Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-25, n. 202102516

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-25, n. 202102516
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102516
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 02516/2021REG.PROV.COLL.

N. 08303/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2020, proposto da
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Lav.I.T., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R N e C T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G R N in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D P in Roma, viale delle Milizie n. 34;
Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Hospital Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1636/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Hospital Service s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2021 il Cons. E F e viste le note di udienza presentate dagli Avvocati A M, G R N, C T e Fausto Troilo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Calabria ha respinto il ricorso proposto dalla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. avverso il decreto dirigenziale n. 4852 del 29 aprile 2020 della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, avente ad oggetto “affidamento del servizio di lavanolo alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria”, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 6 in favore della Hospital Service s.r.l., mentre ha dichiarato l’improcedibilità, in via consequenziale, del ricorso incidentale presentato dalla Hospital Service s.r.l. avverso il provvedimento di ammissione alla gara della ricorrente principale.

La controversia, deve precisarsi, attiene alla procedura aperta per l’affidamento del “servizio di lavanolo alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria”, articolata in 9 lotti territorialmente distinti, per un importo complessivo di € 43.947.439,13, indetta con decreto del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria n. 15706 del 29 dicembre 2017.

La gara doveva svolgersi secondo il criterio di aggiudicazione previsto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lvo n. 50/2016, essendo prevista l’attribuzione di 70 punti massimi per l’offerta tecnica e di 30 punti massimi per l’offerta economica.

A conclusione della gara, la Hospital Service s.r.l. si è classificata al primo posto della graduatoria relativa al lotto 6, con il punteggio complessivo di 88,92 (pari alla somma di 68,72 punti per l’offerta tecnica e di 22,20 punti per quella economica), essendosi collocata in seconda posizione la ricorrente, che ha ottenuto complessivamente punti 88,25 (di cui 68,22 per il progetto e 20,03 per il ribasso).

Il T.A.R., come accennato, ha ravvisato l’infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente principale, conseguentemente dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata.

La sentenza suindicata costituisce oggetto dei rilievi critici, formulati con il presente atto di appello, dalla originaria ricorrente principale, al cui accoglimento si oppongono invece la Regione Calabria e la Hospital Service s.r.l..

Il giudice di primo grado si è pronunciato in primo luogo, in chiave reiettiva, sui motivi di ricorsi, congiuntamente esaminati, intesi a lamentare la violazione, nella quale sarebbe incorsa la società aggiudicataria nella redazione dell’offerta tecnica, del disciplinare di gara, laddove prescriveva, mediante il rinvio al “Modello 5 Schema Offerta Tecnica”, che “il documento dovrà essere redatto con carattere Arial, dimensione 10, max 35 righe per cartella. La lunghezza massima per ciascun argomento è indicato nella tabella che segue”.

Lamentava in particolare la ricorrente principale che l’aggiudicataria avrebbe inviato una offerta in violazione dei limiti dimensionali indicati, in quanto: a fronte di un limite di 10 pagine per il primo criterio “A”, concernente la “qualità dei prodotti offerti”, ne avrebbe redatte 11;
a fronte di un limite di 5 pagine per il secondo criterio “B”, relativo alla “qualità e gestione operativa del servizio di lavaggio”, ne avrebbe redatte 19;
a fronte di un limite di 5 pagine per il terzo criterio “C”, concernente l’“organizzazione della logistica”, ne avrebbe redatte 11;
a fronte di un limite di 3 pagine per il quarto criterio “D”, relativo alla “modalità di gestione della biancheria piana e della materasseria”, ne avrebbe redatte 4;
a fronte di un limite di 3 pagine per il quinto criterio “E”, concernente la “modalità di gestione dei capi”, ne avrebbe redatte 7;
a fronte di un limite di 4 pagine per il sesto criterio “F”, relativo al “sistema informativo”, ne avrebbe redatte 6;
a fronte di un limite di 2 pagine per il nono criterio “I”, concernente le “proposte migliorative”, ne avrebbe redatte 3.

