Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-01-15, n. 201600116
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Testo completo
N. 00116/2016REG.PROV.COLL.
N. 07780/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7780 del 2007, proposto da:
Confraternita di Misericordia di Caivano, rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Armando Placidi in Roma, via Castrense, 7;
contro
Asl Na 4, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;
nei confronti di
Tdim World Service Sas, Croce Amica Srl, Croce Amica Servizi Sanitari Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 06411/2007, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per affidamento servizio di trasporto infermi, di cui alla delibera ASL NA 4 n.1266/2006 ed atti conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’avv. D’Avino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con delibera 2.6.2005 n.955 il Direttore di ASL Napoli 4 indiceva una licitazione privata per l’affidamento, tra l’altro, del Servizio trasporto infermi sul territorio- Servizio 118 di tipo B/M, per tre anni, per i SAUT di Casalnuovo, Sant’Anastasia,Volla e Poggiomarino, da esperire ai sensi del DLGS n.157/1995, art.6, a favore dell’offerta economica più vantaggiosa.
Alla gara chiedevano di partecipare tre società commerciali e due associazioni di volontariato, tra cui la Confraternita di Misericordia di Caivano, che era gestore uscente del servizio 118 presso la medesima ASL NA 4 in regime di convenzionamento.
Ricevuta la lettera di invito ( con estratto del bando), la Confraternita in data 13.7.2006 inoltrava l’offerta, ma ASL NA 4, con nota 17.10.2006, comunicava alla concorrente che, nel frattempo, con delibera 6.10.2006 n.1266 aveva rettificato il bando e gli atti connessi nella parte in cui consentiva la partecipazione alla gara anche delle Associazioni di volontariato, per cui non ammetteva alle successive fasi di gara la Confraternita di Misericordia di Caivano , in quanto Associazione di volontariato, provvedendo a rettificare, pertanto, quanto stabilito con delibera ASL 19.5.2006 n.760 ( Ammissione alla gara delle ditte richiedenti).
1.1.Avverso la delibera di rettifica del bando e di esclusione della offerta dalle fasi successive della gara la Confraternita in epigrafe presentava ricorso e motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, al TAR Campania, che, nella camera di consiglio 6.6.2007 fissata per la domanda cautelare, decideva la causa direttamente nel merito ai sensi della legge n.205/2000, art 9, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, spese compensate.
Avverso tale sentenza la Confraternita ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma con unico motivo di gravame, in quanto titolare di interesse a ricorrere, e riproponendo i motivi esposti innanzi al TAR con espressa richiesta di riesame.
1.2.Si è costituita in giudizio nel dicembre 2007 ASL Napoli 4, in persona del commissario straordinario, che, rappresentata la correttezza formale e sostanziale della sentenza impugnata, preliminarmente ha insistito per l’inammissibilità del ricorso di primo grado e, deducendo che quindi era preclusa la formulazione di ulteriori censure avverso la sentenza ( mediante la mera riproposizione dei motivi di primo grado), nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello con puntuli controdeduzioni.
Alla pubblica udienza del 13.2.2014, udito per il