Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104717

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104717
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104717
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2021

N. 04717/2021REG.PROV.COLL.

N. 01687/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2013, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R C e M I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L in Roma, via Cesare Baronio n. 50;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, e considerati presenti, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28/2020, gli avvocati R C e M I per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-il dott. -OMISSIS- impugnava il provvedimento col quale non era stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso a 200 posti di notaio bandito con D.D.G. del 1° settembre 2004, pur avendo conseguito la sufficienza nelle tre prove scritte.

Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al provvedimento di approvazione della graduatoria finale dei vincitori del concorso, per invalidità derivata.

Il T.A.R. adito respingeva il ricorso con sentenza del -OMISSIS-.

Il dott. -OMISSIS- ha appellato la decisione di prime cure per ottenerne la riforma.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere all’appello e ha prodotto una memoria in vista dell’udienza di discussione.

L’appellante ha depositato note di udienza ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appellante non è stato ammesso alle prove orali del concorso notarile bandito con D.D.G. del 1° settembre 2004 perché, all’esito delle tre prove scritte, ha conseguito un punteggio complessivo (33+33+30 = 96 punti) inferiore al minimo richiesto (105 punti).

Avverso il provvedimento di non ammissione è insorto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-denunciando che la commissione esaminatrice non si era dotata dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati, che le valutazioni non potevano essere espresse soltanto mediante punteggio numerico e che si era omesso di verbalizzare il punteggio attribuito da ciascun componente della commissione medesima.

Con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso, integrato dall’impugnazione della graduatoria finale del concorso, osservando che:

- la Commissione si era riunita il 19 novembre 2005 per individuare i criteri generali cui attenersi nella valutazione degli elaborati;
i criteri di valutazione delle prove scritte in concorsi come quello notarile che richiedono elevata specializzazione non necessitano di particolare analiticità;
l’omessa previsione di criteri di valutazione per l’attribuzione di punteggi compresi tra la sufficienza e il punteggio minimo complessivo per l’ammissione alle prove orali, in assenza di uno specifico obbligo normativo, non può tradursi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa;

- il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, che ai fini dell’ammissione all’orale ha equiparato il voto di sufficienza a quello di idoneità e stabilito che il giudizio di non idoneità deve essere motivato, mentre nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione, non era applicabile ratione temporis , alla luce dell’art. 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
perciò il concorso restava regolato dall’art. 24 del R.D. n. 1953/26, secondo cui non era ammesso agli orali il concorrente che non avesse riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel loro complesso, senza nulla disporre circa la motivazione del giudizio di non idoneità, punto sul quale, per giurisprudenza consolidata, non vi era l’obbligo di motivare specificamente il mancato raggiungimento del punteggio per l’ammissione all’orale;

- nessuna norma imponeva che ogni operazione della commissione dovesse essere verbalizzata a pena di nullità o di invalidità, per cui, in difetto di diversa disposizione del bando di concorso o introdotta in via di autovincolo dalla commissione stessa , l’onere di verbalizzazione poteva dirsi assolto con l’indicazione del giudizio finale, presumendosi l’unanimità e l’uniformità della valutazione compiuta, salvo che risultasse il dissenso di taluno dei commissari.

2. - L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sollecitando una rivisitazione della giurisprudenza formatasi sui concorsi notarili retti dalla normativa di cui al R.D. n. 1953/26 (pag. 35) e, nello specifico, ha proposto tre motivi di appello, ampiamente argomentati, con i quali, in estrema sintesi, ha sostenuto che:

i) i criteri generali che erano stati predeterminati dalla Commissione di esame nella seduta del 19 novembre 2005 per attribuire il punteggio minimo per l’approvazione collegiale sarebbero stati generici, imprecisi e inadeguati;
l’obbligo di fissare specifici criteri di valutazione relativamente alla fase successiva di attribuzione di punteggi aggiuntivi da parte dei singoli commissari avrebbe avuto specifico fondamento normativo nell’art. 12 del DPR n. 487/94, sulla cui portata programmatica si sono espresse le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 14893/10);
nel concorso de quo non avrebbe potuto applicarsi l’altrimenti condivisibile principio affermato da questo Consiglio (sez. 12 gennaio 2011, n. 124) secondo cui la Commissione avrebbe potuto comunque fare riferimento ai medesimi criteri adottati per pervenire al giudizio di sufficienza, individuando un diverso grado di valore delle prove all’interno di una griglia di valutazione unitaria, poiché nel concreto i criteri adottati dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 2005 non avrebbero consentito, sul piano letterale e contenutistico, un’operazione siffatta (pagg. 11-19);

