Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-22, n. 202403595
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 03595/2024REG.PROV.COLL.
N. 05834/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2022, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Serra, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EL DI Soc. Coop. Cons. di Garanzia DI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 316;
nei confronti
Consorzio DI Fin Sardegna S.C., Coop. di Garanzia degli Artigiani e Pmi, Cofinsarda Soc. Coop. in Liquidazione, Artigianfidi Soc. Coop., Fidarti Soc. Coop., C.G.F. Artigiani S.C. incorporata per fusione in Soc Coop di Garanzia Collettiva dei DI Piccole Medie Imprese, Finart Soc. Coop., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00852/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL DI Soc. Coop. Cons. di Garanzia DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Massimo Santini e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su benefici finanziari regionali disposti in favore di diversi consorzi DI che sono, a loro volta, deputati a garantire prestiti in favore delle PMI e delle imprese artigianali.
La EL DI veniva esclusa dai suddetti benefici in quanto il c.d. “fondo rischi”, secondo quanto riportato nel bilancio approvato per gli anni in questione (2012 e 2013), sarebbe stato inferiore rispetto a quello normativamente stabilito (206 mila euro invece di 500 mila). Il “fondo rischi” serve infatti ad assicurare che gli stessi consorzi fidi possano riuscire a mantenere gli impegni assunti mediante rilascio di garanzie fideiussorie in favore delle piccole medie imprese e delle imprese artigianali che chiedono prestiti di natura finanziaria.
2. Il provvedimento di esclusione veniva gravato dinanzi al TAR Sardegna. La EL DI faceva presente in quella sede che, al di là di quanto iscritto in bilancio, esistevano comunque dei conti correnti vincolati che, nel complesso, garantivano il superamento del minimo richiesto dalla normativa regionale. Il TAR Sardegna, dopo avere nominato apposito CTU, riteneva di accogliere la tesi di parte ricorrente in quanto il regolamento regionale di cui alla delibera di giunta n. 17 del 2014 prevede soltanto la dichiarazione da parte di istituti di credito, circa la complessiva capienza di tale fondo, e non anche la evidenziazione di tali somme tra le poste di bilancio.
3. La sentenza formava oggetto di appello, da parte dell’amministrazione regionale, per i motivi di seguito indicati:
3.1. Error in iudicando nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale di riferimento laddove questa imporrebbe la iscrizione di tali poste di bilancio (fondo rischi) in apposite voce dello stato patrimoniale;
3.2. Error in iudicando nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che l’obiettivo della normativa regionale sarebbe quello di “premiare” i consorzi che si sottopongono a processi di fusione. Ciò per assicurare migliori garanzie di tenuta finanziaria.
4. Si costituiva in giudizio EL DI per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate