Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-23, n. 202305106

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-23, n. 202305106
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305106
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 05106/2023REG.PROV.COLL.

N. 00990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Regione Abruzzo e Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanita' della Regione Abruzzo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Fabrizio Di Rubbo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo della causa -OMISSIS- ha impugnato il decreto adottato dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo in data 29 marzo 2013, recante il n. -OMISSIS-, avente ad oggetto " Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013 ", con riserva di domandare il risarcimento del danno anche in corso di causa, per i seguenti asseriti motivi di diritto:

1. Illegittimità derivata a causa dei vizi del precedente decreto commissariale n. 39/2012. Vizi propri.

2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 e seguenti del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., e di ogni altra norma e principio in materia di regolamentazione dei rapporti con le istituzioni sanitarie accreditate e in materia di definizione e ripartizione dei limiti annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed errore sui presupposti.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 8-sexies, comma 8, e 12, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e di ogni altra norma e principio in materia di mobilità sanitaria. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione.

4. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 28.12.1995, n. 549, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17.5.1996, n. 280, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18.7.1996, n. 382, della legge regionale abruzzese 5.4.2007, n. 6, e di ogni altra norma e principio in materia di utilizzo dei posti letto delle strutture sanitarie. Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti e illogicità manifesta. Illegittimità derivata.

5. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell'articolo 8 e seguenti del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., e di ogni altra norma e principio in materia di regolamentazione dei rapporti con le Istituzioni sanitarie accreditate.

Si è costituito con apposito atto il Commissario ad acta convenuto.

Un successivo ricorso per motivi aggiunti è stato oggetto di rinuncia con memoria depositata in data 8 giugno 2021.

All’esito della pubblica udienza del 9 giugno 2021 è stato dichiarato improcedibile quest’ultimo mezzo, mentre il ricorso introduttivo è stato respinto con le seguenti motivazioni:

< 1.§. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la determinazione del tetto complessivo di spesa per la remunerazione delle prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero dalle strutture private accreditate per l'anno 2013 e la ripartizione della stessa tra i singoli erogatori sarebbero state adottate dal Commissario in stretta continuità con il proprio precedente decreto n. 39/2012, impugnato dinanzi a questo Tribunale amministrativo, con il quale era stata fatta applicazione delle disposizioni normative sulla c.d. "spending review" (decreto-legge n. 95/2012).

L'impugnato decreto n. -OMISSIS- contiene il criterio effettivo di determinazione del tetto di spesa complessivo per il 2013, laddove si stabilisce che esso debba essere individuato riducendo dell'1% la "spesa consuntivata per l'anno 2011", come si evince dalla relativa equazione ivi riportata.

In definitiva, il dato di partenza prossimo è sempre quello della ridetta "spesa consuntivata per l'anno 2011", determinata nell'importo di € 126.493.530,03, diminuita per il 2013 dell'1 % (anziché dello 0,5% come per il 2012, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 95/2012), che ha comportato una decurtazione dei tetti di spesa individuali nella percentuale fissa del 10,35%.

Tale aspetto costituisce il principale vizio di legittimità dell'impugnato decreto n. -OMISSIS-, in virtù di ragioni di censura analoghe a quelle dedotte avverso il precedente decreto n. 39/2012.

L'operazione apprestata dal Commissario per il 2013, in buona sostanza, rifletterebbe pedissequamente quella che ha condotto all'applicazione, per il 2012, delle disposizioni della c.d. "spending review", con la sola differenza che la riduzione complessiva viene determinata nella misura dell'1%, producendo per tal modo una decurtazione indistinta sui tetti individuali del 10,35%, ovviamente più elevata rispetto a quella del 9,90% praticata per il 2012.

1.§.

1. Le censure non sono fondate.

A tal proposito appare utile richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato in occasione del ricorso avente ad oggetto il decreto n. 39/2012.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1631/2017, ha affermato che “4.8. A queste ragioni, singolarmente intese ad esaminare e a confutare le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, si deve qui aggiungere che comunque il primo motivo dell’originario ricorso era, altresì, infondato in quanto:

a) la tesi fondamentale sostenuta con il primo motivo da -OMISSIS-, secondo cui il criterio più aderente al testo normativo e alla logica di sistema per la determinazione della spesa per il 2011 non potrebbe che individuarsi nella ricognizione del budget complessivo assegnato per tale annualità, che potrebbe essere eventualmente combinato, ai fini dell’applicazione concreta della riduzione sul 2012, con la ricognizione della maggiore o minore produttività della struttura rispetto al proprio budget, soprattutto in considerazione della minore operatività di talune strutture, a realizzare egualmente la misura contenitiva complessiva senza elidere i budget delle case di cura maggiormente produttive (p. 18 del ricorso di primo grado), non trova alcun fondamento nel testo normativo e introduce una indebito sistema “compensativo” che, pur ispirato ad un comprensibile – rispetto alla prospettiva dell’operatore privato – criterio di equità, è in contrasto con la lettera e la finalità della legge;

b) la compensazione della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art.

8-sexies, comma 8, e 12, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, questione pure eccepita nel primo motivo dell’originario ricorso e riproposta dall’appellata nel proprio controricorso (pp. 3-5), è regolata da una disciplina specifica e complessa, che ha trovato una compiuta definizione, per quanto qui rileva, solo nelle modifiche apportate dall’art. 49, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella l. 98 del 9 agosto 2013, e successivamente dall’art. 1, comm 574, lett. a) e lett. b) della l. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per quanto concerne gli accordi raggiunti nel Patto per la salute di cui all’intesa del 10 luglio 2014, modifiche inapplicabili ratione temporis, per il loro carattere innovativo, al decreto commissariale qui gravato;

c) il decreto commissariale qui impugnato non ha alcuna finalità punitiva nei confronti delle due strutture – v. p. 9 della memoria difensiva depositata il 20 febbraio 2017 dall’appellata – e sono del tutto irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le successive determinazioni commissariali adottate nel 2015, sulla base, peraltro, della nuova formulazione del citato art. 15, comma 14, dopo la novella del 2013.

4.9. Ne segue, anche per tali motivi, la reiezione del primo motivo dell’originario ricorso debba essere respinto, complessivamente, in quanto infondato.

5. Devono essere sinteticamente scrutinati i restanti motivi dell’originario ricorso, assorbiti dalla sentenza qui impugnata e riproposti dall’odierna appellata nel proprio controricorso depositato il 14 marzo 2014.

5.1. Essi vanno tutti respinti.

6. Quanto al secondo motivo dell’originario ricorso (pp.

5-10 del controricorso), anzitutto, l’appellante a torto invoca, a sostegno del criterio “compensativo” ispirato ad equità di cui si è appena detto esaminando il primo motivo, l’art.

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