Dalla contestata violazione la ricorrente faceva quindi discendere, in via gradata, la necessità di escludere in toto l’offerta dell’aggiudicataria, ovvero l’”oscuramento”/stralcio delle pagine eccedenti i limiti dimensionali fissati dal disciplinare, con la conseguente esclusione dell’aggiudicataria in quanto la stessa avrebbe presentato un progetto incompleto ed indeterminato, siccome carente della trattazione di vari sub-criteri, ovvero ancora, infine ed in via di estremo subordine, la non spettanza di alcun punteggio per i sub-criteri cui erano dedicate le pagine dell’offerta ulteriori rispetto ai suddetti limiti dimensionali, la quale si sarebbe tradotta nella decurtazione di 16,25 punti (corrispondenti, appunto, ai sub-criteri “A7” - “B2” - “B3” - “C2” - “C3” - “D3” - “E2” - “F2”), con la conseguente collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria conclusiva.

Il T.A.R. ha fondato la relativa statuizione reiettiva sul fatto che non sarebbe ravvisabile nella specie, a fondamento della sanzione invocata dalla ricorrente principale, una espressa previsione in tal senso della lex specialis , conseguentemente riconoscendo alla clausola recante la fissazione dei limiti dimensionali la natura di “norma dispositiva cd. imperfetta in quanto non assistita da una specifica sanzione con una norma cd. secondaria”.

Ad ulteriore sostegno della conclusione reiettiva raggiunta con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha posto l’accento sulla “lesione che deriverebbe al principio di concorrenza e massima partecipazione alla procedura dal considerare causa di esclusione anche la violazione del limite dimensionale, senza peraltro che sia realmente dimostrata la lesione del principio di par condicio dei concorrenti nel caso di offerte che superino i limiti dimensionali”: ciò perché “il postulato secondo il quale redigere l’offerta in un numero di pagine anche superiore a quello indicato nel Modello per la presentazione di essa costituisca un vantaggio competitivo per il concorrente rispetto agli altri partecipanti non è assistito da prova, neppure sotto il profilo dell’ id quod plerumque accidit ”.

Inoltre, a conclusivo sigillo della statuizione reiettiva, il T.A.R. ha evidenziato che “a tutto voler concedere, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussiste neppure la dedotta violazione del limite dimensionale denunciato, in quanto il Mod. 5 citato riferisce il limite dimensionale alle “cartelle””, atteso che “nel caso di specie risulta documentalmente che la controinteressata ha rispettato il numero di cartelle imposto dal Mod. 5, se rettamente interpretato come “pagine” composte da due facciate (cfr. doc. 9 offerta tecnica)”.

Mediante i motivi di appello, la parte appellante censura i singoli passaggi motivazionali della sentenza appellata, come innanzi sintetizzati, in vista dell’accoglimento, in parte qua, del ricorso originario.

Ritiene la Sezione che l’appello non sia, da questo punto di vista, meritevole di accoglimento.

Prima di esporre le ragioni per le quali si ritiene di addivenire alla suddetta conclusione, è opportuno indicare i principi interpretativi, cui la Sezione ritiene di uniformarsi, atti a fornire gli utili criteri orientativi nella individuazione del pertinente regime giuridico da applicare alla fattispecie esaminata.

In primo luogo, deve osservarsi che la previsione concernente il limite dimensionale degli atti di gara, tanto più se corredata da una sanzione escludente, deve essere interpretata, come tutte le clausole della lex specialis intese a fissare requisiti formali della suddetta documentazione, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, facendo quindi discendere conseguenze penalizzanti a carico del concorrente che non vi si sia uniformato solo laddove dalla predicata violazione siano derivati effetti concretamente pregiudizievoli per taluno degli interessi tutelati.

Da questo punto di vista, ed in via meramente ricognitiva, non può non rilevarsi che la previsione de qua è diretta a tutelare, in via principale, l’interesse della stazione appaltante alla funzionalità e celerità delle operazioni di gara, le quali sarebbero appesantite ed intralciate dalla necessità di esaminare documenti inutilmente sovrabbondanti, sotto il profilo dimensionale: la fissazione del limite numerico alle pagine di cui deve comporsi l’offerta tecnica, e più in generale la determinazione dei criteri redazionali della stessa, costituisce quindi il frutto di una attenta valutazione comparativa espressa dalla stazione appaltante, cui spetta individuare un ragionevole punto di equilibrio tra necessità di concedere ai concorrenti uno spazio espressivo sufficiente ad esplicitare le caratteristiche della propria offerta e l’esigenza di non aggravare l’attività di esame e valutazione della commissione di gara.