ii) il giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato al ricorrente il diritto ad una motivazione che chiarisse in concreto le ragioni della mancata attribuzione del punteggio minimo necessario per l’ammissione agli orali: la dichiarazione dei commissari di non attribuire punti aggiuntivi all’elaborato mortis causa dell’appellante (verbale n. 16 del 20 gennaio 2006) avrebbe costituito negazione persino della motivazione espressa con semplice rappresentazione numerica e, più in generale, la valutazione di inidoneità espressa mediante un mero punteggio numerico per i cc.dd. concorrenti “novantisti”, come l’appellante, si sarebbe risolta in un giudizio immotivato e, perciò, illegittimo (pagg. 19-32, dove l’appellante si sofferma su numerosi elaborati al fine di illustrare nel concreto la denunziata impossibilità di ricostruire, mediante il semplice punteggio numerico, le ragioni della diversità delle valutazioni compiute dalla Commissione)

iii) al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., vi sarebbe stato un preciso obbligo di verbalizzazione del modo in cui la Commissione era pervenuta all’assegnazione del voto di sufficienza e di quali punti oltre il minimo intendessero assegnare i singoli commissari, per il combinato disposto degli articoli 27 del R.D n.1953/1926 (secondo cui “di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale ... ") e 24 dello stesso R.D. (che indicava in maniera analitica le operazioni da compiere in sede di correzione e valutazione), ragion per cui per ogni elaborato di ciascun candidato sarebbero stato necessario che risultassero a verbale sia la deliberazione della Commissione sulla eventuale "meritevolezza" della sufficienza, sia le espressioni individuali di voto dei singoli Commissari in ordine a quanti punti assegnare (mentre il verbale concernente la valutazione delle prove dell’appellante avrebbe contenuto, per ciascun elaborato, soltanto la valutazione numerica finale, senza alcuna indicazione dei giudizi dei singoli commissari).

3. - L’appello è infondato.

4. - Incontestata nel presente grado di appello l’inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, è già stato escluso, in maniera pienamente condivisibile, che la normativa sopravvenuta in materia di accesso alla professione di notaio, la quale richiede la motivazione dei giudizi di non idoneità alle prove orali, abbia natura interpretativa della disciplina previgente, con conseguente suscettibile applicazione retroattiva (C.d.S., sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 809;
id., 28 luglio 2013, n. 3754)

5. - I principi applicati dalla sentenza appellata hanno trovato conferma nella successiva giurisprudenza di appello, da cui non vi sono ragioni per discostarsi.

6. - E’ stato ribadito da questo Consiglio che non occorreva la predisposizione di ulteriori criteri preventivi per il punteggio aggiuntivo assegnato a coloro che avessero raggiunto la sufficienza nelle singole prove scritte (cc.dd. “novantisti”), rilevandosi in proposito che dal carattere latamente discrezionale di tale valutazione aggiuntiva, tale da sfuggire ad ogni sindacato di legittimità, discendeva che alla Commissione non incombeva alcun onere di fissazione sul punto di criteri specifici che si aggiungessero a quelli, già ampiamente discrezionali, che essa era tenuta a stabilire prima di iniziare la correzione degli elaborati (C.d.S., sez. IV, nn. 809/17 e 3754/13);
in considerazione di ciò, risulta del tutto fuori fuoco l’ulteriore questione …. dell’applicabilità o meno al concorso notarile della prescrizione di cui all’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487, atteso che l’obbligo di fissazione dei criteri da questa imposto, tenuto conto di quanto testé rilevato in ordine ai suoi contenuti e limiti, risulta in ogni caso correttamente assolto ” (C.d.S., sez. IV, n. 3754/13, posteriore all’appello ora in esame).

In passato, d’altronde, era già stato condivisibilmente osservato, a proposito della predeterminazione in via generale di criteri unitari, che questi possono ritenersi idonei a consentire a ciascun commissario di pervenire alla attribuzione di un qualsiasi punteggio sulla base della progressiva, minore o maggiore, rispondenza dell’elaborato ai criteri stessi ( ex ceteris , C.d.S., sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3262: “ è, invero, intuitivo che la maggior rispondenza ai detti criterii rispetto alla valutazione di mera sufficienza ed il livello qualitativo di maggiore rispondenza conducono al giudizio di "eccellenza" sulla base dell’assegnazione dei singoli punti aggiuntivi ”).

