Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2023-09-22, n. 202301209
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Numero 01209/2023 e data 22/09/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 29 agosto 2023
NUMERO AFFARE 00886/2023
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Schema di decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante modifiche ai decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero”, e 16 settembre 2022, n. 188, “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a norma dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. MAE01351972023-08-01 del 1° agosto 2023 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;
Premesso:
1. Con la nota del 1° agosto 2023 n. MAE01351972023-08-01 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.
Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto per adeguare la disciplina del MAECI relativa alle procedure per l’affidamento e alla gestione dei contratti da eseguire all’estero al nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato:
- dalla relazione illustrativa;
- dalla relazione tecnica;
- dall’analisi tecnico normativa - ATN;
- dall’analisi di impatto della regolamentazione - AIR;
- dalla relazione tecnico – finanziaria;
- dal parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, reso con delibera n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell’Autorità il 6 luglio 2023.
3. Considerazioni generali
3.1. Lo schema di regolamento sottoposto a parere è stato predisposto per adeguare la disciplina del MAECI relativa alle procedure per l’affidamento e alla gestione dei contratti da eseguire all’estero, attualmente contenuta nel decreto ministeriale n. 192 del 2 novembre 2017, nonché quella relativa alla ripartizione degli incentivi del personale per le funzioni tecniche, attualmente contenuta nel decreto ministeriale n. 188 del 15 settembre 2022, al nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’art. 13, comma 4, del citato d.lgs., rubricato “Ambito di applicazione”, prevede, infatti, che “Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia” .
3.2. L’Amministrazione ha scelto di intervenire con la tecnica della novella sui citati decreti ministeriali, adottati in attuazione del precedente codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, previa acquisizione del parere dell’ANAC, espressamente previsto dal richiamato articolo 13, comma 4, del nuovo codice.
4. Il parere dell’ANAC.
4.1. Nel parere reso con la delibera n. 308 del 13 giugno 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione esprime delle considerazioni di carattere generale sullo schema di regolamento e muove alcuni rilievi puntuali in relazione alle modifiche introdotte dagli articoli 2 e 7 al decreto ministeriale n. 192 del 2017.
4.2. Nessun rilievo, invece, è stato mosso alle modifiche introdotte al decreto ministeriale n. 188 del 2022 per adeguarlo all’articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023.
4.3. Con riguardo alle considerazioni di carattere generale l’ANAC osserva che:
- la piena realizzazione degli obiettivi di semplificazione e l’attuazione dei principi innovativi, quali quelli della fiducia e del risultato, enunciati dal nuovo codice dei contratti pubblici presuppongono l’implementazione dell’ e-procurement (vale a dire la digitalizzazione completa delle procedure di gara dalla loro indizione sino all’esecuzione dei contratti) e la qualificazione delle stazioni appaltanti (vale a dire la loro aggregazione, centralizzazione e professionalizzazione);
- il regolamento novellato, “anche per la scelta della tecnica legislativa utilizzata” , non sembra cogliere “lo spirito ispiratore del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, in particolare, alcuni dei suoi pilastri” , limitandosi a modifiche che “si sostanziano in innesti che recepiscono taluni aspetti del nuovo codice” ;
- la centralità nel nuovo codice dell’aggregazione della domanda, funzionale non solo alla riduzione numerica delle stazioni appaltanti, ma anche alla loro professionalizzazione, avrebbe dovuto indurre il Ministero ad una modifica più incisiva dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 192 del 2017 in considerazione dell’attribuzione a ciascuna sede estera della competenza anche all’affidamento dei contratti di concessione e della correlata problematica dei livelli di qualificazione più elevati rispetto a quelli di base, richiesti per tale tipologia di contratti e per quelli di partenariato pubblico privato;
- la “valorizzazione di acquisti di determinati beni e servizi centralizzati in strutture presenti in Italia” avrebbe ovviato inoltre ad alcune criticità connesse alla scarsa presenza di personale nelle sedi estere e al deficit di esperienza delle risorse umane che compongono le commissioni giudicatrici dislocate presso le differenti missioni, criticità segnalate all’Autorità, ad esempio, in relazione alle procedure di gara per l’esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti di ingresso in Italia;
- la digitalizzazione sembra relegata solo all’interno dell’articolo 1, comma 1 lettera r), che nell’introdurre il comma 2 bis nell’articolo 12 prevede che la commissione di gara possa operare attraverso una piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti, senza estendere la modalità digitale alle altre fasi del ciclo di vita della procedura e rimettendone l’adozione ad una scelta discrezionale della commissione di gara.
