Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-13, n. 202401446

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-13, n. 202401446
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401446
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 01446/2024REG.PROV.COLL.

N. 06119/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2023, proposto da
-OMISSIS- Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ferraro, Antonella Terranova e Ilaria Sgrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS- già Socio Unico di F.F. Oil S.r.l. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avv. Federica Scafarelli per l’avv. B B e l’avv. Paola Fracchini per l’avv. N M, l’avv. Fabio Ferraro e l’Avvocato dello Stato Giorgio Santini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società -OMISSIS-, il 28 febbraio 2018, inseriva nel portale “Biocar” relativo all’immissione in consumo dei biocarburanti, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014, i dati relativi alle immissioni in consumo dei biocarburanti per l’anno 2017, dichiarando di avere immesso in consumo 43.952,78 tonnellate di gasolio di cui 2784,02 tonnellate di biocarburanti sostenibili equivalenti a 24864,43 Gcal, per cui sono stati rilasciati 2486 certificati di immissione in consumo. Dichiarava, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, “ di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato, anche al fine di renderla disponibile al GSE all’atto di eventuali controlli previsti dalla normativa vigente ”.

Successivamente, nell’ambito delle verifiche sull’obbligo di immissione dei biocarburanti, il Comitato tecnico consultivo dei biocarburanti presso il Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 26 giugno 2018, comunicava al legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l. l’avvio di un controllo documentale sulla società, richiedendo, tra l’ altra documentazione indicata, l’invio di copia dei certificati di sostenibilità per tutte le partite dichiarate mediante l’applicativo Bioca r del GSE nonché di copia dei certificati di conformità delle aziende che hanno emesso i certificati di sostenibilità.

Il 9 luglio 2018 la società -OMISSIS- inviava la documentazione richiesta, tra cui i certificati di sostenibilità emessi della -OMISSIS- -OMISSIS- e il certificato di conformità della -OMISSIS- emesso dalla Bureau Veritas il 7 novembre 2017 e valido dal 7 novembre 2017 al 6 novembre 2018. Pertanto il Comitato tecnico consultivo dei biocarburanti, con nota del 31 luglio 2018, richiedeva documentazione integrativa, tra cui il certificato di conformità della -OMISSIS- per il periodo antecedente al 7 novembre 2017. La società -OMISSIS- con nota del 10 agosto 2018 trasmetteva ulteriore documentazione e comunicava di essere in attesa della documentazione da parte della -OMISSIS-.

Il Comitato tecnico consultivo dei biocarburanti con provvedimento dell’8 ottobre 2018 dava atto che il certificato di conformità della -OMISSIS- era valido solo dal 7 novembre 2018 e non era quindi idonea la documentazione relativa alla sostenibilità relativa al periodo precedente;
mancando quindi la verifica del rispetto della biostenibilità per le partite di biocarburanti tra il 1 gennaio 2018 e il 6 novembre 2018, disponeva il ritiro di 2232 Certificati di immissione in consumo (CIC).

Conseguentemente il GSE con provvedimento dell’11 ottobre 2018 procedeva allo storno di 2232 CIC.

