Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-24, n. 201101220

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-24, n. 201101220
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101220
Data del deposito : 24 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04280/2010 REG.RIC.

N. 01220/2011REG.PROV.COLL.

N. 04280/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2010, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

del decreto della CORTE D'APPELLO DI PALERMO - SEZIONE III CIVILE n. 02439/2009, resa tra le parti, concernente

EQUA RIPARAZIONE EX LEGE

89/01 (LEGGE PINTO)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Paolo Accardo in sostituzione di G R e Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso alla Corte d’appello di Palermo, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la parte odierna ricorrente chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con il decreto epigrafato, condannava il prefato Ministero al pagamento della somma di Euro 5.500 con interessi legali nei termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, ivi indicate, e generali ed accessorie. La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario;
di qui l’azione proposta col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

2- Alla camera di consiglio del 7 dicembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario “ad actus”:

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi