Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-06-17, n. 201303325
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Testo completo
N. 03325/2013REG.PROV.COLL.
N. 09274/2012 REG.RIC.
N. 00740/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2012, proposto da:
Istituto Enrico Fermi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. P L, con domicilio eletto presso l’Avv. P L in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 15;
contro
Regione Campania, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. A M, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
S.I.M.M.A.S. – Sindacato Italiano Massofisioterapisti e Massaggiatori Sportivi, Antonio Buono, Antonio Cirillo, Giuseppe De Rosa;
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2013, proposto da:
Sindacato Italiano Massofisioterapisti e Massaggiatori Sportivi – Simmas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Contieri, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvatore Napolitano e l’Avv. Michele De Cilla in Roma, via Zara, n. 16;
contro
Presidente Regione Campania Pt Quale Commissario ad acta, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A M, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
nei confronti di
Istituto Enrico Fermi s.r.l., Giuseppe De Rosa, Antonio Buono, Antonio Cirillo;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9274 del 2012:
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 02318/2012, resa tra le parti, concernente la procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per patologie semplici
quanto al ricorso n. 740 del 2013:
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 02318/2012, resa tra le parti, concernente la procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per patologie semplici
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario e di Presidente Regione Campania Pt Quale Commissario ad acta e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il Cons. M N e uditi per le parti l’Avv. L, l’Avv. P su delega dell’Avv. M, l’Avv. C su delega dell’Avv. Contieri e l’Avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto commissariale n. 64 del 26.11.2011, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania (d’ora in poi, per brevità, il Commissario ad acta ) ha introdotto alcune modifiche alle “ procedure di prescrizione, di erogazione e di verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per patologie semplici, basata su semplici profili riabilitativi ”.
In particolare, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, il Commissario ad acta ha introdotto alcune rilevanti modifiche:
- abrogazione del sistema di pagamento delle tariffe per singola prestazione, sostituito con il sistema di remunerazione per “pacchetti prestazionali”;
- ridefinizione dei requisiti di personale previsti dalla DGRC n. 377/98 “ per i presidi di assistenza specialistica ambulatoriale intra od extraospedaliera autorizzati ai sensi della DGRC n. 7301/2001 ”.
2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso, avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, sia l’Istituto Enrico Fermi s.r.l. (d’ora in poi, per brevità, l’Istituto Fermi) che il Sindacato Italiano Massofisioterapisti e Massaggiatori Sportivi – S.I.M.M.A.S. (d’ora in poi, per brevità, S.I.M.M.A.S.), in una con i sigg. Antonio Buono, Antonio Cirillo e Giuseppe De Rosa, censurandone l’illegittimità in relazione alla mancata inclusione del massofisioterapista nel novero delle figure professionali richieste ai presidi di assistenza specialistica ambulatoriale ai fini dell’accreditamento, diversamente da quanto era in precedenza stabilito dalla DGRC n. 377 del 1998.
3. Le doglianze dei ricorrenti, in sintesi, erano affidate ai seguenti motivi:
1) assoluta carenza di motivazione in relazione alle ragioni che avrebbero indotto il Commissario ad acta ad escludere il massofisioterapista tra le figure professionali della riabilitazione;
2) contraddittorietà manifesta tra il fine perseguito, consistente nel risparmio di spesa, e il provvedimento in concreto adottato;
3) incompetenza del Commissario ad acta ad incidere, di fatto sopprimendola, sulla figura professionale del massofisioterapista;
4) disparità di trattamento tra i massofisioterapisti operanti nel territorio della Regione Campania e quelli operanti nel resto del territorio nazionale, per i quali ultimi non sussiste alcuna limitazione;
5) violazione della legge n. 403 del 1971, il cui art. 2 impone alle strutture sanitarie di assumere almeno un massofisioterapista.
4. Si è costituita nel giudizio di prime cure la Regione Campania, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 2318 del 21.5.2012 il T.A.R. Campania, sede di Napoli, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti appelli, rubricati rispettivamente al n. 9274/2012 e al n. 740/2013, l’Istituto Fermi e il S.I.M.M.A.S., proponendo eguali motivi di censura così riassumibili:
1) errata qualificazione giuridica, da parte del primo giudice, della figura professionale del massofisioterapista;
2) violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla mancata esplicazione delle ragioni poste a fondamento dell’esclusione del massofisioterapista dall’elenco dei requisiti del personale rilevante ai fini dell’accreditamento;
3) sviamento del potere rispetto al dichiarato intento di perseguire lo scopo di ottimizzare la spesa sanitaria, in particolare laddove le prestazioni prima erogabili dal massofisioterapista sono state attribuite al fisioterapista;
4) violazione delle competenze statali in materia di ordinamento professionale del massofisioterapista (art. 117, comma 3, Cost.) per affermata soppressione della figura professionale del massofisioterapista;
5) disparità di trattamento venutasi a creare, per effetto del provvedimento impugnato, tra i massofisioterapisti e i fisioterapisti nonché tra i massofisioterapisti operanti in Campania e quelli operanti nelle altre regioni italiane;
6) violazione dell’art. 2 della legge n. 403/1971 per mancata previsione di qualsiasi tutela in favore dei massofisioterapisti non vedenti.
7. Si sono costituiti la Regione Campania e il Commissario ad acta , chiedendo entrambi di rigettare l’appello.
8. Con istanza del 14.2.2013 l’appellante S.I.M.M.A.S. chiedeva che la trattazione della misura cautelare, richiesta nel procedimento R.G. 740/2013, fosse abbinata alla discussione del merito dell’appello proposto dall’Istituto Fermi, rubricato al n. 740/2013 e fissato per l’udienza pubblica del 10.5.2013.
9. Nella camera di consiglio del 15.2.2013, pertanto, la causa rubricata al n. R.G. 740/2013 veniva rinviata all’udienza pubblica del 10.5.2013.
10. All’udienza pubblica del 10.5.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, tratteneva entrambi gli appelli in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover disporre la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto gli stessi sono stati proposti avverso la stessa sentenza ed hanno ad oggetto le medesime questioni
2. Nel merito gli appelli sono infondati.
2.1. L’Istituto Fermi e S.I.M.M.A.S. hanno proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2318/2012, depositata il 21.5.2012 e non notificata, con la quale veniva respinto il ricorso n. R.G. 58/2012, proposto per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) del decreto del Commissario ad acta n. 64 del 10.10.2011, recante “ procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per le patologie semplici: definizione profili riabilitativi. Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario n. 32 del 22 giugno 2010 ” nelle parti in cui:
1) non include i massofisioterapisti tra il personale delle strutture di riabilitazione per le quali è necessario prevedere “ incontri di formazione per la corretta implementazione e utilizzazione dei profili riabilitativi rivolti al MMG/PLS [nel decreto: premessa pag. 5 “Considerato” lett. c)] ”;
2) nel ridefinire i requisiti di personale di cui alla DGRC n. 377/98 per presidi di assistenza specialistica ed ambulatoriale intra ed extra ospedalieri, autorizzati ai sensi della DGRC n. 732001, accreditati o provvisoriamente accreditati, che erogano attività indirizzate nei confronti delle disabilità transitorie e/o minimali richiedenti un semplice e breve intervento terapeutico funzionale, non prevede tra i “ professionisti della riabilitazione ” la figura dei masso fisioterapisti [nel decreto: premessa pag. 6 “Ritenuto” lett. c) – Decretato p. 9 punto 3.12 e lett. c)]; b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, ed in particolare del documento tecnico elaborato dalla