Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-05, n. 202405989

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-05, n. 202405989
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405989
Data del deposito : 5 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2024

N. 05989/2024REG.PROV.COLL.

N. 07632/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 7632 del 2023, proposto da I Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato C E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 1816 del 1° febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. V, non notificata, resa a definizione del ricorso incardinato al R.G. n. 8027/2015 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, I Reti s.p.a., avverso la nota prot. n. 173391 del 30 marzo 2015 della Regione Lazio, ricevuta il 7 aprile 2015.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante, I Reti s.p.a., l’Avvocato C E L e per l’appellata Regione Lazio l’Avvocato F F;

visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con nota prot. n. 486910 del 14 novembre 2011, la Regione Lazio ha comunicato all’I Reti s.p.a. – di qui in avanti per brevità l’I – l’importo del canone provvisorio dovuto per l’anno 2011 e della correlata imposta regionale in relazione alla concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta il 13 febbraio 1996, in una zona demaniale marittima della superficie di mq 264 (ml. 480x0,55), per la posa di una tubazione gas in polietilene sul tratto del lungomare di Scauri – Minturno, tra via Balbo e via Fusco, con una rete strumentalmente funzionale a fornire il gas alle singole utenze del suddetto territorio, in cui è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale.

1.1. Contestualmente l’ente ha richiesto il versamento del canone relativo alle annualità pregresse a far data dal 1999 e fino a tutto il 2010, in seguito all’emanazione della determinazione B6132 del 27 novembre 2009 che formalizza la presa in carico al Dipartimento Territorio -Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Concessione Demaniali e pianificazione bacini idrografici, dei fascicoli relativi alle concessioni di demanio marittimo aventi finalità diverse da quelle turistico-ricreative che, al contrario, sono di competenza delle amministrazioni comunali.

1.2. La tariffa applicata è conteggiata sulla base del canone richiesto per l’anno 1999 pari a £ 4.654.000 (€ 2.404,00) comunicato con la lettera della Capitaneria di Porto di Gaeta prot. n. 20819/99 - determinato quindi con parametro “area coperta di facile rimozione” per una superficie di mq.1017,60 – e non invece sull’ultimo canone richiesto dalla Capitaneria di Porto di Gaeta relativo all’anno 2001 pari a £ 2.851.000 (€ 1.472,42) come comunicato con la lettera 5050/01 - conteggiato su parametro “ area coperta di facile rimozione ” ma con superficie di mq. 588,00.

1.3. Peraltro l’appellante sostiene che l’importo relativo al canone biennio 2000-2001 pari a £ 7.785.000 è stato versato.

1.4. Con la nota prot. n. 12184DEF0218 del 2 luglio 2012 l’I ha contestato la suddetta lettera 486910 della Regione Lazio sostenendo come non dovuti i canoni richiesti posto che per “ ogni annualità (ivi compresa quella relativa al 2011) ” annualità è stata regolarmente versata la TOSAP al Comune di Minturno, in virtù della concessione del pubblico servizio di distribuzione gas stipulata in data 16 ottobre 1980 con il Comune di Minturno.

1.5. Con la nota prot. n. 283388 del 22 luglio 2013 la Regione Lazio ha comunicato all’I l’importo del canone provvisorio dovuto per l’anno 2013 e della correlata imposta regionale.

1.6. Contestualmente l’ente ha richiesto il versamento del canone relativo alle annualità pregresse a far data dal 1999 e fino a tutto il 2012 e il conteggio ricalca quello effettuato per il canone 2011.

1.7. Con la nota prot. n. 117405 del 26 novembre 2013 la Regione ha emesso il 2° avviso di pagamento per canone e imposta regionale relativi all’annualità 2013.

1.8. Con la nota prot. n. 14049DEF0329 del 18 febbraio 2014 l’I ha preso posizione avverso le richieste avanzate dalla Regione contestando, oltre all’erronea richiesta di canoni saldati (annualità fino al 2001), l’avvenuta prescrizione nonché l’errata applicazione di tariffe e computo superficie occupata.

1.9. È seguito l’atto di accertamento della Regione Lazio prot. n. 399430 del 18 giugno 2014 e l’irrogazione di sanzioni per imposta regionale anno 2009 (all. 16 di cui al precedente giudizio).

1.10. Con la successiva nota prot. n. 15124DEF0230 del 4 maggio 2015, l’I, ribadendo le contestazioni effettuate, ha trasmesso alla Regione Lazio la ricevuta di pagamento dell’imposta di cui all’accertamento 399430/2014, con riserva di ripetizione di quanto indebitamente versato.

1.11. Con nota prot. n. 173391 del 30 marzo 2015, ricevuta dall’odierna appellante il 7 aprile 2015, avente ad oggetto: “ Demanio Marittimo dello Stato. Fasc. n. SC 065 Cod. Regione REG 064 – Intestatario (ex concessionario): I S.p.A. – Comune di Minturno (LT). Comunicazioni di pagamento indennità di occupazione, imposta regionale e documentazione obbligatoria dell’anno 2014 ” la Regione Lazio ha invitato l’I ad effettuare il versamento dell’importo complessivo pari ad € 54.055,10, a titolo di canoni demaniali provvisori ed imposta regionale, in relazione alle annualità 1999-2014.

2. Detto ultimo provvedimento, nonché ogni altro atto antecedente, previo o successivo o comunque ad esso presupposto e/o connesso è stato impugnato dall’I, con richiesta di annullamento, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il cui giudizio ha assunto il R.G. n. 8027/2015.

2.1. Nell’ambito del predetto giudizio e dell’annosa questione relativa all’applicazione dei canoni demaniali, l’odierna appellante ha pure depositato la copia della nota prot. n. 282815 del 22 luglio 2013 (trattasi di concessione di occupazione di area demaniale marittima nel Comune di Terracina) con cui la Regione assume, come base di partenza per il computo del canone 2013, il canone così come a suo tempo stabilito dalla Capitaneria di Porto di Gaeta conteggiando la superficie come “ area scoperta ” e applicando la riduzione del 50% per “ uso non esclusivo ”, in forza della circolare n. 112/2001 del Ministero Trasporti e Navigazione.

2.2. Si è costituita l’amministrazione oggi appellata, controdeducendo al ricorso dell’I, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per la mancata notifica ad almeno un controinteressato.

2.3. All’esito dell’udienza di discussione del 12 dicembre 2022 il Tribunale, con la sentenza n. 1816 del 1° febbraio 2023, rigettando comunque le eccezioni preliminari dell’amministrazione appellata, relative al difetto giurisdizione e alla mancata notifica ad almeno un controinteressato, ha tuttavia respinto nel merito, con succinta motivazione, il ricorso proposto da I.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello I, lamentandone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma.

3.1. Si è costituita la Regione Lazio per chiedere la reiezione dell’appello.

3.2. Le parti hanno precisato le rispettive deduzioni difensive nelle memorie rispettivamente depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

3.3. Nella pubblica udienza del 25 giugno 2024 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione relativa al difetto di notifica nei confronti di eventuali controinteressati, ribadita dall’appellata Regione Lazio solo nella memoria depositata il 20 maggio 2024, in quanto l’eccezione relativa alla richiamata “inammissibilità del ricorso” di primo grado per mancata notifica ad almeno un controinteressato (che nel caso di specie non sussiste) non risulta essere stata proposta dalla Regione Lazio nemmeno nei termini decadenziali della costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..

4.1. In ogni caso, l’eccezione è infondata, avendo la difesa dell’appellante depositato agli atti del giudizio di primo grado (cfr. all.ti 8 e 10) la documentazione attestante la sub-delega delle funzioni in materia di gestione dei beni marittimi alla Regione Lazio in forza della L.R. n. 44 del 1999, con evidente infondatezza dell’eccezione.

5. Con il primo motivo dell’appello (pp.

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