Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400316
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00316/2024REG.PROV.COLL.
N. 08698/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8698 del 2023, proposto dai sigg. P R, G G, E M, G E, M C, A D M, A G, T D L, A M, P S, F M e F G, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati A S D e S D G ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Beccaria n. 88;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
Maria Lucia Argentieri, Elvira Guido, Nicoletta Emanuela Pannofino, Erminia Monteduro, Angelo Esposito, Pietro Solazzo, Oronzo Giordano, A L, Soriana Drazza, Pierluigi Pietanza, Selena Nobile ed Emanuele Pesimena, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luciano Ancora e Giuseppina Capozza, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), del 13 ottobre 2023, n. 1125, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale dei controinteressati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati S D G, A S D, G M, Luciano Ancora e Giuseppina Capozza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del 13 ottobre 2023, n. 1125, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. P R in qualità di candidato sindaco e da altri sedici ricorrenti in qualità di candidati alla carica di consigliere comunale per la lista n. 1 (avente contrassegno “Insieme per R Sindaco - San Pietro Bene Comune”) al fine di ottenere la correzione del risultato delle elezioni svoltesi i giorni 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di San Pietro Vernotico (BR), con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, al cui esito è stata proclamata eletta alla carica di sindaco la sig.ra Maria Lucia Argentieri della lista n.2 (avente contrassegno “Domani Argentieri Sindaca) e sono stati assegnati a detta lista 12 seggi di consigliere comunale, che ha ottenuto 3565 voti, e 5 seggi alla lista n. 1, che ha ottenuto 3557 voti.
1.1 – I ricorrenti, sostenendo che le loro censure e allegazioni trovassero chiari ed univoci principi di prova in dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista presenti alle operazioni elettorali e nelle risultanze dei verbali sezionali, da un lato si erano lamentati del fatto che in diverse sezioni (nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16) sarebbero state dichiarate bianche o annullate schede recanti, invece, voti validi in favore della lista n.1 e del suo candidato sindaco e che, invece, alla lista n.2 e al relativo candidato sindaco sarebbero stati attribuiti voti non espressi validamente e, quindi, suscettibili di annullamento (punto 1 dell’unico motivo di diritto, pagg. 6-17 del ricorso); dall’altro, che nei verbali relativi alle sezioni nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 vi sarebbero state incongruenze tali da assumere rilievo determinate sull’esito dello stesso scrutinio (punto 2 dell’unico motivo di diritto, pagg. 17-19 del ricorso).
Avevano, quindi, chiesto in via istruttoria che fosse disposta la verificazione delle schede dichiarate bianche nella sezione n. 1, delle schede dichiarate nulle nelle sezioni nn. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 e 16, delle schede scrutinate e attribuite alla lista n. 2 “Domani Argentieri Sindaca” nelle sezioni nn. 3, 4, 6,7, 10, 12, 13, 14 e 15, nonché verificazione sui plichi contenenti le schede consegnate, vidimate, votate, restituite, ai fini della loro verifica numerica, e relative tabelle di scrutinio, nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16.
1.2 – Il T.A.R. ha ritenute fondate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per genericità delle contestazioni e mancato superamento della prova di resistenza proposte dal Comune resistente e dai controinteressati.
A tale proposito ha affermato e ritenuto che:
- soltanto due verbali su 16 riportano la verbalizzazione di contestazioni per un totale complessivo di 6 voti (una scheda contestata nella sezione n. 1 e cinque schede contestate nella sezione n. 14); pertanto, essendo lo svantaggio tra le due coalizioni di 8 voti, non sarebbe comunque soddisfatta la prova di resistenza;
- poiché i rappresentanti di lista presenti al seggio elettorale non hanno effettuato alcun tipo di contestazione all’esito dello spoglio delle schede (se non nelle sezioni nn. 1 e 14) non si comprende per quale ragione hanno inteso procedere alle contestazioni allegate al ricorso soltanto a distanza di circa un mese dalle elezioni, senza spiegare le ragioni della loro resipiscenza; tali contestazioni, in quanto non immediatamente verbalizzate, non possono ritenersi affidabili, soprattutto in assenza di ragioni giustificatrici di alcun tipo quanto alla loro tardività;
- ne consegue che la presenza di così massive contestazioni, tali da coinvolgere complessivamente 14 sezioni su 16, poste in relazione con la pressoché totale assenza di un qualsivoglia principio di prova, presente solo in relazione a 2 sezioni, si traduce in una contestazione dai contorni esplorativi, finalizzata a una sostanziale, nuova verifica, dei risultati elettorali;
- quanto all’avere i ricorrenti lamentato la mancata corrispondenza numerica tra le schede consegnate, quelle vidimate e quelle utilizzate, tali circostanze non sono di per sé idonee a inficiare il risultato elettorale salvo che si dimostri la concreta irregolarità delle operazioni di voto, irregolarità di cui, tuttavia, non è stato offerto alcun principio di prova.
