Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202302901

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202302901
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302901
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 02901/2023REG.PROV.COLL.

N. 08570/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2022, proposto dal dottor L B, in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante della Fib Sud S.r.l. in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti

del Fallimento MP S.r.l., in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del signor Noè Abbondandolo, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 2200/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la memoria di costituzione del Fallimento MP S.r.l.;

Viste tutte le successive memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023, il Cons. Fabrizio Di Rubbo, uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Pecorilla su delega di U G e l’avvocato Silvio Garofalo, e dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha depositato un’istanza di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il dott. L B, in proprio e quale liquidatore della Fib Sud S.r.l., ha impugnato il verbale di disposizione prot. n. 4893 notificato in data 15 marzo 2022, adottato dal competente funzionario ispettivo ai sensi dell’art. 14, co. 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis d.l. n. 76/2020, introdotto dalla l. n. 120/2020, col quale il medesimo e la predetta società erano stati condannati in solido a corrispondere, a titolo risarcitorio, ai 27 ex dipendenti impiegati presso lo stabilimento industriale di Nusco della società degli emolumenti economici sostitutivi di quelli della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, nella stessa misura percentuale a cui essi avrebbero avuto diritto per i periodi di non lavoro dal 1° gennaio 2020 al 12 giugno 2020 (data di scioglimento e messa in liquidazione della società) nel rispetto delle condizioni contrattuali vigenti al 31 dicembre 2019.

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, premesso che tali lavoratori erano pertinenti all’affitto di ramo di azienda stipulato in data 9 luglio 2014 tra la concedente società MP S.r.l. in concordato preventivo (successivamente fallita) e l’affittuaria società ricorrente, destinatario della disposizione impugnata avrebbe dovuto essere il fallimento della società MP in ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda a far data dall’1 gennaio 2020 con contestuale retrocessione dei lavoratori. In altri termini, le circostanze fattuali poste a fondamento della impugnata disposizione, comprese tra l’1 gennaio 2020 e il 12 giugno 2020, sarebbero state imputabili solo alla curatela fallimentare di MP (quale retrocessionaria dell’azienda e dei relativi lavoratori). Quest’ultima, in particolare, a far data dall’1 gennaio 2020 avrebbe riacquistato la qualità di datore di lavoro ex art. 2112 c.c. anche ai fini del diritto di recesso dai rapporti di lavoro ex art. 72 l.f. e, correlativamente, dell’obbligo di attivare le procedure di sostegno al reddito previste dalla legislazione speciale e, segnatamente, dall’art. 44 d.l. n. 109/2018 applicabile ratione temporis .

La parte resistente si è costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La curatela fallimentare della società MP si è anch’essa costituita eccependo che tardivamente la Fib Sud S.r.l. si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nella clausola 2.6 del contratto, con conseguente permanenza in capo alla stessa della qualità di datore di lavoro.

All’esito dell’udienza camerale del 3 agosto 2022 il ricorso, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., è stato rigettato in accoglimento di quest’ultima eccezione, con la seguente motivazione:

< Il Collegio ritiene fondato il rilievo di tardività della risoluzione formulato dalla resistente curatela fallimentare. Nella comunicazione del 27.12.2019 la Fib Sud S.r.l., evidenziando la circostanza della intervenuta declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla società MP, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nella clausola 2.6 del contratto. La pronuncia di inammissibilità del concordato è prevista specificamente e testualmente come ipotesi che legittima l’esercizio della clausola risolutiva espressa dalla lett. A del citato art. 2.6 del contratto di affitto di ramo di azienda. Secondo tale previsione contrattuale, l’affittuaria del ramo di azienda avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, esercitando tale facoltà nel termine di sei mesi da tale evento. Nel caso in esame il fallimento della società MP è stato dichiarato in data 5 giugno 2015 per cui la declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo è anteriore a tale data; ne consegue che l’attivazione della clausola risolutiva espressa è tardiva e quindi inefficace, in quanto la società Fib Sud S.r.l. si è avvalsa di tale clausola risolutiva con comunicazione datata 27.12.2019, ben oltre quindi il termine di sei mesi previsto dal citato art. 2.6 del contratto.

L’inefficacia dell’esercizio della clausola risolutiva espressa comporta che non si è verificata la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda e la conseguente retrocessione dei lavoratori alla curatela fallimentare di MP a far data dal 1.1.2020, così che anche dopo tale data i lavoratori per cui è causa sono rimasti alle dipendenze la Fib Sud S.r.l., conseguendone che per le condotte e omissioni per il periodo dal 1.1.2020 al 12.6.2020 poste a fondamento della disposizione contenuta nel provvedimento impugnato risponde esclusivamente la Fib Sud S.r.l (…).>.

Hanno proposto appello la società Fib Sud e il suo liquidatore, contestando nel merito tale decisione con diversi motivi di gravame. Col terzo motivo d’appello ne hanno invece denunciato il vizio di indebita integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati. Hanno infine riproposto le censure avverso questi ultimi, rimaste assorbite nella sentenza gravata.

Si sono costituite con atto formale le Amministrazioni convenute.

Si è costituto con memoria il fallimento controinteressato, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di carenza d’interesse al ricorso.

Il fallimento MP S.r.l. ha poi ribadito, con memoria ex art. 73 c.p.a., le proprie tesi.

E’ seguito il deposito di una memoria di replica da parte degli appellanti.

All’udienza pubblica del 16 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

2. Il Collegio, per le ragioni che seguono, ritiene doversi confermare con diversa motivazione l’infondatezza dell’originario ricorso, riproposto mediante l’appello.

2.1 Principiando dall’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dal fallimento MP S.r.l., la stessa non può evidentemente essere esaminata, in quanto ai sensi dell’art. 9 c.p.a. tale questione, per essere ammissibilmente sollevata nel presente grado, avrebbe dovuto formare oggetto di apposito appello (eventualmente anche in forma incidentale) avverso la sentenza con cui il T.a.r. ha implicitamente ritenuto la propria giurisdizione, il che non è avvenuto.

2.2. E’ poi senza fondamento l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, reiterata dal Fallimento, per l’asserita non impugnabilità del verbale di disposizione emesso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 124/2004: è infatti evidente che si tratta di un atto a contenuto provvedimentale immediatamente lesivo (tanto che è prevista anche la sua impugnazione in sede amministrativa, pure esperita) e dunque immediatamente soggetto a ricorso giurisdizionale.

2.3 Ciò premesso, è fondato il terzo motivo d’appello, ove la sentenza viene censurata per avere “integrato”, ossia sottoposto a un’inammissibile aggiunzione, le motivazioni dell’impugnato provvedimento di “disposizione” e del successivo atto di rigetto del ricorso amministrativo.

Infatti la sentenza gravata ha incidentalmente accertato la tardiva e inefficace attivazione da parte della ricorrente d’una clausola risolutiva del contratto d’affitto di ramo d’azienda e, per questa dirimente via, la conservazione in capo alla medesima, nel periodo in questione, della qualità di affittuario e pertanto di datore di lavoro, con quanto ne discende in ordine agli obblighi nei confronti dei lavoratori. Invece, entrambi i provvedimenti impugnati presupponevano (o comunque ammettevano) che

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