Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-09, n. 202304681

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-09, n. 202304681
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304681
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 04681/2023REG.PROV.COLL.

N. 00013/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V bis, -OMISSIS- del 15 giugno 2022 che ha respinto il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Ministero con decreto del 17 febbraio 2017, -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con decreto -OMISSIS- del 17 febbraio 2017 il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, formulata in data 28 dicembre 2009 dal signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, in quanto lo stesso era risultato destinatario di un decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Pavia del 8 aprile 2011, divenuto esecutivo il 26 maggio 2012 per il reato ex art. 116, co. 13 del d.lgs. 285 del 1992 ed altresì di un procedimento penale, -OMISSIS- instaurato presso il Tribunale di Milano per il reato ex art. 12, co. 5 del d.lgs. 286 del 1998.

2. Lo straniero ha impugnato suddetto provvedimento avanti al Tar Lazio, Sez. V bis, lamentandone l’illegittimità in quanto, da un lato, il reato di guida senza patente è stato ormai depenalizzato con conseguente venir meno del disvalore e soprattutto degli effetti delle eventuali sentenze di condanna ‘anche ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana’, dall’altro, la semplice ipotesi di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sarebbe inidonea a suscitare allarme e comunque avrebbe dovuto essere inserita in una valutazione complessiva del soggetto e del suo inserimento sociale e lavorativo sul territorio nazionale.

3. Il Tar Lazio, con la sentenza -OMISSIS- del 15 giugno 2022, ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento gravato complessivamente immune dalle dedotte censure alla luce, soprattutto, della c.d. pluriqualificazione del fatto giuridico che consente all’Amministrazione di valutare legittimamente in senso negativo, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza, circostanze intervenute nel c.d. periodo di osservazione, ancorché, da un lato, la guida senza patente è stata successivamente depenalizzata ed ancorché le condotte contestate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12, co. 5 T.U.I. si sono poi concluse con una pronuncia assolutoria da parte del giudice penale.

4. Avverso suddetta pronuncia lo straniero ha proposto ricorso in appello, notificato il 7 dicembre 2022 e depositato il successivo 10 gennaio 2023, contestando l’illegittima omessa valutazione della decisiva sentenza -OMISSIS- del Tribunale di Milano di assoluzione con formula piena ex art 530, co. 2 c.p.p. dal reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (depositata in allegato al ricorso di primo grado), che facendo venir meno una dei due profili di contestazione imporrebbe all’Amministrazione di rivalutare la posizione dello straniero, tenuto conto altresì, come richiamato col secondo motivo di appello, che

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