Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-03, n. 201805145

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-09-03, n. 201805145
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805145
Data del deposito : 3 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2018

N. 05145/2018REG.PROV.COLL.

N. 00399/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2018, proposto da
Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Mariani in Roma, via Filippo Civinini n.85;



contro

G F, non costituito in giudizio;



nei confronti

Commissario straordinario liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, Comunità Montana "Aspromonte Orientale" San Luca, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria, sez. I, n. 908/2017, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il Cons. G G e udito per l’appellante l’avvocato V N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con ricorso notificato il 10.07.2017, il Sig. Fazzari Giuseppe, assumendo di essere creditore della Comunità Montana “Aspromonte Orientale”, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - sezione staccata - Reggio Calabria per l’esecuzione, nei confronti della medesima Comunità Montana e/o nei confronti dell’Azienda Calabria Verde, del decreto ingiuntivo n. 112/2011 emesso dal Tribunale Civile di Locri - sez. lavoro in data 03.10.2011 nei confronti della Comunità Montana “Aspromonte Orientale”, munito di formula esecutiva in data 10.10.2011, notificato in data 28.11.2011 e divenuto esecutivo in data 06.07.2017, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.882,324 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo,

nonché € 312,00 per diritti di avvocato ed onorari, oltre IVA e CPA, spese generali e successive occorrende,

A sostegno delle proprie ragioni, il assumeva:

a ) che, con Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013, era stata disposta la soppressione delle Comunità Montane Calabresi, poste in liquidazione, con trasferimento alla Regione Calabria delle relative funzioni;

b ) che con la stessa legge, era stato istituito un nuovo soggetto giuridico denominato “ Azienda Calabria Verde ”, che avrebbe esercitato in forma unitaria per la stessa Regione tutte le funzioni;

c ) che, terminata la fase liquidatoria, con delibera n. 25 del 30.12.2014, il Commissario Liquidatore aveva provveduto a trasferire ad Azienda Calabria Verde, come previsto dalla legge, tutte le funzioni, le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali e pendenti rapporti giuridici;

d ) che, con deliberazione n. 386 del 13.10.2015, la Giunta Regionale della Calabria aveva disposto il subentro del Direttore Generale dell’Azienda Calabria Verde, nella rappresentatività giuridica delle soppresse Comunità Montane;

e ) che, con deliberazione n. 229 del 29.06.2016, la Giunta aveva, quindi, assegnato al dott.

Giovinazzo il mandato di concludere la liquidazione di tutte le soppresse Comunità Montane, adottando gli atti e i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto e stabilito nei piani approvati con le D.G.R. nn. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n.424 del 27.10.2015; f ) che, per l’effetto, passivamente legittimata alla azionata pretesa esescutiva, sarebbe stata Azienda Calabria Verde, a titolo di successore della cessata Gestione liquidatoria.

2.- Con sentenza n. 908 del 09.11.2017, il TAR accoglieva il ricorso, ordinando alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del legale rappresentante, e/o ad Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine indicato nelle motivazioni. Per il caso di ulteriore inadempienza, nominava

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