Deve altresì evidenziarsi che la corretta applicazione della clausola de qua, anche laddove non sia presidiata da una sanzione escludente, non è priva di incidenza sulla par condicio competitorum , essendo evidente che il concorrente che non ritenga di rispettarla, forte della ritenuta assenza di conseguenze espulsive derivanti dalla sua inosservanza, acquisisce potenzialmente un vantaggio competitivo rispetto alle imprese ossequiose di quella prescrizione, avendo potuto disporre di uno “spazio” maggiore per illustrare da un punto di vista qualitativo la propria offerta.

Anche sotto questo profilo, peraltro, l’applicazione di conseguenze negative per il concorrente che non abbia rispettato la soglia dimensionale, anche di carattere limitativo (intese cioè a ricondurre l’offerta “sovrabbondante” al limite prescritto), deve essere ancorata a criteri di effettività e ragionevolezza, subordinandola cioè al riscontro di significative distorsioni della corretta dinamica concorrenziale.

Sempre in via preliminare, deve inoltre precisarsi che la verifica relativa all’effettivo rispetto/inosservanza del limite dimensionale de quo deve avvenire sulla scorta dei criteri fissati dalla lex specialis e delle ulteriori eventuali indicazioni chiarificatrici promananti dalla stazione appaltante.

Da questo punto di vista, invero, i chiarimenti resi da quest’ultima in corso di gara – sempre che, naturalmente, gli stessi non assumano valenza derogatrice delle corrispondenti previsioni della lex specialis – possono validamente concorrere alla concretizzazione/specificazione dei limiti dimensionali: essi, quindi, non possono essere obliterati ai fini della corretta applicazione dei limiti medesimi, a pena di frustrare, sotto altro aspetto, l’esigenza di tutela dell’affidamento delle imprese concorrenti, che ad essi abbiano fatto riferimento nella configurazione della propria offerta.

Ciò premesso, ed applicando le tracciate coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, deve osservarsi, alla luce delle deduzioni difensive delle parti appellate, che, con risposta alla FAQ n. 3 (punto 14), la stazione appaltante rispondeva alla seguente domanda di un concorrente: “In riferimento al format della relazione tecnica, redatta con carattere Arial, dimensione 10, max 35 righe per pagina, vogliate chiarire come verranno considerate immagini/foto e tabelle”.

La risposta/chiarimento avveniva nei termini seguenti: “Ai fini del computo del numero massimo di pagine consentite, non saranno considerate immagini/foto e tabelle”.

Deve in proposito osservarsi che il chiarimento non appare esorbitare dalla finalità propria della funzione di “guida” (delle imprese che intendano partecipare alla gara) di cui esso costituisce espressione, risultando privo, in particolare, di contenuti innovativi/derogatori della clausola cui lo stesso si riferisce: basti rilevare che le “immagini/foto e tabelle”, oltre a non essere valutabili in termini di “righe” (costituente il parametro destinato ad operare, ai sensi della lex specialis , accanto a quello incentrato sul numero di “cartelle”, al fine di dimensionare la relazione tecnica), possiedono una funzione meramente illustrativa e/o di corredo del testo descrittivo, di cui sono destinate ad agevolare la comprensione ed al quale direttamente si riferisce il citato limite dimensionale.

Deve inoltre evidenziarsi che sebbene, per le ragioni esposte, le “immagini/foto e tabelle” debbano essere considerate (in negativo) ai fini dell’applicazione del criterio dimensionale de quo , sulla scorta del citato chiarimento, la parte appellante non formula alcuna censura, nell’atto introduttivo del giudizio, né al fine di contestare tale loro rilevanza (la quali anzi, come subito si vedrà, ha mostrato espressamente di riconoscere), né al fine di dimostrare, eventualmente, che il limite dimensionale, nonostante i suddetti elementi, sia stato ugualmente superato (ed in che misura) dalla società aggiudicataria.

