Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202310938

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202310938
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310938
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 10938/2023REG.PROV.COLL.

N. 09470/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2022, proposto dal signor R D, rappresentato e difeso dall’avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Basilicata 28 settembre 2022, n. 652, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. 387/1987.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati D M, Chiara Chessa e Eleonora Barbini in delega dell’avvocato Parisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se agli ex dipendenti della Guardia di Finanza, congedati a domanda, spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l.387/1987.

2. Il ricorrente in primo grado, ex appartenente alla Guardia di Finanza, ha adito il TAR per chiedere l’accertamento del suo diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l’effetto, la condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.

2.1. In particolare, il ricorrente in primo grado censurava i provvedimenti di liquidazione dell’INPS in quanto riteneva di aver diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste anche per il personale congedatosi a domanda in presenza dei due requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis : il compimento dei 55 anni di età e lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.

3. In fatto, occorre precisare che il ricorrente in primo grado risulta congedato a domanda;
inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, ha presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del TFS. Tuttavia, l’INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.

4. Con la sentenza n. 652 del 2022, il Tribunale adito ha respinto il ricorso. Infatti, ad avviso del TAR trova applicazione l’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21, co. 1, della L. n. 232/1990, il quale prevede, al suo secondo comma, che il beneficio dei sei scatti stipendiali debba essere riconosciuto anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Tuttavia, il TAR ritiene che la norma citata sia stata modificata in senso restrittivo dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda, richiedendo, quale requisito ulteriore, il previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale versamento nel caso dei ricorrenti non sarebbe stato eseguito.

5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originario ricorrente in primo grado, articolando un unico motivo di gravame.

5.1. In particolare, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, stante che l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale. In altri termini, la norma in oggetto fa espresso riferimento al solo ambito previdenziale e non riguarderebbe il calcolo del beneficio.

6. In data 09.02.2023, si è costituito l’INPS che ha controdedotto per resistere all’appello e chiedere la conferma della pronuncia impugnata. Oltre a ribadire la diversa ricostruzione del quadro normativo, per come condivisa dal primo giudice, ha evidenziato l’impatto sulla finanza pubblica del generalizzato riconoscimento a tutti i dipendenti del comparto sicurezza cessati dal servizio con diritto a pensione degli invocati sei scatti stipendiali, in quanto ormai in possesso del doppio requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contribuzione, documentandolo mediante produzione di apposita relazione della Consulenza Statistico Attuariale che ne quantifica gli oneri espressi in milioni di euro.

7. In data 16.10.23 parte appellante ha depositato memoria contestando la ricostruzione del quadro normativo effettuata dall’INPS.

8. Con memoria depositata il 18.10.23, l’INPS, preso atto dei richiamati arresti giurisprudenziali anche della sezione, ha prodotto nota prot. 41158 del 5 ottobre 2023 volta ad evidenziare l’asserita necessità di un adeguamento normativo al fine di trovare copertura finanziaria all’attuazione dei ridetti giudicati. Nel merito, non ha prospettato argomentazioni aggiuntive, salvo insistere per una lettura costituzionalmente orientata con riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.

9. In data 31.10.23, parte appellante ha eccepito la tardività della produzione del documento denominato “nota del Ministero dell’Economia prot. 41158 del 5 ottobre 2023” in quanto atti e documenti possono essere depositati sino a 40 giorni prima dell’udienza (nel presente giudizio, quindi, il relativo termine sarebbe spirato il 13.10.2023).

10. In data 21 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. L’appello è fondato. La fondatezza dell’appello consente di soprassedere alla disamina di ogni eccezione in rito sollevata dalla stessa parte appellante.

12. Torna nuovamente all’esame del Collegio la questione della corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, congedati a domanda, che rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

13. A tal riguardo, non vi è ragione di discostarsi da quanto già affermato anche dalla giurisprudenza della sezione ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2826/2023, nonché, C.G.A.R.S. 209/2023).

14. La sintetica ricostruzione della sottesa cornice normativa, fermo restando il rinvio per relationem a quella, più articolata, riveniente dai citati arresti giurisprudenziali, coincide con la prospettazione degli appellanti.

15. Il beneficio in questione deve essere riconosciuto in considerazione degli approdi interpretativi a cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa infra richiamata e da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

15.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi, tra l’altro, proprio in relazione al riconoscimento del beneficio nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato collocati in congedo a domanda, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i ) l’art. 1, comma 15- bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; ii ) l’articolo sopra citato deve ritenersi ormai abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872) del c.o.m. (che ha abrogato l’art 11 l. 231/1990); iii ) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15- bis d.l. n. 379/1987 e l’art. 11 l. 231/1990, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis d. l. n.387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”; iv ) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo d.l. 387 (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n.150- di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (CGARS n. 1131 del 29 dicembre 2022).

15.2. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la giurisprudenza sopra richiamata ha precisato che, ai sensi dell’art 6 bis comma 2 d.l. 387/1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva ivi previste.

15.3. A diverse conclusioni non conduce, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]” ) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.

15.4. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.

15.5. L’applicazione delle coordinate interpretative e giurisprudenziali sopraindicate al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in capo all’appellante sussistendo tutti presupposti soggettivi e oggettivi contemplati dall’art. 6 bis d.l. 387/1987. Dalla documentazione in atti, e contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, emerge che lo stesso ha maturato, al momento della cessazione a domanda, l’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6 bis d.l. 387 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.

16. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi legali. Sulle relative somme tuttavia dovranno essere corrisposti solamente gli interessi senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in quanto espressamente vietata dagli art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

17. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

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