4.4. Premesse queste considerazioni generali “in merito al mancato adeguamento dello schema di regolamento a quelli che sono i due pilastri della digitalizzazione e della qualificazione/professionalizzazione sottesi al nuovo codice” , l’ANAC evidenzia anche delle criticità specifiche su alcuni profili dell’articolato.
E segnatamente l’ANAC osserva:
- quanto all’articolo 2:
a) l’omessa inclusione dell’articolo 8, comma 2, del codice - relativo all’esclusione generalizzata del contratto gratuito - tra i principi fondamentali, introdotti dall’articolo 1, comma 1 lettera d), nel comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento, senza che vi sia una giustificazione rinvenibile nella relazione illustrativa;
b) l’assenza di disposizioni per trasporre le previsioni degli articoli 60 (“Revisione prezzi”) e 120 (“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”) del codice in funzione della conservazione dell’equilibrio contrattuale;
b) l’esclusione dal punto 2 dell’articolo 1, comma 1 lettera d), del rinvio all’articolo 11, comma 6, secondo periodo del codice, in materia di ritenute contributive (“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.” );
- quanto all’articolo 7:
a) la inidoneità delle ragioni di semplificazione esposte nella relazione illustrativa per giustificare l’introduzione con l’articolo 1, comma 1, lettera m), di un’unica soglia di 140.000 euro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con l’introduzione di una procedura più rigorosa rispetto a quella codicistica;
b) la mancata trasposizione dell’articolo 187 per i contatti di concessione di importo inferiore alla soglia europea;
c) la mancata introduzione di disposizioni che adattino il Regolamento agli articoli del codice che prevedono che la pubblicità degli atti sia garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nonostante l’articolo 7, comma 5, del decreto stabilisca la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito della sede estera e sul sito dell’amministrazione centrale, a far data dal 1° gennaio 2024, ad avviso dell’ANAC, dovrebbero trovare applicazione l’articolo 27 (“Pubblicità legale degli atti”), nonché gli articoli 84 (“Pubblicazione a livello europeo”) e 85 (“Pubblicazione a livello nazionale”), ove compatibili, con conseguente pubblicazione della documentazione di gara in lingua italiana sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nell’ottica di ovviare alle difficoltà connesse alla non omogeneità dei siti internet, segnalate dagli operatori del mercato, e di garantire una maggiore trasparenza e partecipazione.
5. Osservazioni della Sezione di carattere generale.
5.1. Lo schema di regolamento sottoposto a parere ha la finalità di adeguare la disciplina del MAECI per le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero al d.lgs. n. 36 del 2023 “ tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte”.
5.2. Al fine di esprimere il parere sul regolamento in oggetto è opportuno, in via preliminare, delimitare il perimetro dei “principi fondamentali” del nuovo codice dei quali l’Amministrazione proponente deve “tenere conto” nel dettare la disciplina delle procedure di scelta del contraente e della consequenziale esecuzione dei contratti.
5.3. L’articolo 2, comma 2, del Regolamento novellato recita: “Le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, 10 del codice. Le disposizioni del presente codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice” .
Se la scelta del Ministero proponente di richiamare espressamente gli articoli che compongono la Parte I, Libro I del codice, dedicata ai “principi generali”, è pienamente condivisibile, occorre chiedersi se i detti articoli esauriscano l’intera gamma dei “principi fondamentali” enunciati nel d.lgs. n. 36 del 2023.
5.4. Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 36 del 2023 si afferma che “nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei principi generali (e in particolare alla frequente commistione tra principi e regole)” si è “inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica” , dando “un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche” oppure utilizzando “la norma-principio per risolvere incertezze interpretative […] o per recepire indirizzi giurisprudenziali ormai divenuti “diritto vivente”. Attraverso la codificazione dei principi, il nuovo codice mira dichiaratamente a “favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze” , con l’idea “di fornire una più puntuale base normativa anche a una serie di principi “precettivi”, dotati di immediata valenza operativa” .
In tale prospettiva nell’ambito dei principi fondamentali del codice vanno senz’altro annoverati i predetti principi generali che, proprio per il loro carattere di generalità, si pongono a fondamento dell’intero apparato codicistico.
5.5. Va, tuttavia, osservato che un’esegesi dell’art. 13, comma 4, del codice che limitasse il novero dei principi fondamentali ai soli principi generali risulterebbe eccessivamente restrittiva.
Principi fondamentali del codice devono, infatti, ritenersi non solo quelli che ne informano in via generale la disciplina e che costituiscono il fondamento assiologico delle altre norme, come appunto i principi generali di cui alla Parte I del Libro I, ma anche quelli che esprimono scelte di fondo operate dal legislatore, che integrano norme “caratterizzanti” dell’ordinamento settoriale dei contratti pubblici, essenziali alla sua identità, e che si rinvengono nelle restanti Parti e nei restanti Libri del codice.
Alla luce delle predette considerazioni e di una lettura sistematica e teleologica dell’intero articolato del d.lgs. n. 36 del 2023 si può allora affermare che – se è vero che non tutti “i principi e criteri direttivi” enunciati dalla legge delega n. 78 del 2022 sono “principi fondamentali” trasfusi nel nuovo codice -, tuttavia i “principi fondamentali” del codice non si esauriscono nei soli principi generali contenuti nei primi 12 articoli, potendosene individuare altri nell’ambito della restante disciplina codicistica.
Fra questi, a mero titolo esemplificativo, devono senz’altro includersi ex multis anche i principi dell’aggregazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti e della digitalizzazione del ciclo di vita dell’intera procedura di gara, sebbene enunciati in altre Parti, come evidenziato dall’ANAC nel suo parere.
5.6. Una volta stabilito che, ad esempio, gli articoli 19 e 30 del d.lgs. n. 36 del 2023, rispettivamente dedicati ai “Principi e diritti digitali” e all’ “Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici”, così come gli articoli 62 e 63, rispettivamente dedicati alle “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” e alla “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, esprimono principi fondamentali del nuovo codice dei contratti, appare opportuna una più approfondita riflessione su quale debba essere l’ambito dell’adeguamento previsto dall’articolo 13, comma 4, del codice.
Al riguardo, sempre nell’ambito di una necessaria esegesi preliminare dell’articolo 13, comma 4, del codice, va rilevato che la formula utilizzata in tale disposizione, per cui il regolamento in esame disciplina la materia “ tenuto conto ” dei principi fondamentali del presente codice, esprime un vincolo di massima al rispetto di tali principi, ferma la possibilità per il Ministero riferente di adeguarne le forme e modalità di applicazione alle specifiche esigenze e caratteristiche del peculiare settore da disciplinare.
5.7. In particolare, il MAECI, nel momento in cui è chiamato a disciplinare la materia in esame tenendo conto (anche) dei principi fondamentali del codice, ferma restando la necessaria applicazione delle disposizioni eurounitarie e internazionali vincolanti per l’Italia:
non è tenuto ad una puntuale e integrale applicazione delle singole disposizioni di dettaglio del codice che attuano tali principi fondamentali;
ma deve, comunque, predisporre una disciplina regolamentare di settore che recepisca tali principi nell’ambito dei suoi lineamenti essenziali e che li attui con i necessari adattamenti nella misura massima consentita alle procedure di scelta del contraente e ai contratti da eseguirsi all’estero nel rispetto di ordinamenti diversi da quello nazionale e in Paesi in cui lo Stato italiano è carente di poteri autoritativi.
5.8. In definitiva, pur intendendo valorizzare tutte le peculiarità delle procedure di affidamento svolte dalle articolazioni all’estero del Ministero proponente, la Sezione non può non osservare che l’adeguamento del decreto ministeriale n. 192 del 2017 al d.lgs. n. 36 del 2023 dovrebbe, comunque, tendere ad applicare nella maniera più ampia possibile i principi fondamentali nello stesso enunciati, salvo i casi in cui vi siano ragioni circostanziate e documentate che ne limitino e/o ne escludano l’implementazione, delle quali dovrebbe, tuttavia, darsi puntualmente conto nell’AIR, anche sulla base di una approfondita analisi della esperienza applicativa della previgente disciplina.
Un diverso approccio nell’adeguamento ai principi del nuovo codice rischierebbe di tradursi in un depotenziamento delle novità dallo stesso introdotte, ma soprattutto degli obiettivi perseguiti di semplificazione, di accelerazione, intesa come massima velocizzazione delle procedure, di digitalizzazione e di tutela, intesa come protezione dei lavoratori e delle imprese.
5.9. In questo quadro, anche a seguito dei rilievi critici formulati dall’ANAC, che si è già avuto modo di riportare, la Sezione ritiene preferibile sospendere l’espressione del presente parere e richiedere in via interlocutoria all’Amministrazione riferente:
- di rivalutare le scelte operate alla luce delle considerazioni che si sono già esposte e che di seguito si vanno ulteriormente ad illustrare, nella prospettiva di un più ampio recepimento dei principi fondamentali del codice, con eventuale previsione di limitate deroghe laddove indispensabili e giustificate in sede di AIR;
- oppure, ove mai tale recepimento risultasse in concreto impossibile rispetto a un particolare principio, di integrare l’AIR con un adeguato apparato di dati e precedenti che comprovi tale asserita assoluta impossibilità.
Proprio nell’ottica della valorizzazione delle peculiarità dei contesti in cui operano le sedi all’estero appare, infatti, fondamentale integrare e potenziare l’AIR al fine di fornire i dati statistici e le specifiche circostanze idonei a giustificare e motivare la previsione delle deroghe e delle eccezioni all’applicazione dei principi fondamentali enunciati e a dimostrare la ragionevolezza e adeguatezza delle scelte correlate all’esercizio del potere di adeguamento della disciplina di settore demandato al Ministero.
5.10. Ad esempio, alla luce delle suesposte considerazioni la Sezione si interroga se non sia possibile una rimeditazione e un conseguente ampliamento delle ipotesi di aggregazione “già previste dall’articolo 3 del DM n. 192/2017”, pur mantenendo “il margine di flessibilità, in ragione dell’estrema diversificazione delle situazioni prevalenti nei Paesi in cui le sedi all’estero operano e delle mutevoli circostanze, anche di ordine politico.” .
L’aggregazione delle stazioni appaltanti, infatti, potrebbe ovviare anche al rischio prospettato dall’ANAC di attribuire alla sede estera competenze per le quali manca il livello di qualificazione richiesto, nonché potrebbe ovviare o quanto meno limitare le criticità connesse alla carenza di personale munito della necessaria professionalità per svolgere la funzione di RUP o di componente della commissione in tutte le sedi estere.
Al riguardo si ritiene che l’ipotesi suggerita dall’Amministrazione di non ingessare in una previsione legislativa l’applicazione dei principi di aggregazione, qualificazione e professionalizzazione delle committenze, demandando alla fase “applicativa, valutando caso per caso se la complessità della specifica procedura non suggerisca l’aggregazione delle procedure di affidamento”, potrebbe essere foriera di incertezza e di disomogeneità di trattamento in un settore che al contrario ha necessità di certezza e di omogeneità, pur se con tutti gli adattamenti e con le deroghe correlate alle peculiarità che connotano i diversi contesti in cui operano le sedi estere.
5.11. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla digitalizzazione, che costituisce uno degli architravi su cui si fonda il d.lgs. n. 36 del 2023 e che persegue la finalità di semplificare e velocizzare tutte le fasi delle procedure, di migliorare la qualità dei dati raccolti, di garantire una maggiore trasparenza e la condivisione delle informazioni in un’ottica di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Pur condividendo l’affermazione che “ in molti dei contesti in cui le sedi all’estero sono chiamate ad operare, non è possibile fare affidamento su modalità sicure di identificazione digitale degli operatori economici” e l’esistenza di esigenze “di celerità e di riservatezza incompatibili con l’utilizzo di piattaforme telematiche e con la circolazione di dati potenzialmente sensibili attraverso reti telematiche sottoposte alla sovranità di Stati esteri” , la Sezione auspica una rimeditazione della scelta di limitare la digitalizzazione alla sola fase della valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti, rimessa alla discrezionalità della commissione di gara.
Occorre, inoltre, verificare se una soluzione di più ampia digitalizzazione non sia possibile rispetto almeno ad alcune macro-aree geografiche, eventualmente implementando accresciute misure di sicurezza.
6. Esame dei rilievi puntuali.
6.1. La Sezione, preso atto dell’intervenuto recepimento dell’osservazione relativa all’articolo 8, comma 2, del codice, ora incluso tra i principi del nuovo codice enunciati nell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale, ha invece delle osservazioni quanto ai rilievi puntuali espressi dall’ANAC e non recepiti dal Ministero, ritenendo che alcune delle giustificazioni addotte a supporto della scelta di non adeguamento possano meritare una riconsiderazione o, comunque, un approfondimento istruttorio.
6.2. Quanto all’articolo 2 la Sezione:
a) suggerisce, con riguardo all’assenza di disposizioni volte a trasporre le previsioni degli articoli 60 (“Revisione prezzi”) e 120 (“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”) del codice in funzione della conservazione dell’equilibrio contrattuale, di valutare l’opportunità di inserire la clausola di revisione prezzi, così come la disciplina delle modifiche in corso di esecuzione, nel contratto da stipulare in modo da consentirne l’efficacia e l’operatività sulla base della comune volontà dei contraenti, ove la legge nazionale applicabile non precluda in concreto tale scelta negoziale;
b) osserva, in relazione alla scelta, operata all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2 dello schema di Regolamento, di non rinviare all’articolo 11, comma 6, secondo periodo del codice relativo alle ritenute contributive, che la ratio della disposizione non recepita è garantire ai lavoratori dipendenti il rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie degli obblighi contributivi e retributivi. Ne discende che, se è del tutto condivisibile la deroga all’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore rispetto a contratti da eseguire all’estero da parte di operatori assoggettati a regimi fiscali e contributivi diversi da quello italiano, il Ministero dovrebbe anche in questo caso, come in quello della revisione prezzi, elaborare un meccanismo di traslazione delle relative obbligazioni in sede contrattuale, ove consentito dalla legge nazionale applicabile.
6.3. Quanto all’articolo 7 la Sezione:
a) non ha obiezioni all’introduzione con l’articolo 1, comma 1, lettera m), di un’unica soglia di 140.000 euro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, salvo rilevare che anche in questo caso sarebbe stato opportuno supportare la scelta con dati statistici sul valore medio dei contratti affidati dalle sedi all’estero;
b) suggerisce di rivedere il sistema di rinvii illustrato in sede di relazione sub art. 1, comma 1, lettera m) per spiegare la disciplina applicabile ai contratti di concessione sotto la soglia europea posto che lo stesso appare meno chiaro di un rinvio diretto all’art. 187 del d.lgs. n. 36 del 2023;
c) invita il Ministero a una rimeditazione sulla mancata introduzione di disposizioni che adattino il Regolamento agli articoli 27, 84 e 85 del codice che prevedono che la pubblicità degli atti sia garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici in quanto si tratta di pubblicità non correlata solo all’impatto economico delle procedure sul mercato nazionale, ma con finalità di monitoraggio ulteriore e di trasparenza che altrimenti risultano integralmente pretermesse.
7. Conclusioni.
Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.