Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-09-07, n. 202106233
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2021
N. 06233/2021REG.PROV.COLL.
N. 00951/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 951 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Seconda, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e del -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giorgio Manca, nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 tenuta in collegamento da remoto; e uditi per le parti, con le medesime modalità, gli avvocati Clarizia e Romano, in sostituzione dell'avvocato Eduardo Romano per delega orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La società -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di gara, indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per l’affidamento dei “lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione e di emergenza” dello stabilimento di Foggia, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria. All’esito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara è stata esclusa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) e c) , del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), in quanto il socio unico della società è risultato destinatario di una condanna penale per il reato di omicidio colposo connesso ad infortunio sul lavoro, con sentenza non passata in giudicato (Tribunale di Trani n. -OMISSIS-, confermata da Corte d’Appello di Bari n. -OMISSIS-); fatto commesso dal socio in qualità di legale rappresentante di altra ditta (la -OMISSIS-).
2. - La società -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione, nonché il provvedimento di aggiudicazione al -OMISSIS- , con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, deducendo:
I) violazione dell’art. 80, comma 5, lettere a) e c) , del Codice dei contratti pubblici, in quanto le cause di esclusione ivi previste non si applicherebbero quando il fatto non è direttamente riferibile all’operatore economico partecipante alla procedura di gara, ma si riferisce a un diverso operatore; nel caso di specie, si tratterebbe di condotta posta in essere dal socio unico, -OMISSIS-, quando quest’ultimo rivestiva la qualità di legale rappresentante della distinta ditta -OMISSIS-
II) violazione dell’art. 80, commi 5, 10 e 10- bis , cit., poiché la vicenda sarebbe comunque irrilevante, in quanto il fatto è stato commesso oltre tredici anni prima della procedura in esame, al di fuori, quindi, dell’arco temporale di tre anni indicato dal comma 10- bis dell’art. 80 cit., interpretato e integrato alla luce dei principi comunitari e dell’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’U.E., del 26 febbraio 2014;
III) anche l’accertamento dell’infrazione della normativa della sicurezza sul lavoro risalirebbe a oltre tre anni prima della gara di cui trattasi;
IV) difetto