Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-28, n. 202306314

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-28, n. 202306314
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306314
Data del deposito : 28 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2023

N. 06314/2023REG.PROV.COLL.

N. 00660/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2021, proposto dalla società Salento Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Q e P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, il Comune di Castrignano del Capo e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento ovvero la riforma,

della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, 25 giugno 2020 n. 1815, che ha respinto il ricorso n. 1339/2019 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, conosciuti in data imprecisata:

a) del provvedimento 19 luglio 2019 prot. n.1443, con il quale l’Unione dei Comuni Terre di Leuca ha negato alla Salento Energy S.r.l. il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per realizzare un complesso residenziale di sedici appartamenti e due depositi in Comune di Castrignano del Capo, località Marina di Santa Maria di Leuca, via Ugo Foscolo, sul terreno distinto al catasto al foglio 22, particella 657;

b) del parere contrario 19 luglio 2019 prot. n.15055P della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare:

c) del preavviso di diniego 17 dicembre 2018 prot n.24003 della Soprintendenza;

d) della nota istruttoria 17 agosto 2018 prot. n.15602 della stessa Soprintendenza;

e) del provvedimento 2 settembre 2019 prot. n.10918 del Comune di Castrignano del Capo, di diniego del permesso di costruire;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società controinteressata appellante è proprietaria di un terreno di circa 300 mq che si trova in località Marina di Santa Maria di Leuca del Comune di Castrignano del Capo, in via Ugo Foscolo. Via Foscolo è poi a fondo cieco e si trova, con andamento nord- sud, sul ciglio di una collinetta che sovrasta il mare;
il terreno che interessa, distinto al catasto al foglio 22, particella 657, si trova in prossimità del fondo cieco della via stessa, e quindi nel tratto più distante dal mare (doc. 2 in I grado ricorrente appellante, relazione tecnica, p. 2;
l’esatta posizione del lotto si ricava dall’ortofoto a p.17 del file, raffrontata con la topografia della frazione, da considerare fatto localmente notorio).

2. Questo terreno ricade in zona vincolata. Precisamente, si trova all’interno della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, vincolata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera a) del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
è inoltre sottoposto a vincolo paesaggistico in forza dei DD. MM. 30 dicembre 1977 e 1 agosto 1985 (sentenza impugnata, p. 2;
la circostanza di fatto è pacifica).

3. Sotto il profilo urbanistico, il terreno è poi classificato dal vigente strumento urbanistico generale del Comune di Castrignano per 2.169 mq come “ zona B5- completamento edilizio ” e per il resto come zona “ E3 – Verde agricolo speciale di salvaguardia paesaggistica ” (sentenza impugnata, p.3;
la circostanza di fatto è anche in questo caso pacifica).

4. Su questo terreno, la società intende realizzare un edificio residenziale di sedici appartamenti estivi e due locali deposito, costituito da un unico corpo di fabbrica a tre piani più un seminterrato;
al seminterrato sono previsti due depositi ed una cantina, gli appartamenti sono divisi in ragione di sei al piano terra e cinque per ciascuno degli altri due piani, il tutto corredato da una terrazza al piano di copertura, con cinque solarium e relative vele ombreggianti a servizio degli appartamenti del secondo piano;
il corpo di fabbrica affaccia poi sul declivio della collinetta, sul lato opposto alla via Foscolo (doc. 2 in I grado ricorrente appellata, pp.

4-5 per la descrizione e 24-25 per la foto simulazione dell’intervento come realizzato).

5. Di conseguenza, il giorno 21 marzo 2018 la società ha presentato al Comune l’istanza per il rilascio del permesso di costruire (doc. 1 in I grado ricorrente appellante) e contestualmente l’istanza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, necessaria ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 42/2004 (doc. 2 in I grado ricorrente appellata, cit.).

6. Con il provvedimento 19 luglio 2019 prot. n.1443, l’Unione dei Comuni Terre di Leuca, che svolge questa funzione per conto, fra gli altri, del Comune di Castrignano, ha respinto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sulla base del parere negativo 19 luglio 2019 prot. n.15055P della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto (doc ti 10 e 11 in I grado ricorrente appellante;
la data “19 giugno 2019” sul provvedimento di diniego è evidente refuso, dato che esso cita il parere 19 luglio 2019, quindi una data posteriore;
si deve leggere “19 luglio”, come evidenziato nell’appello).

7. La motivazione del diniego, così come emerge dal citato parere negativo 19 luglio 2019, si può sintetizzare così come segue.

7.1 Come si è detto, il terreno in questione è sottoposto a due distinti vincoli, il vincolo ai sensi di legge previsto in generale dall’art. 142 comma 1 lettera a) del d. lgs. 42/2002, che riguarda “ i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ”, nonché lo specifico vincolo paesaggistico previsto dai citati DD. MM. 30 dicembre 1977 e 1 agosto 1985, che è un vincolo imposto ai sensi degli artt. 136 comma 1 lettera a) e 157 comma 1 lettera a) dello stesso d. lgs. 42/2004.

7.2 Ciò posto, la Soprintendenza ritiene che, trattandosi di area soggetta allo specifico vincolo paesaggistico di cui si è detto, alla fattispecie si applichi non l’esenzione di cui all’art. 142 comma 2 lettera a) d. lgs. 42/2004, ma la norma di maggior tutela dello stesso art. 142 comma 4.

7.3 Come è noto, l’art. 142 comma 2 del d. lgs. 42/2004 esclude dal vincolo ex lege una serie di aree, tra cui per quanto qui interessa quelle che al 6 settembre 1985 “ erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B ”, ciò che in astratto potrebbe dirsi per il terreno per cui è causa, dato che la sua classificazione urbanistica come B5 consegue ad un piano approvato con delibera della Giunta Regionale 13 giugno 1979 n. 1036 (doc. 2 in I grado ricorrente appellata p.11).

7.4 Viceversa, il comma 4 dell’art. 142 dispone che: “Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 ”, ovvero prevista dagli specifici vincoli paesaggistici.

7.5 Questa specifica disciplina in generale viene dettata anzitutto dallo stesso provvedimento di vincolo, ai sensi dell’art. 140 comma 2 d. lgs. 42/2004, e dalle sue eventuali integrazioni successive, ai sensi dell’art. 141 bis ;
viene poi dettata dai piani paesaggistici, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera a), per cui ad essi spetta la “ determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ” del bene in questione.

7.6 Ad avviso della Soprintendenza, per il caso di specie queste “ specifiche prescrizioni d’uso ” si ritrovano nel Piano paesaggistico territoriale regionale – PPTR della Regione Puglia, e in particolare negli artt. 90 e 45 delle norme tecniche di attuazione – NTA di esso e nelle cd. schede PAE 0047 e 0135 di esso. Per “ schede PAE ” si intendono poi, ai sensi dell’art. 3 numero 6.4 delle NTA del PPTR le “ Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice ”, che in parole semplici dicono cosa si può fare o non fare nelle aree sottoposte a specifico vincolo paesaggistico.

7.7 Nel caso di specie, l’art. 90 delle NTA al comma 6 dispone che “ Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva ”, e quindi rende applicabile la disciplina dello specifico vincolo paesaggistico.

7.8 L’art. 45 delle NTA prevede a sua volta che nei territori costieri non sono ammessi in linea di principio, salve eccezioni non rilevanti nel caso di specie, piani, progetti o interventi che comportino “ realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia ”.

7.9 Identica previsione compare poi nelle schede PAE di zona, alla p. 28 della scheda 0047 e alla p. 23 della scheda 0135.

7.10 La Soprintendenza aggiunge infine che l’intervento non è comunque assentibile in quanto “ le opere di progetto. consistenti nella "costruzione di un complesso edilizio composto da n. l8 alloggi estivi", articolato su più piani fuori terra (piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo) per un'altezza complessiva pari a m 9,54, esteso per una superficie pari a mq 869,75 e una cubatura pari a mc 4315,27 oltre alla realizzazione di piscina, sistemazioni esterne, per dimensioni, tipologia di intervento, ubicazione, altererebbero in maniera irreversibile il contesto paesaggistico interessato — caratterizzato da ampia porzione di terreno libero confinante con area antropizzata ricadente nella fascia costiera connotato dalla presenza di roccia affiorante, versanti, lame e gravine, canale vegetazione, terreno digradante verso il mare ricadente nella fascia costiera, costituendo un elemento detrattore del paesaggio che contribuirebbe a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, ad incrementare sia le condizioni di rischio idraulico, sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio- individuato a livello regionale fra i 16 paesaggi costieri ad Alta Valenza Naturalistica per il quale sono posti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione … contribuirebbero altresì alla perdita della vegetazione presente, ad artificializzare l'area introducendo un elemento di notevole impatto come si evince dal confronto delle immagini di seguito riportate illustranti lo stato dei luoghi e la simulazione di progetto ” (per tutto ciò, doc. 10 in I grado ricorrente appellante, cit.).

8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla società contro questo diniego, facendo proprio, in sintesi estrema, l’ordine di idee espresso dalla Soprintendenza nel parere contrario appena riassunto.

9. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, come segue.

9.1 Con il primo di essi, alle pp.

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