Deve in proposito rilevarsi che solo in sede di successiva memoria difensiva, depositata nel presente giudizio di appello, la parte appellante ha inteso sostenere che, anche alla luce del suddetto criterio, l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria non sarebbe rispettosa dell’invocato parametro dimensionale (finanche allegando, in via ugualmente innovativa, che essa non avrebbe utilizzato il carattere richiesto dalla lex specialis ): se si considera tuttavia che il richiamato chiarimento concorre a delineare le regole cui le imprese concorrenti avrebbero dovuto attenersi nella redazione dell’offerta tecnica, le suddette deduzioni, ad avviso della Sezione, avrebbero dovuto essere formulate già in sede introduttiva del giudizio, in quanto essenziali al fine di dimostrare, unitamente e ad integrazione del criterio relativo al numero di pagine, la violazione del predetto limite dimensionale.

In ogni caso, ed anche a prescindere da tale rilievo, deve osservarsi, in relazione alle eccedenze dimensionali lamentate dalla parte appellante, quanto segue:

- relativamente al criterio “A”, concernente la “qualità dei prodotti offerti” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un limite dimensionale di 10 pagine, la parte aggiudicataria ha prodotto una relazione di 11 pagine.

Ritiene la Sezione, applicando i criteri suindicati per la “misurazione” della relazione tecnica, che non sia stato consumato alcun effettivo “sforamento”, atteso che a pag. 10 della relazione è riportata una immagine suscettibile di “compensare” la maggiore lunghezza grafica del documento.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi applicando il parallelo criterio delle “righe”, atteso che, a fronte di n. 350 righe consentite per il suddetto criterio dalla lex specialis , il documento prodotto dalla società aggiudicataria ne contiene approssimativamente 345.

- relativamente al criterio “C”, concernente “organizzazione della logistica” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un massimo di 5 pagine, la società aggiudicataria vi ha dedicato 9 pagine.

Anche in ordine a tale criterio, tuttavia, la maggiorazione dimensionale è compensata dai grafici e dalle tabelle riportate in più punti della medesima relazione: ciò che trova conferma nel fatto che, a fronte delle 175 righe complessivamente ammesse dalla lex specialis , la aggiudicataria ne ha utilizzate approssimativamente 160.

Da questo punto di vista, non può condividersi quanto sostenuto con successiva memoria difensiva dalla parte appellante, nel senso che le “tabelle e/o immagini” sono riportate solo a pag. 31, dal momento che se ne ritrovano anche alle pagg. 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 41.

Nemmeno può condividersi quanto dedotto con la medesima memoria, nel senso che non verrebbero in rilievo “rappresentazioni grafiche di concetti già espressi, ma ulteriori elementi discorsivi riportati, attraverso l’ escamotage dei riquadri, all’interno di tali “tabelle””.

In primo luogo, infatti, a prescindere dal già evidenziato carattere innovativo di tale deduzione e dal fatto che essa è comunque genericamente formulata (non essendo specificata con riferimento a ciascuna delle immagini/tabelle riportate nella relazione), deve evidenziarsi che il citato chiarimento non opera, sul punto, alcuna distinzione: né del resto avrebbe senso una “tabella” che non integri il contenuto discorsivo della relazione, ma si limiti a ripetere dati già in essa contenuti.

Inoltre, quanto all’assunto attoreo, secondo cui la componente esplicativa delle tabelle/immagini costituirebbe lo stratagemma per introdurre surrettiziamente nella relazione ulteriori elementi descrittivi di tipo discorsivo, deve osservarsi che la parte appellante non allega, né dimostra, che le tabelle medesime, ai fini della migliore illustrazione delle modalità di svolgimento del servizio, non possano prescindere dalla componente descrittivo-discorsiva che le correda, che quindi sarebbe sostanzialmente irrilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

- relativamente al criterio “D”, relativo alla “modalità di gestione della biancheria piana e della materasseria” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un limite dimensionale di 3 pagine, la parte aggiudicataria ha prodotto una relazione di 4 pagine.

