.C.G. Tentindo del Comune di Chiusano San Domenico il polo del Comune di Lapio, facendolo confluire, unitamente ai poli di altri Comuni, nella nuova istituzione scolastica sita nel Comune di Montefalcione; e successivamente, pur ricongiungendo all’I.C.G. Tentindo il plesso di Lapio, si è tuttavia deciso di accorpare entrambi i plessi all’istituto comprensivo A. Di Meo presso il Comune di RA Irpinia.
2.- La domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. lamentava plurime violazioni di legge ( legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. n. 233 del 1998; art. 19, decreto-legge n. 98/2011; art. 1, comma 557, legge di bilancio 2023; decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023; art. 3, legge n. 241/1990; linee guida sul dimensionamento scolastico di cui alla DGR n. 250 del 4 maggio 2023 ) e svariate figure sintomatiche di eccesso di potere (eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento, illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione), e si articolava, in sintesi, in tre censure:
(i) le delibere regionali impugnate sono illegittime in quanto si pongono in contrasto con la legge statale (art. 19, comma 5- quinquies , decreto-legge n. 98/2011) e il regolamento interministeriale (D.I. n. 127 del 30 giugno 2023), nella parte in cui prevedono che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche , nonché con le Linee guida regionali di cui alla DGR n. 250 del 4 maggio 2023, nella parte in cui (art. 4.1) si prevede una deroga rispetto ai parametri ordinari ai fini del riconoscimento della autonomia scolastica in favore delle istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani, per salvaguardarne le specificità.
(ii) Le suddette delibere sono altresì illegittime in quanto la Regione Campania si è immotivatamente discostata dalle indicazioni contenute nella proposta del Presidente della Provincia di Avellino, contravvenendo a quanto dalla stessa disposto al punto 2.7 delle proprie Linee guida n. 250/2023, ossia che la Regione svolge il ruolo di coordinamento e armonizzazione sul territorio regionale; opera in sinergia con i soggetti coinvolti; attesta la rispondenza delle proposte con i criteri di cui alle Linee Guida e individua le migliori soluzioni nei soli casi di inerzia da parte degli enti locali: nel caso di specie, invece, la Regione, disponendo la soppressione dell'Istituzione scolastica dell’I.C.G. Tetindo di Chiusano San Domenico, avrebbe illegittimamente contravvenuto a quanto concertato dai Comuni coinvolti, nonché suggerito dalla Provincia di Avellino.
(iii) Infine, le delibere sono illegittime pure perché presentano dei profili di illogicità manifesta ed erroneità di cui è difficile comprendere il senso: a) approvando accorpamenti diversi da quelli proposti dalla Provincia di Avellino, la Regione Campania non si sia premurata di giustificare il fondamento del diverso maturato convincimento; b) la Regione Campania ha trattato differentemente le posizioni dei vari Comuni coinvolti, perpetrando una illegittima disparità in danno del Comune di Chiusano San Domenico: in particolare, la nuova istituzione scolastica prevista nel Comune di Montefalcione non raggiungerebbe la soglia minima di studenti prevista né per i Comuni montani, né tantomeno per quelli non montani, nonostante tutti gli accoramenti disposti in suo favore.
3.- Si costituiva la Regione Campania eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera regionale contenente le Linee guida (D.G.R. n. 250 del 4 maggio 2023) e instando, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
4.- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedevano anch’essi rigettarsi il ricorso.
5.- L’adito TAR della Campania, sede di Napoli, (i) affermava la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere in capo al Comune di Chiusano San Domenico; (ii) respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle Linee guida, sul rilievo che non era in contestazione il contenuto di tale provvedimento, bensì, al contrario, la legittimità dell’operato posto in essere dalla Regione Campania proprio con riferimento al contenuto delle Linee guida; (iii) nel merito, accoglieva le doglianze, variamente articolate, di difetto di istruttoria e motivazione, così per l’effetto caducando sia la delibera n. 816 del 2023 sia quella successiva n. 11 del 2024, e per la motivazione sostanzialmente si riportava, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., alle considerazioni svolte in analoga controversia, decisa con la sentenza n. 3798 del 17 giugno 2024: anche in questo caso ravvisava, difatti, il medesimo deficit istruttorio e di motivazione riscontrato con il prefato precedente, sul rilievo che la Regione Campania non avesse esplicitato né le ragioni del preventivo scorporo del polo del Comune di Lapio dall’Istituto Tentindo, né, successivamente al suo ricongiungimento, quelle dell’accorpamento di entrambi all’istituto comprensivo A. Di Meo presso il Comune di RA Irpinia, contradicendo, peraltro, la specifica proposta proveniente dalla Provincia di Avellino; (iii) condannava, infine, la Regione Campania, a rifondere in favore del Comune di Chiusano San Domenico le spese di lite liquidate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, compensandole invece nei confronti delle altre parti intimate.
6.- Nell’appellare la sentenza, la Regione Campania ha articolato due censure:
I.- Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle linee guida – Motivazione illogica e insufficiente – Violazione dell’art. 100 c.p.c..
Il TAR avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto le linee guida di cui all’inoppugnata DGR n. 250/2023, nel prevedere un numero minimo di alunni affinché le istituzioni scolastiche possano considerarsi autonome, avrebbero introdotto un requisito di cui il Comune di Chiusano San Domenico non è mai stato in possesso, sicché difetterebbe il suo interesse a censurare il disposto accorpamento alla sola stregua delle delibere impugnate, non avendo egli gravato anche quella preordinata, della quale le successive sono espressione e conseguenza.
II.- Violazione della legge n. 197/2022 e del D.I. n. 127/2023 – Violazione della legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 112/1998 – Motivazione insufficiente – Error in judicando .