Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-02, n. 201205179

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-02, n. 201205179
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205179
Data del deposito : 2 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04077/2010 REG.RIC.

N. 05179/2012REG.PROV.COLL.

N. 04077/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4077 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro-tempore; Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, in persona del Comandante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;



contro

L F, rappresentato e difeso dall’avv. M G, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla circonvallazione Trionfale n. 27, presso lo studio dell’avv. Antonio Lombardo, per mandato a margine della memoria difensiva di costituzione nel giudizio d’appello;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 1667 del 26 febbraio 2010, resa tra le parti, che, in accoglimento del ricorso n. 118/2010 proposto dall’odierno appellato L F, ha annullato la determinazione n. 118/13-13-I di prot. del 19 ottobre 2009, del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, recante trasferimento dell’interessato d’autorità per ragioni di incompatibilità ambientale dal Comando Stazione Carabinieri di Altedo (Bo) al Comando Stazione Carabinieri di Premilcuore (FC) con alloggio di servizio, e la consequenziale nota n. 2567/4-1-1993-C di prot. del 4 novembre 2009 con cui veniva revocata l’assegnazione dell’alloggio di servizio presso la Stazione di Altedo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato L F;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2654 del 9 giugno 2010, con la quale è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti, e uditi l’avvocato di Stato Melania Nicoli per le Autorità statali appellanti e l’avv. Carmine Casentino, in sostituzione dell’avv. M G, per l’appellato L F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.) Con appello notificato il 4 maggio 2010 e depositato il 10 maggio 2010, le Autorità statali in epigrafe meglio specificate hanno impugnato la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 1667 del 26 febbraio 2010.

Con la predetta sentenza è

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