Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2018-04-27, n. 201801887

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2018-04-27, n. 201801887
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801887
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 27/04/2018

N. 03345/2018 REG.RIC.

N. 01887/2018 REG.PROV.CAU.

N. 03345/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2018, proposto da:
A C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P P, G M D P, con domicilio eletto presso lo studio G M D P in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;

contro

Comune di Milano non costituito in giudizio;

nei confronti

Multi Manutenzione S.r.l. non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00609/2018, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 56 C.P.A.

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 609 del 20.4.2018 (doc. A), con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta dall'odierna appellante nell'ambito del giudizio R.G. 407/2018 per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva del 4.1.2018 disposta dal Comune di Milano in relazione alla procedura per l'affidamento del «servizio per la manutenzione ordinaria, controlli periodici e presidi, nonché esecuzione di lavori per gli impianti elettrici negli stabili demaniali dalla zona 1 alla zona 9 di proprietà dell'amministrazione comunale» - Lotto 1 - unitamente, ove occorra, a tutti gli altri atti e/o provedimenti indicati nel ricorso introduttivo del 2.2.2018 (doc. B) e nel successivo atto di motivi aggiunti del 30.3.2018 (doc. C).


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che non sussiste un pregiudizio di intensità tale da giustificare la concessione di una misura cautelare nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare;


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