Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-03-07, n. 201301390
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N. 01390/2013REG.PROV.COLL.
N. 00760/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2003, proposto da:
G T, rappresentata e difesa dagli avv. ti G F ed E M, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via Ippolito Nievo, 61 Sc.D;
contro
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, in persona del Direttore generale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
De Aloysio Graziella Nicoletta, non costituita nel presente giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: sezione I n. 1086/2002, resa tra le parti, concernente l’affidamento dell’incarico per coordinamento e controllo qualità di citodiagnosi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti gli avvocati Picciano, su delega di Mazzocco, e Pafundi, su delega di Pazzaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante partecipò al concorso interno bandito nel 1995 dall’Azienda ospedaliera di Modena per l’affidamento della responsabilità del modulo “coordinamento e controllo di qualità di citodiagnosi”, risultando, all’esito delle valutazioni dei titoli effettuata dal collegio tecnico all’uopo nominato, al primo posto nella graduatoria pubblicata il 10.9.1995, con il punteggio di 24,5864.
A distanza di alcuni mesi dall’approvazione della graduatoria, facendo seguito alla segnalazione del Responsabile della Direzione delle risorse umane, autore di una nota riservata in data 18.12.1995, la procedura fu riaperta in ragione della ritenuta necessità di acquisire alcuni chiarimenti relativi al curriculum della seconda classificata dott.ssa De Aloysio, con particolare riferimento alle mansioni superiori da lei asseritamente svolte nel periodo settembre 1994-marzo 1995, modificando in parte anche la composizione del collegio tecnico.
All’esito dei chiarimenti fu formulata una nuova graduatoria nella quale, sulla base dell’integrazione documentale disposta, la dott. De Aloysio ottenne oltre tre punti in più risultando così la prima classificata.
2. Proposto ricorso avverso la deliberazione conclusiva del 5.7.1996, lamentando numerosi vizi di illegittimità, il Tar lo respinse, sul fondamentale rilievo che la mancanza del relativo atto di conferimento non impedisse di valutare le mansioni superiori svolte in via di fatto dalla dott.ssa De Aloysio e che per tali mansioni il punteggio assegnato dal collegio non fosse comunque eccessivo.
3. Avverso la sentenza è stato proposto il presente appello, lamentando la violazione del principio della par condicio e quello della irrilevanza della mansioni svolte di fatto, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.
3.1. In sintesi, si censura il fatto che il collegio tecnico avrebbe consentito l’integrazione del titolo originario prodotto dalla candidata, permettendo quindi che la lettera dell’8.3.1995 fosse integrata attraverso l’acquisizione della nota del 12.3.1996 a firma dei Proff. D G e T, nota peraltro sollecitata dalla stessa Presidente del Collegio tecnico con missiva dell’8.3.1996 (all. 7 al ricorso di primo grado).
3.2. Si è difesa l’Azienda ospedaliera che, a distanza di anni, con memoria del 28.12.2012, ha rappresentato come tanto l’appellante quanto la controinteressata nel frattempo siano state collocate a riposo.
3.3 All’udienza dell’8.2.2013 la causa è passata in decisione direttamente ai preliminari.
4. Osserva preliminarmente il Collegio come, a distanza di quasi venti anni dai fatti di causa, dopo che entrambe le parti private coinvolte sono state collocate a riposo, l’annullamento del provvedimento all’epoca impugnato non sarebbe più utile all’originaria ricorrente, non essendo più invocabile una tutela in forma specifica della pretesa azionata.
4.1. Residua peraltro un interesse non solo morale ma anche ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.), il che rende comunque necessario accertare se gli atti impugnati fossero o meno illegittimi e se, al fondo delle questioni proposte, fosse fondata la pretesa della dott.ssa G a conseguire il maggior punteggio.
5. Ciò posto in rito, nel merito della controversia il ricorso è fondato sul fondamentale rilievo che, dopo la conclusione della procedura concorsuale e la pubblicazione della graduatoria, l’amministrazione permise del tutto irritualmente ad uno dei concorrenti di integrare i propri titoli, ben oltre il termine in origine stabilito per la loro produzione.
5.1. Deve essere chiaro, infatti, che la segnalazione del Direttore delle risorse umane e la successiva delibera del Direttore generale (all. 5 e 6 all’originario ricorso in primo grado) condussero non già ad una “semplice” rivalutazione dei titoli già prodotti dalla dott.ssa De Aloysio, come peraltro era stato suggerito dallo stesso Direttore delle risorse umane (il riferimento è alla dichiarazione a firma dei Proff. D G e T datata 8.3.1995); ma, addirittura, alla loro integrazione, resa possibile attraverso la formazione di un nuovo atto, costituito dalla relazione del 12.3.1996 a firma sempre dei Proff. D G e T, acquisito al curriculum della dott.ssa De Aloysio. E come tale integrazione si sia rivelata determinante ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
5.2. Deve quindi ritenersi che vi sia stata una manifesta violazione della par condicio tra i concorrenti, oltre che delle più elementari regole di imparzialità dell’azione amministrativa, il che costituisce un primo motivo di invalidità dell’esito finale della procedura.
5.3. Le stesse considerazioni dimostrano, inoltre, come sia fondato anche il secondo motivo dedotto, relativo alla mancanza di un atto formale di conferimento delle mansioni superiori che la dott.ssa De Aloysio aveva svolto solamente in via di fatto, nell’ambito specifico del controllo di qualità.
5.4. Richiamata infatti la consolidata giurisprudenza, anche di questa sezione, sulla irrilevanza delle mansioni svolte in assenza di un conferimento formale (v., ad esempio, Cons. St., III, n. 6141/2012), non può che ribadirsi come la dichiarazione dell’8.3.1995 presentata con la domanda di partecipazione non fosse a tal fine idonea né sufficiente;e come la dichiarazione postuma del 12.3.1996 fosse tardiva, oltre che comunque, a tutto concedere, soltanto ricognitiva. Con la conseguenza, quindi, che di tale attività la Commissione non avrebbe potuto tenere conto.
5.5. La fondatezza dei primi due motivi dispensa il Collegio dall’esame delle restante censure.
6. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto nel senso che, in riforma della sentenza di primo grado, va accertata l’illegittimità della deliberazione del 5.7.1996 e degli atti connessi.
7. Le spese del doppio grado seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.