Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-09, n. 201505098

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-09, n. 201505098
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505098
Data del deposito : 9 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01297/2015 REG.RIC.

N. 05098/2015REG.PROV.COLL.

N. 01297/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2015, proposto da:
Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (in acronimo U.S.R.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

Consorzio San Silvestro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M R, e elettivamente domiciliato in Roma, al viale Liegi n,. 35/b;

nei confronti di


Comune de L'Aquila, in persona del Sindaco in carica, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d'appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Abruzzo, Sede de L'Aquila, n. 892 dell'11 dicembre 2014, resa tra le parti, con cui in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 350/2014 è stato dichiarato l'obbligo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione de L'Aquila di provvedere sull'istanza intesa a ottenere il contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione del compendio immobiliare sito in L'Aquila, località tra le vie San Silvestro, viale Duca degli Abruzzi, via Branconi e Chiassetto, con assegnazione del termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, salva nomina di commissario ad acta, e compensazione delle spese del giudizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio San Silvestro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato di Stato Caselli per l'Ufficio appellante e l'avv. Ferrentino, in dichiarata delega dell'avv. Rencricca per il Consorzio appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Il Consorzio obbligatorio San Silvestro, costituito tra i proprietari, con il ricorso in primo grado n.r. 350/2014 ha chiesto la declaratoria dell'obbligo del Comune de L'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione de L'Aquila di provvedere sull'istanza intesa a ottenere il contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione del compendio immobiliare sito in L'Aquila, località tra le vie San Silvestro, viale Duca degli Abruzzi, via Branconi e Chiassetto, previo accertamento dell'illegittimità dell'inerzia protratta oltre il termine di conclusione del procedimento.

Nel giudizio si sono costituiti l'Ufficio speciale per la ricostruzione de L'Aquila (d'ora innanzi in acronimo U.S.R.A.) a ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, , nonché il Comune de L'Aquila.

Con la sentenza n. 892 dell'11 dicembre 2014, il T.A.R., individuata come autorità competente l'U.S.R.A. (anche sulla scorta dell'orientamento specifico espresso con sentenze del Consiglio di Stato nn. 2538/2014, 2540/2014, 2630/2014 e 2631/2014), ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo di provvedere e assegnando termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, salva nomina di commissario ad acta.

2.) Con appello spedito per la notificazione il 5 febbraio 2015 e depositato il 19 febbraio 2015, la sentenza è stata impugnata, deducendosi, in sintesi, con unico articolato motivo, le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 4 febbraio 2013, della determinazione n. 247/2013 dell'U.S.R.A., della deliberazione di G.M. de L'Aquila n. 122 del 28 marzo 2014, dell'art. 4 comma 8 septies d.l. n. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 164/2013, e della determinazione dell'U.S.R.A. n. 18 del 21 gennaio 2015

Richiamato il quadro normativo e regolamentare di cui in epigrafe, si sostiene l'erroneità della sentenza in funzione dell'applicabilità del più ampio termine massimo di centottanta giorni, come fissato dall'art. 4 comma 10 del d.P.C.M. 4 febbraio 2013 (recante "Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"),e confermato dall'art. 4 comma 8 septies del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in attuazione di questa dalla determinazione U.S.R.A. n. 18 del 21 gennaio 2015, evidenziando come peraltro l'istruttoria sulle istanze di ammissione a contributo debba seguire i criteri di priorità come stabiliti dal Comune de L'Aquila con deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 28 marzo 2014, in aggiornamento di quelli fissati con la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 28 marzo 2013, e resi pubblici con avviso dell'U.S.R.A. del 12 giugno 2014, pubblicato sul sito internet dell'Ufficio.

In sostanza il termine per provvedere non sarebbe decorso perché la sua decorrenza è collegata, secondo la determinazione U.S.R.A. n. 18/2015, alla "presa in carico" delle istanza e dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.

Con memoria depositata il 9 marzo 2015 il Consorzio appellato ha dedotto a sua volta l'inammissibilità dell'appello in funzione della genericità dei motivi, nonché l'inammissibilità della produzione documentale allegata al gravame e nel merito, e in modo diffuso, la sua infondatezza.

Con memoria depositata il 22 settembre 2015 il Consorzio appellato ha poi rilevato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, perché l'istanza è stata istruita e accolta, con ammissione al contributo massimo determinato in € 2.625.591,59 comprensive di IVA e spese tecniche, come da documentazione versata in atti (verbale incontro n. 06391 del 24 aprile 2015, scheda istruttoria progetto parte prima, nota n. 09577 del 17 giugno 2015, con allegato parere definitivo, nota n. 419733 di prot. del 23 giugno 2015, di comunicazione dell'ammissione del progetto al contributo).

Nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) Il Collegio non può che prendere e dare atto dell'improcedibilità dell'appello in relazione alla intervenuta cessazione della materia del contendere sul ricorso in primo grado, essendo intervenuto provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse del Consorzio appellato.

Peraltro, come chiarito con altra sentenza su analogo appello chiamato pure all'odierna camera di consiglio, in funzione della data della presentazione dell'istanza (12 aprile 2013), e come riconosciuto dallo stesso giudice amministrativo abruzzese, il regime temporale per l'esame della domanda di contributo è quello fissato dall'art. 4 del d.P.C.M. 4 febbraio 2013 (centottanta giorni), che resta "insensibile" alla disciplina recata dal comma 8 septies dell'art. 4 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164, nel senso che la decorrenza dalla "presa in carico della pratica" coerenziata con i criteri di priorità definiti e resi pubblici, e della tempistica su tale base chiarita con il provvedimento del Capo dell'U.S.R.A. n. 18 del 21 gennaio 2015 -peraltro addirittura successiva al passaggio in decisione del ricorso in primo grado- riguarda soltanto le istanze presentate (o rinnovate con modifiche sostanziali) a decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione del d.l. n. 133/2014.

4.) In relazione alla incertezza di tale regime temporale sino all'intervenuta chiarificazione da parte di questo Collegio, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate anche le spese del giudizio di appello.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi