Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-03-10, n. 201201213

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-03-10, n. 201201213
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201213
Data del deposito : 10 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03933/2010 AFFARE

Numero 01213/2012 e data 10/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 30 novembre 2011




NUMERO AFFARE

03933/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da D G contro la Provincia di Salerno e il Comune di Albanella per l’annullamento del decreto di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Albanella.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 9290 del 2 settembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere E T;


Premesso

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto l’8 luglio 2006, il signor D G ha chiesto l’annullamento: a) del decreto n. 59/2006 del 20 febbraio 2006 del Presidente della Provincia di Salerno, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 13 marzo 2006, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale (PRG) del Comune di Albanella;
b) della delibera n. 79 del 30 novembre 2005, con cui il Consiglio provinciale ha ritenuto che il PRG del Comune di Albanella fosse “ conformativo ” ai rilievi regionali formulati con il decreto del presidente della Regione Campania n. 176 del 21 marzo 2005;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, della deliberazione del consiglio comunale di Albanella n. 10 del 15 luglio 2005, concernente l’adeguamento del PRG ai rilievi della Provincia e della Regione.

Premette in fatto il ricorrente di essere proprietario di un appezzamento di terreno nel Comune di Albanella, contrada Vallecentanni, contraddistinto al foglio 112, part. 111 (2.470 mq) e part. 112 (2.887 mq.), classificato nell’impugnato PRG come zona “ E2 – vigneti, oliveti, seminativo asciutto, seminativo arborato asciutto, castagneti, noccioleti ”.

Con il primo motivo deduce violazione del decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 176/2005, del punto 5 del Titolo II dell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e dell’art. 45 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione.

In particolare, lamenta che il Consiglio comunale con la delibera n. 10 del 15 luglio 2005 avrebbe recepito soltanto in parte i rilievi espressi dalla Provincia e dalla Regione sul PRG adottato;
che il Comune di Albanella non ha pubblicato nuovamente il PRG per consentire ai cittadini la presentazione di osservazioni in ragione delle numerose modifiche comunque apportate, tra le quali la non applicabilità del metodo perequativo originariamente previsto, con ciò eludendo la prescrizione della Regione di procedere a nuova pubblicazione dello strumento di governo del territorio.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del punto 1.8 del Titolo II dell’allegato alla legge regionale n. 14 del 1982, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In proposito sostiene, con l’ausilio di una consulenza di parte, che le particelle di proprietà sono da classificarsi tra le aree seminative irrigue, in quanto poste in zona pianeggiante, irrigata e molto produttiva;
che, nel settembre del 2004, il Consorzio di bonifica di Paestum ha disposto l’asservimento di 72 mq. di dette aree dei suoli di proprietà per lavori di ristrutturazione ed estensione della rete irrigua;
che la classificazione invocata, rispetto a quella prevista dal PRG, gli consentirebbe un indice di fabbricabilità maggiore (da 0,03 a 0,005) ai sensi dell’art. 26 delle norme tecniche di attuazione, oltre ad altri benefici.

In ragione di quest’ultima doglianza, l’interessato chiede in conclusione la riclassificazione dei suoli di proprietà come zona E3 - agricolo seminativo irriguo.

L’Amministrazione riferente respinge formalmente le censure e si esprime per la reiezione del gravame.

Considerato

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, va considerato innanzitutto che il ricorrente non fornisce alcun riscontro circa il lamentato scostamento del piano regolatore approvato rispetto al piano regolatore adottato.

In generale, si osserva che l'accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale delle modifiche formulate dall'Autorità cui compete l'approvazione del piano regolatore (nella specie, la Provincia) non comporta l'inizio di una nuova procedura né richiede la rinnovazione delle formalità connesse all'atto di adozione, essendo contrario ai principi di economia dei mezzi giuridici la regressione dell'iter di formazione dello strumento urbanistico ad una fase sub procedimentale ormai esaurita, se già emerga dagli atti successivi una convergente volontà delle Autorità competenti ad adottare e ad approvare il piano.

Nella Regione Campania, in particolare, l'art. 4 ultimo comma Titolo II allegato alla legge regionale 20 marzo 1982 n. 14, nella parte in cui prevede la restituzione del piano regolatore al Comune qualora si rilevi l'esigenza di sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale e distributivo, riguarda i casi in cui le modifiche proposte siano di tale portata da comportare non solo una innovazione ma, in senso più radicale, un mutamento delle caratteristiche essenziali e dei criteri d'impostazione del piano stesso, tant'è che la restituzione al Comune è prevista non tanto per rinnovare l'adempimento delle formalità di adozione, quanto piuttosto per procedere alla rielaborazione del piano stesso;
pertanto, tale situazione non ricorre, come nel caso di specie, allorché le osservazioni formulate dall'Amministrazione, cui compete l'approvazione del piano, riguardano elementi che non stravolgono la sostanza del piano, ivi compresa la prescrizione di eliminare dal piano il ricorso all’istituto della perequazione, trattandosi di gravame a carico dei proprietari introdotto nell’ordinamento regionale dalla l. r. n. 16 del 2004 e non applicabile ai PRG adottati (ed è il caso in esame) anteriormente all’entrata in vigore di detta legge.

Circa la dedotta violazione del punto 5 del Titolo II allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, a prescindere dalla intervenuta abrogazione ai sensi dell’art. 49, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 16. la norma stabiliva che la mancanza di controdeduzioni entro 90 giorni da parte dei Comuni avrebbe avuto per effetto la modifica del piano in conformità alle osservazioni della Regione, circostanza verificatasi nella fattispecie e puntualmente evidenziata negli atti degli organi regionali.

Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente lamenta la zonizzazione del terreno di proprietà, viene in evidenza che è precluso al giudice amministrativo entrare nel merito delle scelte operate dall'Amministrazione, sottratte alla sua cognizione in quanto attinenti alla sfera della discrezionalità amministrativa, a meno che le stesse non risultino irragionevoli o viziate per travisamento dei fatti, entrambi profili che non emergono dalle argomentazioni in ricorso, né dalla consulenza di parte.

Circa, infine, la dedotta lesività dell’art. 26 delle norme attuative, in tema di indici di edificabilità, si tratta di doglianza attinente a disposizione applicativa dello strumento pianificatorio, impugnabile soltanto in presenza di un atto o provvedimento i cui effetti ricadano direttamente nella sfera di interesse del ricorrente.

Per completezza di esame, va rilevata ancora l’inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto alla riclassificazione del sito in questione, essendo il ricorso straordinario rimedio che può avere come effetto la sola caducazione di atti amministrativi definitivi che presentino vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per le considerazioni espresse, il ricorso in parola deve essere respinto.

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