Tuttavia, alla luce dei criteri che precedono, assume rilievo decisivo la circostanza per la quale alle pagg. 42 e 44 della relazione tecnica sono riportate immagini che compensano ampliamento il contestato surplus di pagine.

Alla stessa conclusione è dato poi pervenire sulla scorta del criterio delle “righe”, atteso che, a fronte delle 105 complessivamente ammesse dalla lex specialis , la società aggiudicataria ne ha redatte approssimativamente 90.

- relativamente al criterio “E”, concernente la “modalità di gestione dei capi” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un limite dimensionale di 3 pagine, la società aggiudicataria ha dedicato alla relativa trattazione 7 pagine.

Tuttavia, il surplus dimensionale è compensato, anche a tale riguardo, dalle immagini (e relative note esplicative): ciò che trova conferma nel fatto che la aggiudicataria ha approssimativamente utilizzato le 105 righe previste dalla lex specialis .

- relativamente al criterio “F”, concernente il “sistema informativo” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un limite dimensionale di 4 pagine, la società aggiudicataria ha prodotto una relazione di 6 pagine.

Tuttavia, anche a tale riguardo, deve osservarsi che l’eccedenza contestata è compensata ampiamente dalle tabelle ed immagini presenti in più punti della suddetta relazione.

Inoltre, anche alla stregua del criterio delle “righe”, non può non rilevarsi che, a fronte delle 140 complessivamente ammesse dalla lex specialis , la relazione della aggiudicataria ne contiene, per il criterio in questione, approssimativamente 60.

- relativamente al criterio “I”, concernente il “proposta di soluzioni migliorative per l’erogazione del servizio attinenti l’oggetto dell’appalto sistema informativo” e per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un limite dimensionale di 2 pagine, la società aggiudicataria ha prodotto una relazione di 3 pagine.

Tuttavia, anche a tale riguardo, deve osservarsi che l’eccedenza contestata è compensata ampiamente dalle immagini presenti in più punti della suddetta relazione.

Inoltre, anche alla stregua del criterio delle “righe”, non può non rilevarsi che, a fronte delle 105 complessivamente ammesse dalla lex specialis , la relazione della aggiudicataria ne contiene, per il criterio in questione, approssimativamente 65.

Autonome considerazioni devono invece formularsi relativamente al criterio “B”, concernente “qualità e gestione operativa del servizio di lavaggio”, per il quale lo Schema di Offerta Tecnica prevede un massimo di 5 pagine, laddove la società aggiudicataria ne ha utilizzate 19.

Deve tuttavia osservarsi che la relazione tecnica della aggiudicataria, a fronte di 175 righe complessivamente ammesse e detratto lo spazio grafico riservato a tabelle ed immagini (come si è detto non rilevanti ai fini della verifica del rispetto del limite dimensionale), ne ha utilizzate approssimativamente 208.

Ebbene, in primo luogo, la differenza in tal modo rilevabile, per il suo carattere limitato (a fronte delle ben più gravi contestazioni della parte appellante, non rispondenti tuttavia ai criteri di misurazione innanzi delineati), non appare connotata da significativa incidenza sull’interesse della stazione appaltante alla celerità e snellezza delle operazioni valutative: ciò tanto più ove si consideri che le righe complessivamente dedicate dalla relazione tecnica della aggiudicataria alla trattazione degli aspetti dell’offerta cui si riferiscono le doglianze attoree, sono complessivamente 1.033, ergo in numero ben inferiore alle 1.155 complessivamente ammesse.

Inoltre, la parte appellante non formula alcuna allegazione al fine di sostenere (e dimostrare) che la parte della relazione eccedente la misura massima abbia inciso sull’attribuzione del corrispondente punteggio alla società aggiudicataria, non potendo escludersi che la valutazione della commissione di gara abbia avuto ad oggetto le parti conformi al suddetto limite dimensionale.

