Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-19, n. 202401607

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-19, n. 202401607
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401607
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 01607/2024REG.PROV.COLL.

N. 01312/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2022, proposto dalla signora M R, rappresentata e difesa dagli avvocati E B e F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E B in Roma, via Oslavia, n. 14;



contro

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

del signor Antonio D’Ascenzi, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Seconda ter, n. 7975/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato e del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il consigliere G C P e dato per presente l’avvocato dello Stato Maurizio Greco, che ne ha fatto espressa richiesta in sede di istanza di passaggio in decisione prodotta il 29 gennaio 2024;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La signora M R, già agente scelto del soppresso Corpo Forestale dello Stato, impugna la sentenza in epigrafe, che ha dichiarato improcedibile – con contestuale affermazione della sua infondatezza nel merito – il ricorso dalla medesima proposto in primo grado avverso l’assegnazione, in sede di attuazione della riforma che ha interessato l’Amministrazione di precedente appartenenza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anziché, come dall’interessata auspicato, all’Arma dei Carabinieri.

2. L’appellante premette di aver prestato servizio nella prima parte della sua carriera presso la sede di Vercelli, per essere poi trasferita a domanda nel 2011 presso il Nucleo Operativo Speciale (NOS) di Sabaudia (LT), ove aveva continuato a prestare servizio sino al 31 dicembre 2016 svolgendo prevalentemente funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (o amministrative) ed “ intervenendo solo episodicamente su incendi boschivi ”, non avendo peraltro mai conseguito l’abilitazione DOS o frequentato corsi specifici per tale attività.

L’interessata, che in ragione di tali circostanze nutriva l’aspettativa di transitare nell’Arma dei Carabinieri, veniva tuttavia inquadrata nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, essendo stato attribuito in sede di attuazione della riforma precipuo rilievo al reparto di appartenenza in applicazione dell’art. 12, comma 2, lettera a), n. 2), del d.lgs. n. 177/2016, che fa a tal fine riferimento al personale, tra l’altro, “ dei nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS) ”.

3. Avverso i relativi provvedimenti la predetta proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale; il T.a.r. così adìto dichiarava il gravame improcedibile – in ragione della mancata impugnazione (anche) del decreto (o dei decreti) del Capo del Corpo forestale che aveva(no) destinato le unità all’Arma dei Carabinieri senza includere la ricorrente – nonché infondato nel merito, ritenendo corretta l’assegnazione al Corpo nazionale dei VV.FF. basata sul citato criterio normativo della pregressa appartenenza dell’interessata ad un NOS, ritenuto prioritario rispetto agli ulteriori criteri ivi previsti.

4. Avverso detta pronuncia l’interessata propone ora appello, affidandosi, in sintesi, ai seguenti motivi:

I. omessa pronuncia sull’istanza proposta nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., non avendo l’Amministrazione riscontrato la

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