Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-09-20, n. 201205047

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-09-20, n. 201205047
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205047
Data del deposito : 20 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08477/2011 REG.RIC.

N. 05047/2012REG.PROV.COLL.

N. 08477/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8477 del 2011, proposto da:
avv. M B, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso l’avv. Alberico Marracino in Roma, via della Panetteria, n. 15;

contro

Agenzia delle Entrate Provinciale di Salerno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
avv. G C, rappresentato e difeso dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense, n. 104;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Sede distaccata di Salerno - Sezione I^ - n. 1471 dell’8 agosto 2011, resa tra le parti, concernente diniego di accesso alla dichiarazione dei redditi del controinteressato;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate Provinciale di Salerno e dell’avv. G C;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati M B e G Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso la TAR della Campania, sede distaccata di Salerno, l’avv. M B impugnava la nota dell’Agenzia Provinciale delle Entrate di Salerno n. 89858 del 2001 di diniego dell’accesso alle “dichiarazioni unico” presentate per gli anni 2009 e 2010 dall’avv. G C, richiesto con istanza del 21 marzo 2011.

2. - Con sentenza n. 1471 dell’8 agosto 2011 l’adito Giudice ha rigettato il ricorso perché, allo stato degli atti, il ricorrente non risultava legittimato ad accedere ai documenti fiscali del controinteressato avv. Concilio, essendo ancora in discussione innanzi al Giudice civile, anche in ragione delle mutevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, se la convivenza more uxorio del coniuge separato con altro soggetto sia elemento incidente o meno sulla determinazione dell’assegno mensile spettante in virtù del decreto di omologazione della separazione consensuale del rapporto di coniugio;
perché il Giudice civile adito ha ampi poteri istruttori e può anche disporre accertamenti tramite la Guardia di Finanza, oltre che l’acquisizione di tutta la documentazione anche fiscale ritenuta utile al fine del decidere nel processo di separazione coniugale.

3. - Con l’appello in epigrafe l’avv. M B ha chiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata perché il Giudice di primo grado avrebbe adottato la propria decisione in:

a) - violazione dell’art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del DM 29 ottobre 1996 n. 603, nonché eccesso di potere per falso presupposto, illogicità ed omessa istruttoria;

b)- violazione degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990e dell’art. 5 del DM 29 ottobre 1996 n. 603, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione delle direttive impartite dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c)- violazione dell’articolo 24 della Costituzione, degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché eccesso di potere per omessa istruttoria, illogicità e contraddittorietà.

4. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione fiscale che con memoria depositata il 19 gennaio 2012 ha argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello del quale ha chiesto la reiezione.

5. - Si è costituito in giudizio anche il controinteressato avv. G C che con memoria ha controdedotto a tutte le critiche mosse dall’appellante alla sentenza impugnata, depositando anche copia della memoria dallo stesso prodotta in sede di giudizio civile e copia dell’ordinanza del 20 ottobre 2011 con la quale il Giudice Istruttore del competente Tribunale di Salerno ha concesso all’appellante (in questa sede), nell’ambito del giudizio di divorzio dalla di lui moglie sig.ra F A, i termini di cui all’art. 183, comma 6, del codice di procedura civile.

6. - Nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2012 l’appello è stato assegnato a decisione.

7. - L’appello è fondato.

Costituisce avviso pacifico e costante di questo Consiglio di Stato che il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta ( cfr. tra le tante C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 1997, Sez. V^, n. 5034 del 2003 e n. 1969 del 2004 ).

Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una “rigida necessità” e non una “mera utilità” dell’acquisizione del documento richiesto allorquando quest’ultimo concerna terzi ed il richiedente l’accesso documentale non sia parte del procedimento nel quale esso si è formato ( cfr. C.d.S., sez. VI^, n. 117 del 2011 ).

Orbene, nel caso in esame -che concerne la domanda prodotta dall’avv. Baldi per l’accesso alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2009 e 2010 dall’avv. G C, convivente more uxorio con la moglie separata dello stesso avvo.Baldi, al fine di poter dimostrare nella competente sede civile, adita per l’accertamento della spettanza o meno, pur dopo l’instaurazione di tale convivenza, dell’assegno mensile riconosciuto dal Giudice in sede di separazione consensuale- possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza in quanto l’accesso documentale richiesto concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizione giuridica del richiedente, siccome idonei a dimostrare, nella specie, la capacità economica del convivente con la propria moglie separata e, quindi, la sussistenza di presupposto idoneo ad esonerarlo dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento impostogli all’atto dell’omologazione della separazione consensuale.

Né è di ostacolo, nel caso in esame, al riconoscimento del diritto di acceso la norma di principio di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, atteso che con il regolamento di esecuzione di detta norma, emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è stato disposto ( cfr. art. 8, comma 5, lettera d ) che, anche quando i documenti concernano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, finanziario, industriale e commerciale, “…deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere il loro stessi interessi giuridici…” .

Così pure la circostanza che, nella specie, l’acceso sia richiesto per documenti fiscali del controinteressato non può costituire impedimento ex se all’esercizio del relativo diritto poiché una corretta interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito parimenti dal già citato art. 24 della legge n. 241 del 1990, che sia conforme ad una lettura costituzionalmente orientata di tale divieto, non può non condurre al convincimento che l’inacccessibilità a tali specifici atti è limitata, temporaneamente, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario che è circostanza che, nella specie, non risulta sussistente ( cfr. sul principio, C.d.S., sez. IV^, n. 53 del 13 gennaio 2010 ).

Ad avviso diverso non può indurre, inoltre, il richiamo operato da controparte della norma dell’art. 210 del c.p.c., della quale, peraltro, si sarebbe già avvalso in sede civile l’avv. Baldi proprio per richiedere l’acquisizione iussu judicis delle dichiarazioni dei redditi in questione, in quanto la norma processuale anzidetta prevede la facoltà dell’ordine istruttorio ( “…può…” ), ma non anche la sua vincolatezza, con la conseguenza che permane fino all’eventuale accoglimento dell’istanza da parte del Giudice Civile il diritto dello stesso avv. Baldi ad accedere, nei modi di legge, alla documentazione utile per la tutela delle proprie ragioni.

Inoltre, ritiene il Collegio, diversamente dal Giudice di prima istanza, che sia irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto di accesso, la questione se sia determinante o meno a fini decisori di quel processo la questione della convivenza del terzo con la moglie separata del richiedente, in quanto la norma che regola detto diritto non collega il soddisfacimento di quest’ultimo alla soluzione nel merito delle vicende connesse, ma impone soltanto che l’accesso sia collegato ad un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di cura e tutela.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento del ricorso di prime cure, deve essere riconosciuto all’appellante avv. M B il diritto di accedere, nei modi legge, ai documenti richiesti con la propria istanza del 21 marzo 2001.

8. - Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la parziale novità delle questioni trattate.

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