Avverso tali provvedimenti la società -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio deducendo di avere richiesto preventivamente, il1 dicembre 2017, informazioni al GSE, in ordine ad una possibile verifica della validità e regolarità dei certificati di sostenibilità, e che il GSE aveva escluso tale competenza, essendo i certificati verificati dal Comitato Tecnico consultivo a seguito delle autocertificazioni degli interessati. Formulava un’unica articolata censura con cui lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della direttiva comunitaria 2009/28, dell’art. 2 comma 1 septies del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66, dell’art. 2 comma 3 del D.M. 23 gennaio 2012 e dell’art. 2 lettera k) del D.M. 10 ottobre 2010, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, deducendo che, avendo la direttiva armonizzato i criteri di sostenibilità dei biocarburanti, gli Stati membri non potrebbero imporre al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità oltre ai criteri di sostenibilità fissati dalla medesima direttiva attuata con le norme di diritto interno indicate. Ha quindi citato la sentenza della Corte di Giustizia, del 4 ottobre 2018, sostenendo che la -OMISSIS- è un soggetto -OMISSIS- sottoposto alle norme di diritto -OMISSIS- e eurounitarie recepite nell’ordinamento -OMISSIS-;
il Comitato avrebbe dovuto comunque verificare le norme vigenti in Slovenia e l’effettivo rispetto della sostenibilità dell’intera filiera. Inoltre ha sostenuto che la -OMISSIS- non aveva immesso in consumo prodotto da lei stessa acquistato, per il quale avrebbe potuto avere obblighi di controllo e verifica sul prodotto e sul fornitore, ma aveva proceduto solo a svolgere le prestazioni relative all’importazione del carburante presso la dogana di Trieste e all’adempimento degli obblighi del pagamento delle accise in Italia, su merce acquistata dalla -OMISSIS- s.r.l. direttamente dalla -OMISSIS- d.d., che ha rapporti contrattuali esclusivamente con la -OMISSIS- s.r.l., acquirente del prodotto, come risulta dal contratto di prestazione di servizi tra -OMISSIS- e la F.F.Oil del 14 marzo 2017 e dal contratto tra -OMISSIS- e -OMISSIS- di vendita del carburante.

Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, il Ministero dell’economia e delle finanze con atto di stile.

Si è costituito il GSE che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando l’art 2 lettera k) del DM 10 ottobre 2014, per cui il soggetto che immette in commercio il carburante è desunto dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell’accisa, mentre non rilevano i rapporti contrattuali tra le altre società, essendo -OMISSIS- il soggetto che ha immesso in consumo carburanti fossili per i quali ha assolto la relativa accisa;
ha dedotto altresì che il Certificato di Conformità è un’attestazione rilasciata da un organismo di certificazione indipendente comprovante il rispetto, da parte di un operatore economico, dei criteri di sostenibilità stabiliti per i biocarburanti in base alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili;
la società -OMISSIS- ha avuto tale attestazione solo a partire dal 6 novembre 2017, quindi, per il periodo precedente, in mancanza del certificato di conformità, non vi era la possibilità di valutare il rispetto dei criteri di sostenibilità, potendo la -OMISSIS- rilasciare idonei certificati di sostenibilità solamente a partire dal 7 novembre 2017.

Si è costituita, altresì, la società -OMISSIS- deducendo che, in base al contratto sottoscritto con la -OMISSIS-, la consegna dei carburanti in questione avveniva nel territorio -OMISSIS- e la documentazione di vendita avrebbe dovuto essere conforme esclusivamente alla normativa comunitaria e slovena;
che in ogni caso il prodotto era conforme alla normativa slovena e quindi agli obblighi comunitari, essendo sottoposta alle verifiche sulla sostenibilità dei biocarburanti sulla base del diritto -OMISSIS-;
inoltre dalle indicazioni dei certificati di sostenibilità emessi si poteva comunque verificare la conformità della merce ai criteri di sostenibilità.

Con la sentenza n. 637 del 13 gennaio 2023, il ricorso è stato respinto, essendo “ incontestato che, all’esito dei controlli effettuati, la ricorrente sia risultata priva dei certificati di sostenibilità e di conformità validi relativi all’anno 2017 ”;
mentre “ l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti nei trasporti è in capo, ai sensi dell’art. 2 DM 10.10.2014, al soggetto per il quale insorge il presupposto per il pagamento dell’accisa su benzina e gasolio fossili ad uso autotrazione;
nel caso di specie, tale soggetto va identificato pacificamente nella -OMISSIS- srl, la quale, come dichiarato nel ricorso stesso, è il soggetto onerato dell’assolvimento della pratiche fiscali inerenti l’immissione in consumo ai fini delle accise
”.

Avverso tale pronuncia è stato proposto il presente appello formulando un unico articolato motivo di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità di motivazione, error in iudicando , violazione e/o erronea applicazione degli articoli 17 e 18 della Direttiva (CE) 2009/28/CE e della disciplina interna di recepimento (art.

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