Essa si limita infatti a sostenere, per un verso, la non spettanza alla aggiudicataria di alcun punteggio relativamente al sub-criterio “B3”, senza dimostrare che la valutazione della stazione appaltante sia adeguatamente corroborata dalla descrizione del servizio fatta dalla aggiudicataria, sotto il profilo in esame, nelle righe dedicate al sub-criterio in questione non eccedenti il suddetto limite massimo, per altro verso, che il sub-elemento “B3”, riguardante i “processi di essicazione, stiratura, piegatura”, è stato trattato dalla aggiudicataria “allorchè era stato già superato il limite dimensionale delle 5 cartelle consentite”, ciò che non trova rispondenza nella misurazione, operata secondo i criteri innanzi illustrati (ed in particolare alla stregua del criterio delle righe), della relazione tecnica, risultando in tal modo indimostrato l’indebito “vantaggio competitivo” di cui l’impresa aggiudicataria avrebbe beneficiato.

I motivi di appello in esame, in conclusione, devono essere complessivamente respinti, potendo prescindersi dalle ulteriori questioni sollevate in appello (come quella attinente alla sussistenza nella lex specialis di una previsione atta a sanzione, in chiave escludente o sotto altra forma, il superamento del limite dimensionale ovvero alle modalità di computo delle “cartelle”).

Con ulteriore motivo di appello, la parte appellante censura la statuizione di inammissibilità riservata dal giudice di primo grado ai motivi del ricorso introduttivo intesi a lamentare l’irragionevolezza e la disparità di trattamento asseritamente inficianti i punteggi ad essa attribuiti in relazione ad alcuni criteri di valutazione.

La statuizione di inammissibilità è derivata dal rilievo secondo cui “in linea di principio la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciutale per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.”, laddove nella specie “i criteri di valutazione non sono affatto automatici e le censure mosse dalla ricorrente, lungi dall’evidenziare profili di abnormità delle valutazioni, si focalizzano sulla comparazione delle offerte concorrenti sulla base di aspetti altamente specifici della fornitura, giungendo a contestare l’attribuzione, da parte della commissione, di un determinato punteggio e, da ultimo, a riformulare i voti espressi dalla commissione con altri, ritenuti dalla ricorrente più confacenti alla qualità della propria offerta tecnica”, invocando l’esercizio da parte del giudice adito di “un indebito sindacato sostitutorio”.

La parte appellante, nel sostenere che le violazioni denunciate integrano i profili di macroscopica illogicità compatibili con il sindacato giurisdizionale demandato al giudice amministrativo, deduce che, con riferimento al parametro “E.1 Efficacia e funzionamento dei sistemi operativi di lettura dei capi puliti e di quelli sporchi”, l’aggiudicataria ha conseguito un punteggio più elevato rispetto a quello ottenuto dalla suddetta, pur avendo proposto gli stessi elementi oggetto di valutazione.

Essa evidenzia infatti che, per tale sub-criterio, alla controinteressata è stato assegnato il punteggio di 5 a fronte di quello di 3,75 attribuito ad essa, benchè entrambe le offerte avessero descritto microchips e distributori automatizzati.

La censura, a prescindere dalla sua inammissibilità, è infondata nel merito.

Deve premettersi che, come osservato dalla difesa regionale, i punteggi indicati dalla parte appellante sono quelli scaturenti dalla riparametrazione, atteso che la differenza di punteggio ante riparametrazione è di 0,20 (in quanto l’offerta di Hospital Service ha conseguito punti 0,80 e l’offerta della appellante 0,60): tale rilievo, invero, ridimensiona la rilevanza della lamentata differenza valutativa.

Inoltre, la suddetta (limitata) differenza di punteggio trova plausibile fondamento, come si evince dalla relazione della commissione prodotta agli atti del giudizio di primo grado, nel fatto che la relazione della appellante, a differenza di quella di Hospital Service s.r.l., evidenzia solo alcuni aspetti del processo di funzionamento del sistema operativo di lettura dei capi, senza specificare in modo dettagliato i sistemi di lettura per ciascuna tipologia di capo oggetto dell’appalto e soffermandosi sull’impiego di distributori automatici da installare a complemento dei sistemi ordinari di distribuzione dei capi.

Tale rilievo, che trova riscontro nelle relazioni tecniche prodotte dalle due concorrenti, è sufficiente ad integrare i profili di differenziazione delle due offerte tecniche che, da un lato, escludono la fondatezza di un giudizio di perfetta sovrapponibilità delle stesse, che solo giustificherebbe la censura di disparità di trattamento formulata dalla parte appellante, dall’altro lato, consentono di escludere, quantomeno negli allegati termini di evidenza e/o macroscopicità, la sussistenza della lamentata irragionevolezza valutativa.

