Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-02, n. 201205179

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-02, n. 201205179
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205179
Data del deposito : 2 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04077/2010 REG.RIC.

N. 05179/2012REG.PROV.COLL.

N. 04077/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4077 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro-tempore;
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, in persona del Comandante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

contro

L F, rappresentato e difeso dall’avv. M G, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla circonvallazione Trionfale n. 27, presso lo studio dell’avv. Antonio Lombardo, per mandato a margine della memoria difensiva di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 1667 del 26 febbraio 2010, resa tra le parti, che, in accoglimento del ricorso n. 118/2010 proposto dall’odierno appellato L F, ha annullato la determinazione n. 118/13-13-I di prot. del 19 ottobre 2009, del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, recante trasferimento dell’interessato d’autorità per ragioni di incompatibilità ambientale dal Comando Stazione Carabinieri di Altedo (Bo) al Comando Stazione Carabinieri di Premilcuore (FC) con alloggio di servizio, e la consequenziale nota n. 2567/4-1-1993-C di prot. del 4 novembre 2009 con cui veniva revocata l’assegnazione dell’alloggio di servizio presso la Stazione di Altedo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato L F;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2654 del 9 giugno 2010, con la quale è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti, e uditi l’avvocato di Stato Melania Nicoli per le Autorità statali appellanti e l’avv. Carmine Casentino, in sostituzione dell’avv. M G, per l’appellato L F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Con appello notificato il 4 maggio 2010 e depositato il 10 maggio 2010, le Autorità statali in epigrafe meglio specificate hanno impugnato la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 1667 del 26 febbraio 2010.

Con la predetta sentenza è stata annullata la determinazione n. 118/13-13-I di prot. del 19 ottobre 2009, del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” -recante trasferimento d’autorità del maresciallo L F per ragioni di incompatibilità ambientale dal Comando Stazione Carabinieri di Altedo (Bo) al Comando Stazione Carabinieri di Premilcuore (FC) con alloggio di servizio-, nonché la consequenziale nota n. 2567/4-1-1993-C di prot. del 4 novembre 2009 -con cui veniva revocata l’assegnazione dell’alloggio di servizio presso la Stazione di Altedo-, in funzione della censura, ritenuta assorbente, relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di trasferimento.

Senza rubricazione di motivi, l’appello ha dedotto l’erroneità della sentenza, sul rilievo della completa obliterazione delle difese svolte dall’Amministrazione in primo grado, nonché del suo contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale - poiché il trasferimento di autorità, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra alla categoria degli “ordini”, è connotato da ampia discrezionalità, in funzione del preminente interesse pubblico alla migliore organizzazione dei compiti d’istituto, costituisce espressione della speciale posizione di supremazia gerarchica propria dell’ordinamento militare, non incide se non su aspettativa di mero fatto alla conservazione della sede di servizio- deve escludersi l’obbligatorietà della comunicazione d’avvio del procedimento, essendo peraltro il trasferimento nella specie motivato dalla obiettiva situazione d’incompatibilità determinatasi tra l’appellato e i suoi sottoposti in ragione del suo carattere “autoritario” e di un episodio (invio di una cartolina di dileggio raffigurante un membro maschile con occhiali e una frase di scherno) idoneo a sminuirne il prestigio e oggetto di procedimento penale presso la competente Autorità giudiziaria militare.

Costituitosi in giudizio, l’appellato ha dedotto eccezioni pregiudiziali (afferenti alla pretesa “improcedibilità, nullità e/o inammissibilità” dell’appello perché ripropositivo delle difese svolte in primo grado, nonché per acquiescenza, per aver riavviato l’Amministrazione il procedimento di trasferimento con invio della relativa comunicazione), chiedendo a sua volta la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 2654 del 9 giugno 2010 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata “ritenuto che la sentenza impugnata non appare immune dalle censure proposte” e “ritenuto che dalla esecuzione della sentenza impugnata deriva danno grave e irreparabile per l’Amministrazione”.

All’udienza pubblica del 29 maggio 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) Il Collegio non può esimersi dal dare atto dell’improcedibilità dell’impugnativa del trasferimento d’autorità per sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza gravata.

Se è vero, infatti, che con nota n. 97/7-2-1 di prot. del 25 maggio 2010, stante l’efficacia esecutiva interinale della sentenza di primo grado (poi sospesa con l’ordinanza di questa Sezione n. 2654 del 9 giugno 2010), era stato riattivato, con la relativa comunicazione d’avvio, il procedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, peraltro con espressa indicazione che “…il nuovo procedimento, avviato a mezzo della presente comunicazione, non costituisce acquiescenza rispetto alla sentenza nr. 1667/2010…”, in effetti a tale data già gravata con l’appello in esame;
è incontestabile, sotto altro aspetto, che l’appellato, come da documentazione da egli stesso esibita in giudizio, ha poi presentato domanda di trasferimento in base alla quale è stato destinato alla Regione Carabinieri “Basilicata”, Compagnia Carabinieri di Poliporo (Mt) per impiego nell’aliquota operativa del N.O.R. quale “addetto”, come disposto con determinazione del Comando generale dell’Arma n. 216182/T-6-10/Pers.Mar. di prot. del 2 agosto 2010, notificata all’interessato il 3 agosto 2010, avendo già prima ottenuto, sempre a domanda, in base a precedente determinazione del Comando generale n. 926001-6/T82-2/Pers.Mar. di prot. dell’8 giugno 2010, l’assegnazione alla Stazione C.C. di Terranova di Pollino (Pz) quale comandante.

E’ evidente che, a fronte di successivi trasferimenti “a domanda”, è venuto meno l’interesse all’impugnazione del trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, così determinandosi l’improcedibilità dell’impugnazione e del ricorso proposto in primo grado, in disparte l’evidente inconsistenza della motivazione della sentenza gravata in relazione al costante orientamento giurisprudenziale che esclude per il personale militare, anche con compiti di polizia, quali appunto gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, l’onere della comunicazione d’avvio del procedimento di trasferimento d’autorità, anche per incompatibilità ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018, 25 giugno 2010, n. 4102, 21 maggio 2010, n. 3227, 24 aprile 2009, n. 2642, tra le tante e più recenti).

3.) In conclusione deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse, e la conseguente improcedibilità dell’appello, con annullamento senza rinvio della sentenza gravata.

4.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi