Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-21, n. 202302835

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-21, n. 202302835
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302835
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 02835/2023REG.PROV.COLL.

N. 05380/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'Interno, il Ministero della difesa, l’Ufficio Territoriale del Governo Avellino e il Comando Legione Carabinieri Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

la Legione Carabinieri Campania – Comando di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tar Campania, sez. staccata di Salerno, resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Prefettura – UTG di Avellino, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dell’odierno appellante;
nonché dell'allegata informativa dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 13 settembre 2018;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e del Comando Legione Carabinieri Campania.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. G F e uditi altresì i difensori delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sentenza breve n. -OMISSIS- del Tar Campania, sez. staccata di Salerno, qui oggetto di gravame, ha confermato la legittimità della revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Avellino col provvedimento identificato in epigrafe nei confronti dell’odierno appellante, in ragione dell’informativa da parte del Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per la commissione di atti violenti presso la struttura di accoglienza ‘Azienda Agrituristica -OMISSIS-’, scaturiti per motivi riconducibili al mancato rispetto delle regole di convivenza e concretatesi in una rissa nel corso della quale risultavano coinvolti, oltre all’odierno appellante, altri ospiti e proprietari della struttura. Il Tar ha in particolare ritenuto legittima l’omissione della comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990, atteso il carattere di urgenza della misura, ed adeguati il quadro probatorio acquisito agli atti del giudizio, così come la motivazione che sorregge il provvedimento.

2. Avverso la suddetta sentenza breve lo straniero ha proposto appello, con contestuale istanza cautelare, notificato il 23 maggio e depositato il successivo 21 giugno 2019, lamentando erroneità della motivazione;
violazione e falsa applicazione del d.lgs 142/2015 artt. 23 comma 1 lett. e) e 23 comma 4;
nonché la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.

3. Con atto di stile del 25 giugno 2019, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, l’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ed il Comando Legione Carabinieri Campania per resistere all’appello.

4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, non ravvisandosene i relativi presupposti.

5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta la c.d. sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE, a seguito del rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-. Ivi si è precisato che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., avrebbe dovuto essere presentata istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della comunicazione di cui all’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, pena l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

6. Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2 c.p.a. per mancata prosecuzione del giudizio sospeso nei termini di legge previsti dall’art. 80 c.p.a., decorrenti, come precisato nell’ordinanza n. -OMISSIS-, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della comunicazione di cui all’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Come esposto in narrativa, in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Sezione con l’ordinanza n. -OMISSIS-, è stata disposta la sospensione impropria del presente giudizio, sul presupposto che la decisione della Corte di Giustizia avrebbe potuto incidere sulla valutazione della questione di che trattasi da parte di questo Collegio.

La Corte di Giustizia si è espressa con la sentenza del 1 agosto 2022 (Causa C-422/21), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 408 del 24 ottobre 2022, dies a quo da cui, ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 c.p.a e art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, far decorrere i 90 giorni per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza da parte dell’appellante, ai fini di consentire la prosecuzione del giudizio.

In tale termine l’appellante non ha presentato istanza di fissazione udienza e, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 2 c.p.a., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

2. In conclusione, per le ragioni sopraesposte, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero della difesa, dell’Ufficio Territoriale del Governo Avellino e del Comando Legione Carabinieri Campania;
nulla per le spese nei confronti della Legione Carabinieri Campania – Comando di -OMISSIS-, non costituita in giudizio.

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