Deve solo aggiungersi che la parte appellante non formula alcuna specifica deduzione al fine di confutare la citata relazione della commissione.

Con riferimento al criterio “I.1 Proposta di soluzioni migliorative per l’erogazione del servizio attinenti l’oggetto dell’Appalto”, deduce invece la parte appellante che la controinteressata ha conseguito il punteggio massimo di 2, superiore rispetto a quello di 1,50 ottenuto da essa, pur avendo offerto, oltre ai distributori automatizzati proposti dalla Hospital Service s.r.l., anche una serie di ulteriori migliorie del servizio, consistenti:

a) nella prestazione di sanificazione degli zoccoli utilizzati dal personale dei blocchi operatori con tracciabilità dei dati;

b) nella fornitura di divise in tessuto antimicrobico;

c) nella fornitura di set di prima accoglienza per nascite;

d) nella fornitura di rotoli in carta monouso per la vestizione delle barelle;

e) nella fornitura di kit “visitatore” in TNT monouso per l’ingresso ai reparti critici;

f) nell’offerta del Body Scanner (Rilevazione taglie) e delle Coperte termoattive.

Deduce altresì la parte appellante che la fondatezza del mezzo di gravame non può trovare ostacolo nelle considerazioni svolte in giudizio dalle controparti, che non trovano alcun riscontro nei verbali di gara in cui è riportata la valutazione delle offerte tecniche in questione.

Essa aggiunge che, in ogni caso, le avverse argomentazioni sono infondate, atteso che la appellante ha descritto in modo puntuale – in piena conformità alle previsioni della lex specialis ed, in particolare, del capitolato tecnico (cfr. pag. 10) – le modalità individuate per la gestione dei capi con specifico riferimento ai sistemi automatizzati che consentono la movimentazione ed il conteggio di quelli puliti e di quelli sporchi nonché la conseguente reportistica.

Essa aggiunge che nemmeno dall’offerta della deducente può rilevarsi alcun elemento che induca a circoscrivere ad “una durata limitata nel tempo” l’“utilità” delle predette proposte migliorative della medesima, atteso che le forniture previste dalla LAVIT (100 kit/anno di set di prima accoglienza per nascite;
100 rotoli/anno di carta monouso per la vestizione delle barelle;
100 kit/anno in tnt monouso per l’ingresso ai reparti critici;
100 coperte termoattive monouso /anno), lungi dall’essere “limitate nel tempo”, sono previste per ogni anno di servizio e quindi garantite per l’intera durata del contratto di appalto.

In ogni caso, essa conclude, tra le varie migliorie proposte dalla deducente, che la commissione di gara ha omesso di considerare, vi sono quella del “Servizio di sanificazione degli zoccoli utilizzati dal personale dei blocchi operatori con tracciabilità dei dati” e quella relativa all’utilizzo del “Body Scanner (Rilevazione taglie)”, destinate evidentemente, per la stessa natura di tali prestazioni, ad incrementare la qualità del servizio per l’intera sua durata.

Nemmeno tale motivo è meritevole di accoglimento.

Deve ribadirsi, anche a tale riguardo, che, come osservato dalla difesa regionale, i punteggi indicati dalla parte appellante sono quelli scaturenti dalla riparametrazione, atteso che la differenza di punteggio ante riparametrazione è di 0,20 (in quanto l’offerta di Hospital Service ha conseguito punti 0,80 e l’offerta della appellante 0,60).

Deve inoltre osservarsi che l’illustrazione delle ragioni sottese all’attribuzione del punteggio, pur se estranee ai verbali di gara ed operata solo in sede di giudizio dalla stazione appaltante, non ne preclude l’esame, concorrendo utilmente all’esercizio del sindacato giurisdizionale, siccome incentrato sulla rilevazione degli eventuali profili di eccesso di potere dedotti dalla parte appellante.

Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che la formulazione del motivo sconta un deficit di completezza, incentrandosi sulla evidenziazione degli aspetti migliorativi caratterizzanti l’offerta della appellante, senza considerare quelli relativi all’offerta della aggiudicataria, la cui valutazione è all’origine del punteggio alla stessa riservato sotto il profilo in esame, né dimostrarne l’equivalenza e/o sub-valenza rispetto ai primi.

In ogni caso, come si evince dalla citata relazione della commissione, prodotta agli atti del giudizio di primo grado, “le differenze tra le soluzioni migliorative offerte dai due concorrenti sono state giudicate utilizzando il criterio dell’utilità riferita alla durata dell’appalto. E’ evidente come molte delle migliorie offerte dalla ricorrente, seppur apprezzabili, non possono che avere una durata molto limitata nel tempo, considerata la vastità delle attività che vengono svolte nei presidi ricompresi nel lotto oggetto di gara (AO di Cosenza). Basti considerare che la fornitura di:

100 kit/anno di set di prima accoglienza per nascite;

100 rotoli/anno di carta monouso per la vestizione delle barelle;

100 kit/anno in tnt monouso per l’ingresso ai reparti critici;

100 coperte termoattive monouso /anno

verrebbero esaurite in poche settimane e pertanto non determinerebbero una miglioria di cui l’Ente usufruirebbe per tutta la durata dell’appalto. Al contrario, le migliorie offerte dalla Hospital Service hanno la caratteristica di permanere per tutta la durata dell’appalto, basti pensare alla possibilità di avere il servizio di movimentazione dei dispositivi in TTR presso tutti i blocchi operatori e servizi anche il sabato o la distribuzione di biancheria piana e confezionata con dettagli di pregio rispetto a quella prevista dal capitolato di gara nonché piattaforme software aggiuntive per la gestione dei distributori”.

Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che la citata relazione pone in evidenza i profili migliorativi caratterizzanti l’offerta tecnica della aggiudicataria, senza evidenziare profili di carenza descrittiva inficianti quella della appellante, sì che risultano non pertinenti le deduzioni svolte sul punto da quest’ultima.

Inoltre, l’utilità temporalmente limitata delle migliorie offerte dalla appellante che, come si evince dalla citata relazione, è stata posta a fondamento della valutazione ad essa riservata sotto il profilo in esame non è inficiata dalla deduzione attorea secondo cui le descritte forniture supplementari sono previste per ogni anno di servizio, e quindi garantite per l’intera durata del contratto di appalto, atteso che il limitato beneficio che secondo la commissione di gara ne deriverebbe per l’Azienda fruitrice attiene al rapido esaurimento di quelle forniture “in poche settimane”, indipendentemente dalla rinnovazione delle stesse anno per anno.

Infine, non assume rilievo decisivo il fatto che alcuni di quei servizi migliorativi non sono temporalmente limitati ma permanenti, atteso che non è offerta alcuna dimostrazione del fatto che essi siano almeno equivalenti, secondo il giudizio discrezionale della commissione di gara, alle proposte migliorative della società aggiudicataria (alle quali la parte appellante, anche da questo punto di vista, non dedica specifica considerazione).

Infine, la parte appellante censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti contenuta nella sentenza appellata, liquidate “sulla base di un utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo a base di gara” e quantificate “in complessivi € 5.737,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge”.

Il motivo non può essere accolto.

La parte appellante allega sul punto la fondatezza del ricorso di primo grado e l’assenza nello stesso di profili di temerarietà.

Ebbene, se da un lato non è ravvisabile la fondatezza del ricorso introduttivo, atta a sovvertire l’applicazione della regola della soccombenza applicata dal giudice di primo grado, dall’altro lato non è dimostrato (ma anzi escluso dalla motivazione evincibile sul punto dalla sentenza appellata, che appunto fa leva sulla regola della soccombenza) che la liquidazione contestata sia derivata dal riconoscimento del carattere temerario del gravame.

Infine, la parte appellante non ha formulato alcuna censura al fine di contestare il parametro utilizzato dal T.A.R. ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, correlato come si è detto all’”utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo a base di gara”.

L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la parte appellante, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, nella misura di € 1.500,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.

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