1.3 – In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il T.A.R. non ha esaminato il ricorso incidentale subordinato proposto dei controinteressati.
2. – I ricorrenti, fatta eccezione per i sigg. M T L, C M, F P e A C, hanno interposto proposto appello avverso la sentenza.
3. – I controinteressati hanno resistito in giudizio con controricorso e appello incidentale condizionato.
4. – Si è, altresì, costituito in giudizio con memoria, per resistere all’appello, il Comune di San Pietro Vernotico.
5. – Le parti hanno prodotto scritti difensivi e all’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – In rito, il Comune ha eccepito il difetto di procura in favore all’avv. P R, il cui nome figura tra i difensori degli appellanti nell’atto d’appello, ma non nella procura speciale alle liti del 2 novembre 2023 ad esso allegata, e ha sostenuto che da tale circostanza discenderebbe la nullità e inammissibilità dell’appello o, quantomeno, che l’avv. R non potrebbe risultare difensore degli appellanti, tra cui lui stesso.
6.1 – L’eccezione è parzialmente fondata.
Gli appellanti, nell’atto allegato al ricorso d’appello, hanno conferito la procura ad litem all’avv. A S D «unitamente e disgiuntamente» all’avv. S D G e nell’epigrafe dell’appello, notificato dallo stesso avv. S D, figurano rappresentati e difesi «unitamente e disgiuntamente» dall’avv. A S D, dall’avv. S D G e dall’avv. P R.
Per condivisa giurisprudenza, in caso di mandato alle liti conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa e inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato stesso - ipotesi quest’ultima non ricorrente nell’ipotesi in cui la procura sia stata rilasciata sia congiuntamente sia disgiuntamente (come nel caso in esame, dove è stata rilasciata «unitamente e disgiuntamente») - ha pieni poteri di rappresentanza processuale ( ex aliis , Cass. sez. II, 29 marzo 2007, n. 7697; nello stesso senso, sebbene a contrario , C.d.S., sez. II, 6 agosto 2020, n. 4961), con la conseguenza che l’eventuale difetto del rapporto rappresentativo che riguardi solo uno di essi difensori non si estende né travolge gli altri.
Pertanto l’appello risulta, comunque, ammissibile a prescindere dalla soluzione della questione concernente la procura conferita all’avv. R.
Per quanto riguarda detta questione, il 1° dicembre 2023 gli appellanti hanno prodotto la copia informatica di una procura speciale ad litem , datata 2 novembre 2023, rilasciata su supporto cartaceo in favore non solo dell’avv. S D e dell’avv. De Giorgi, ma anche dell’avv. R, la quale, sottoscritta dagli appellanti, reca la certificazione dell’autografia della loro sottoscrizione ad opera dell’avv. S D in conformità all’art. 83, co. 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio disposto dall’art. 40, co. 1, c.p.a.
Tale copia contiene l’asseverazione di conformità all’originale analogico ai sensi dell’art. 8, co. 2, del d.P.C.d.S. 28 luglio 2021 (Regole tecniche-operative del processo amministrativo) e dell’art. 22, co. 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che dovrebbe assicurarle la stessa efficacia probatoria dell’originale.
Tuttavia, il potere attribuito al difensore dall’art. 83, comma 3, c.p.c. di certificare l’autografia della parte che gli ha