Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201403547

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201403547
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403547
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10252/2008 REG.RIC.

N. 03547/2014REG.PROV.COLL.

N. 10252/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di Vicenza ed Ufficio Territoriale del Governo Vicenza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. E M ed G A D Martin, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pirocchi in Roma, via Salaria n. 280;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 03043/2008, resa tra le parti, concernente divieto detenzioni armi e revoca licenza porto di fucile


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso davanti al TAR per il Veneto il -OISSIS--impugnava, previa sospensiva, il decreto del Prefetto di Vicenza 8 maggio 2006, di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ed il decreto del Questore di Vicenza 7 giugno 2006, di revoca della licenza di porto di fucile.

Chiesto con ordinanza n. 86 del 2007 il deposito dei documenti dichiarati allegati al verbale del Carabinieri esibito dall’Amministrazione, con ordinanza n. 713 del 2007 la domanda cautelare è stata accolta sulla base del comportamento processuale inadempiente dell’Amministrazione e nel dubbio sull’effettiva dinamica dell’evento posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.

Con sentenza 26 settembre 2008 n. 3043, notificata il 20 ottobre 2008, il ricorso è stato accolto, traendosi argomento, a sostegno della diversa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, dal contegno processuale omissivo di parte resistente ex art. 116 cod. proc. civ. ed annullando i provvedimenti per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Con atto inoltrato per la notifica il 28 novembre 2008 il Ministero dell’interno, la Questura di Vicenza e la Prefettura-UTG di Vicenza hanno appellato detta sentenza.

Premesso che i documenti richiesti erano stati invece depositati, hanno lamentato che la sentenza si fondi esclusivamente su presupposto errato e, nel merito, che non sussistano i vizi prospettati, poiché i provvedimenti sono stati ampiamente motivati circa il ritenuto venir meno del presupposto di legge ex art. 43 T.U.L.P.S. dell’affidabilità al buon uso delle armi sulla base della denuncia-querela sporta dal signor -OISSIS-, colpito da due pallini provenienti da un colpo di fucile esploso dal -OISSIS--durante una battuta di caccia ed a seguito di una contesa, nonché dell’annotazione di servizio degli agenti di polizia provinciale di Verona, e del verbale di sommarie informazioni rese da un teste.

Con memoria del 20 gennaio 2009 il -OISSIS--si è costituito in giudizio ed ha svolto difese.

L’appello è stato introitato in decisione all’udienza del 15 aprile 2014.

Ciò posto, la Sezione dà preliminarmente atto che i documenti richiesti dal TAR con l’ordinanza istruttoria 6 settembre 2007 n. 86 risultano depositati dall’Amministrazione resistente in data 3 ottobre 2007 (prot. n. 13393) ed altra documentazione risulta depositata l’8 marzo 2008 (prot. n. 3870), sicché erroneamente il primo giudice ha desunto argomenti di prova dal comportamento inottemperante dell’Amministrazione.

Nel merito, ancorché emerga dai detti documenti, in particolare dal referto del “Pronto soccorso” del 22 ottobre 2005, che il signor -OISSIS- non ha riportato lesioni da arma da fuoco alla nuca, nondimeno la stessa documentazione offre elementi sufficienti a sorreggere il provvedimento impugnato in primo grado.

Al riguardo, va premesso in linea giuridica che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, il compito dell’autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso;
e, stante l’evidenziata ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. St., Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294).

In punto di fatto, nella specie la misura applicata all’appellato trae origine dalla circostanziata denuncia-querela presentata al Comando della Stazione dei Carabinieri di Longare dal signor -OISSIS- a carico del -OISSIS--e dal riscontro dell’episodio denunciato sia nel rapporto di servizio redatto nell’immediatezza dagli agenti della Polizia provinciale di Vicenza, intervenuti sul posto, sia dalla successiva testimonianza di persona presente al fatto.

Tanto è sufficiente a dubitare ragionevolmente della sicurezza del buon uso delle armi da parte del -OISSIS-, quindi a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, le impugnate determinazioni dell’autorità di p.s., a prescindere dal dato dell’assenza di lesioni fisiche provocate da arma da sparo della persona del signor -OISSIS-. Se, poi, l’autorità giudiziaria penale giudicherà infondate le accuse (peraltro l’appellato non precisa in questa sede l’esito dell’opposizione al decreto penale di condanna per tentate lesioni), eventualmente riscontrando l’esattezza delle deduzioni contenute nella perizia di parte prodotta dall’interessato, ciò potrà essere motivo per il -OISSIS--di avanzare richiesta di riesame dei detti provvedimenti, i quali, però, allo stato devono essere ritenuti legittimi per quanto innanzi.

Pertanto l’appello va accolto.

Come di regola le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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