Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-07, n. 202204631
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Pubblicato il 07/06/2022
N. 04631/2022REG.PROV.COLL.
N. 01551/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2017, proposto dalle aziende agricole Capelli Mario e Dario S.S., e San Martino di Boldini F.lli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati D M B e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Caseificio Bagnolese di Boldini Andrea e C. Snc, Soc, Coop. P.A. Rinascente Coop. Agr., Zanetti Spa, Parmalat Spa, Caseificio Sociale di Carpenedolo Soc. Coop. Agr., Caseificio Spinelli F.Lli S.r.l., Latteria La S. Soc. Agr. Coop., Latteria Sociale Ca' De Stefani Soc. Coop., Latteria Soresina Soc. Coop. Agr., Gennaro Auricchio Spa, Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop., Latte Brescia Soc. Coop. Agr., Latteria Pizzighettone Soc. Agr. Coop., Caseificio Croce Soc. Coop. Agr., Ambrosi S.p.A. Industria Casearia, Igor S.r.l., Coop Produttori Latte dei Colli Storici Soc. Coop., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 977/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. G T e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento delle comunicazioni AGEA con cui è stato imputato alle aziende ricorrenti un prelievo supplementare in relazione all’annata lattiero casearia 2014/15.
Due delle Aziende ricorrenti in primo grado hanno impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. La parte appellante ha riproposto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, già rigettati dal T.A.R.
Al di là dei profili di ammissibilità del gravame così redatto, lo stesso ad avviso del Collegio risulta infondato nel merito.
Il fulcro delle censure della parte appellante risiede nel preteso vizio di contrarietà al diritto dell’U.E. che affliggerebbe la disposizione del diritto nazionale sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato in primo grado.
La norma censurata è l’art. 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, che avrebbe introdotto, dopo la conclusione dell’annata (31 marzo 2015), nuove categorie prioritarie di compensazione.
Il parametro comunitario violato, sempre secondo la prospettazione della parte appellante, sarebbe l’art. 4 del Regolamento (CE) 1788/2003.
Questo però è stato abrogato dall'articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° aprile 2008, vale a dire ben prima dell’adozione degli atti impugnati e dell’emanazione del decreto-legge n. 91/2015.
D’altra parte il T.A.R. ha condivisibilmente osservato sul punto che “ La nuova regola, peraltro, risulta essere coerente con i principi comunitari, i quali (cfr. l’art. 16 del Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, ma anche l’art. 79 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007) consentono agli Stati, oltre che di privilegiare nella restituzione i produttori meno solidi economicamente e quelli con violazioni più limitate della quota individuale, di individuare, nella normativa nazionale di dettaglio (definita attualmente dall’art. 9 del DL 49/2003, dall’art.