Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-27, n. 202203329

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-27, n. 202203329
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203329
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03329/2022REG.PROV.COLL.

N. 07730/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7730 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. A M M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale Regionale per la Campania, sede di Napoli respingeva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, avente ad oggetto il decreto n -OMISSIS-a mezzo del quale il Prefetto della provincia di Napoli ha disposto il divieto di detenere armi e munizioni e materiale esplodente.

2.- Il divieto in questione si fondava sul rilievo della mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti morali e di sicurezza che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazione polizia per essere stato interessato da un provvedimento penale derivante dalla denuncia, per atti persecutori, da parte dell’ ex compagna, nonché destinatario di sentenza di condanna a seguito di patteggiamento per i reati di cui agli articoli 100, 104 e 197 bis .

4. - Con successivi motivi aggiunti, depositati il 16 marzo 2018, il ricorrente aveva impugnato il conseguente decreto del Questore della provincia di Napoli di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, fondato sulle medesime motivazioni del divieto prefettizio, già gravato con ricorso introduttivo, deducendo il ricorrente le stesse censure diritto e rimarcando in fatto che, in data 14 febbraio e 2018, era stata rimessa la querela per atti persecutori da parte della compagna.

5.- Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo, nonché i motivi aggiunti – questi ultimi aventi ad oggetto il visto decreto questorile - proposti dal sig. -OMISSIS-.

5.1. - Il primo giudice ha respinto il ricorso rammentando, anzitutto, l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. III, 18 aprile 2016, n. 1538), che la regola generale nel nostro ordinamento è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto, nel merito, immune da censure il decreto gravato, in quanto ha ragionevolmente evidenziato …”l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi stigmatizzando, all’esito dell’istruttoria compiuta,” tenuto anche conto dei: ”plurimi elementi indiziari valutati nella loro oggettiva idoneità a supportare una prognosi di complessiva inaffidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi da fuoco, stante l’assenza di sufficienti garanzie in relazione alle superiori esigenze di evitare ogni possibile pericolo di compromissione dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”.

6.- Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-, sollevando due articolati motivi di censura i quali si sostanziano nell’erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, non avendo tenuto conto il primo giudice, pur a fronte di un potere discrezionale, per vero amplio, …”della personalità complessiva del soggetto e la sua inclinazione a commettere abusi nell’utilizzo di armi”, tanto più che, con riguardo ai contestati atti persecutori, che hanno dato avvio ad un procedimento penale era intervenuta la remissione della querela da parte della ex compagna.

7.- La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 aprile 2022.

8.- Osserva, anzitutto, il Collegio che la licenza di porto d'armi (anche per il fucile ad uso sportivo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse ( ex plurimis , Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538).

7. - Nel caso di specie l’appellante è stato interessato da due procedimenti penali, per atti persecutori e per falso.

7.1.- Ora in disparte la questione se il procedimento penale per la materiale partecipazione alla contraffazione di un documento d’identità, possa o meno giustificare la revoca del porto d’armi stante la non attinenza ai fini del pericolo di abuso, tuttavia, non può dirsi incoerente l’operato dell’Amministrazione - condiviso dal primo giudice - che ha ravvisato, nella rilevata conflittualità relazionale con la ex compagna, l’ostacolo al permanere del licenza di polizia, non potendosi escludere in tale contrasto tra conviventi la propensione a comportamenti violenti, quale circostanza reiteratamente richiamata in giurisprudenza ai fini del divieto del porto d’armi..

La unanime giurisprudenza ha, infatti, al riguardo chiarito che “è sufficiente a giustificare i provvedimenti di revoca della licenza di porto d’armi la circostanza che il soggetto abbia dato prova di una certa propensione a comportamenti aggressivi o violenti;
ed ancora: che il fine perseguito è, infatti, la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, sicché si tratta di un potere attribuito anche con finalità di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti;

7.2. - Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un accertato ed oggettivo abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons stato sez. III 05200/2020;)

7.3. - Non è, poi, dirimente come ha del tutto condivisibilimente chiarito il Tribunale, l’avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa, trattandosi di evento non infrequente nei casi di conflittualità tra persone legate da rapporti di coniugio di parentela.

8.- Può conseguentemente affermarsi che:

- l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 a 1270);

- la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso d’armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;

- il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).

9. Nel caso di specie, come sopra osservato - anche a prescindere dai risvolti di eventuali querele riguardanti le vicende che hanno coinvolto l’appellato e la di lui compagna – tali episodi documentati nelle relazioni degli agenti intervenuti costituiscono, per la loro rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole, allo stato, la prognosi di inaffidabilità formulata dalla Questura e dalla Prefettura a mezzo dei decreti impugnati.

9.1. - Corrobora la suesposta conclusione quanto reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato secondo cui: …“in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai finì di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n. 1925).

Peraltro, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, la remissione delle querela da parte della parte offesa (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio o di parentela) - in disparte la circostanza che essa è intervenuta solo successivamente all’adozione dei provvedimenti gravati - non risulta ex se idonea ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità

10.- L’appello è pertanto respinto.

11.- Avuto riguardo all’evoluzione del giudizio e alla peculiarità della questione involte, appare comunque equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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