7. - Ha trovato, altresì, conferma il consolidato indirizzo secondo cui, nel sistema anteriore al D.lgs. n. 166/06, la Commissione giudicatrice, quand’anche avesse stabilito di motivare, sia pur succintamente, i giudizi di totale insufficienza, non era tenuta a motivare anche la ragione della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo necessario per l’ammissione agli orali al candidato che avesse conseguito la sufficienza minima (30 punti) in ciascuna delle tre prove senza aver avuto i 15 punti aggiuntivi necessari per l’ammissione agli orali, in un contesto giurisprudenziale fermo nel ritenere la mera motivazione numerica quale motivazione sintetica, ma comunque significativa e idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla Commissione, salvo un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (C.d.S., sez. IV, n. 809/17 cit.;
più di recente, C.d.S., sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216, sulla sufficienza dell’indicazione numerica del voto a integrare l’onere di motivazione delle valutazioni degli elaborati, nel sistema antecedente al D.lgs. n. 166/06, senza distinzione tra “novantisti” e non “novantisti”).

8. - Altrettanto consolidato è l’orientamento secondo il quale le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà rilevabile ictu oculi (C.d.S., sez. II, n. 7216/20 cit.), ossia riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2020, n. 4226;
id., 26 ottobre 2018, n. 6103).

D’altronde, nel concorso notarile il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato è spesso condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell’ambito di una più generale valutazione sulla completezza e logica interna dell’elaborato (C.d.S., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350;
da ultimo, id., 18 maggio 2021, n. 3850).

9. - Pertanto i primi due motivi di appello sono infondati, non occorrendo la predisposizione di appositi criteri per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo o l’estrinsecazione di una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico già assegnato sulla base della griglia di valutazione, che necessariamente lasciava, in un concorso caratterizzato da particolare complessità tecnica, ampio margine nella modulazione del giudizio di valore sui singoli elaborati.

Alla luce di quanto osservato nel precedente paragrafo, inoltre, nelle singole imprecisioni additate negli elaborati altrui dall’appellante (pagg. 27 - 30) non si ravvisano gli estremi dell’eccesso di potere per manifesta illogicità ovvero profili di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, dietro i quali potesse occultarsi un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dell’appellante stesso, essendo vizio apprezzabile unicamente in presenza di una difformità applicativa del parametro valutativo, a fronte di situazioni realmente identiche, che emerga immediatamente e a colpo d’occhio dalla documentazione concorsuale (C.d.S., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350).

Si aggiunga, in sovrappiù, che, sebbene l’appellante neghi che costituisca invasione della discrezionalità tecnica il suo riferimento ad altrui elaborati che avrebbero presentato imperfezioni e imprecisioni non riscontrabili nel suo compito, nel concreto esprime un giudizio di valore (“manifestano una loro minore qualità”: pag. 27) e chiede disporsi una consulenza tecnica, al fine di verificare la pretesa macroscopicità dell’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione nel non avere attribuito al suo elaborato almeno lo stesso punteggio aggiuntivo degli altri elaborati (pag. 36), rendendo palese che le sue critiche sono tutte dirette a ottenere una non consentita riedizione nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione.

10. - E’ da respingere anche l’ultimo motivo di impugnazione, col quale l’appellante critica il rigetto del motivo di primo grado con cui aveva lamentato (cfr. pag. 4 dell’appello) la mancata verbalizzazione delle modalità con cui la Commissione esaminatrice era pervenuta all’attribuzione del voto di sufficienza in ciascuna prova scritta, nonché la mancata verbalizzazione e motivazione da parte dei commissari che non avevano inteso attribuirgli alcun punteggio aggiuntivo.

Per quanto riguarda il primo punto, l’art. 24 del R.D. n. 1953/26 stabiliva che “ Prima dell’assegnazione dei punti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione ”, sicché per questa fase valutativa di natura collegiale - che l’appellante, peraltro, aveva superato positivamente, non avendo perciò interesse a contestarne le modalità di svolgimento e verbalizzazione - non occorreva palesare le posizioni assunte individualmente dai singoli commissari.

Per quanto riguarda il secondo punto, si è visto nei paragrafi precedenti che non vi era un obbligo di motivare la ragione della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo necessario per l’ammissione agli orali: perciò risultava sufficiente la verbalizzazione del punteggio complessivo conseguito.

Ed invero, già in passato questo Consiglio ha puntualizzato che le modalità di formazione del voto stabilite dall’art. 24 del R.D. n. 1953/26 avevano un rilievo meramente interno, tant’è che la stessa disposizione normativa (secondo la quale “ il voto attribuito al lavoro è costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnato ”) evidenziava che solo il voto assegnato al “lavoro” possedeva rilievo esterno, costituendo la “sintesi pubblica” dell’intero procedimento (C.d.S., sez. IV, n. 3262/10;
id., 27 novembre 2008, n. 5862).

Anche a questo riguardo, dunque, la sentenza impugnata, integrata nei termini appena esposti, merita conferma.

11. - Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.

12. - Giusti motivi inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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