Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-04-23, n. 201201955

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-04-23, n. 201201955
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201955
Data del deposito : 23 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04482/2009 AFFARE

Numero 01955/2012 e data 23/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011




NUMERO AFFARE

04482/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società “INVESTEX s.p.a.”, in persona del legale rappresentante in carica dott. P B, per l’annullamento del decreto del Comune di Vaiano riguardante l’autorizzazione alla “Consiag s.p.a.” alla occupazione di urgenza di terreni per la realizzazione di una pista ciclopedonale e la posa in opera di acquedotto, nonché di altri atti.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0012032 del 22 ottobre 2009, pervenuta il successivo 10 novembre, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;


premesso.

La società “INVESTEX s.p.a.” è proprietaria di alcuni terreni situati nel Comune di Vaiano (PO).

In data 1 ottobre 1998 la provincia di Prato, il Comune di Vaiano e la CONSIAG (Consorzio Acqua e Gas di Prato) s.p.a. raggiungevano un accordo per la realizzazione di una pista ciclopedonale e la posa in opera di un acquedotto comportanti l’esproprio di alcune aree tra le quali anche quelle di proprietà della INVESTEX s.p.a..

A tal fine, il Comune di Vaiano, con delibera n. 86 del 9 dicembre 2002, approvava apposita variante. Tenuto conto della necessità di dichiarare la pubblica utilità, la necessità e l’urgenza dell’opera, il Comune di Vaiano, con nota reg. 235, pubblicava all’albo pretorio (dal 2 settembre al 17 settembre 2002) l’avvio del procedimento espropriativo ex artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente, con delibera n. 10 del 22 gennaio 2003 (pubblicata all’albo pretorio a decorrere dal 4 febbraio 2003), la giunta comunale di Vaiano approvava il progetto esecutivo dei lavori, approvato altresì dal Comune di Prato con delibera n. 46 del 2003.

In data 2 aprile 2003, con decreto n. 1/A2, il Comune di Vaiano autorizzava la “CONSIAG s.p.a.” a procedere all’occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera e tale società ne faceva comunicazione alla INVESTEX con nota del 29 aprile 2003.

Avverso il detto decreto - unitamente al provvedimento del direttore della CONSIAG s.p.a. n. 3 del 10 gennaio 2003, di approvazione del progetto esecutivo per i lavori, nonché alla delibera della giunta comunale di Vaiano n. 10 del 22 gennaio 2003 e alla delibera della giunta comunale di Prato n. 46 del 29 gennaio 2003, di approvazione del progetto per la realizzazione dei lavori – la INVESTEX s.p.a. propone ricorso straordinario al Capo dello Stato chiedendone l’annullamento.

Lamenta la ricorrente violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, delle norme e principi in materia di espropriazione, del D.M. n. 557 del 1999 e dell’art. 16 della legge n. 109 del 1994, nonché eccesso di potere sotto vari profili.

In sintesi, le doglianze della ricorrente concernono la mancata notifica dell’avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione di urgenza, la mancata notifica dell’avviso di deposito ex art. 10 della legge n. 865 del 1971, la carenza dei prescritti strumenti di pianificazione della rete ciclabile comunale e della redazione del relativo progetto definitivo.

Poiché, tenuto conto di elementi sopravvenuti, il Comune di Vaiano, con delibera n. 19 del 22 febbraio 2008, ha approvato la proroga dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo di cui al citato decreto n. 1/A2 in data 2 aprile 2003, con motivi aggiunti la ricorrente impugna tale delibera - unitamente alla comunicazione di Publiacqua s.p.a. n. 1119 del 17 ottobre 2007, di richiesta di proroga dei termini dell’iter espropriativo di cui al progetto - lamentandone, in sostanza, la mancata motivazione, il difetto dei presupposti e l’illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso.

Il Ministero, che ha acquisito le controdeduzioni del Comune di Prato, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti per difetto di interesse, non ha acquisito, benché sollecitato, il punto di vista del Comune di Vaiano, e nella propria relazione conclude per l’accoglimento del gravame.

Considerato

Preliminarmente va considerato che con la delibera n. 46 del 29 gennaio 2003, coinvolta nell’impugnativa in esame, il Comune di Prato ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e del finanziamento di spesa limitatamente a “quanto di competenza del Comune” medesimo, cioè per la parte dell’opera che interessa terreni siti in detto Comune.

Poiché i terreni della società ricorrente, quali risultano censiti al nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), si trovano esclusivamente nel Comune di Vaiano, che costituisce “ente espropriante”, emerge la carenza di interesse all’impugnativa della delibera del Comune di Prato, avverso la quale non è peraltro proposta alcuna specifica censura di illegittimità ed alla quale non consegue alcun provvedimento ablativo posto in essere da tale Amministrazione comunale.

Per quanto concerne i provvedimenti emessi dal Comune di Vaiano, fondata appare la doglianza concernente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Dagli atti allegati risulta che l’ente locale, prima della dichiarazione di pubblica utilità e dell’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, non ha proceduto ad alcuna comunicazione individuale dell’avvio del procedimento espropriativo, ricorrendo solo alla pubblicità di cui all’art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Per costante giurisprudenza, l’atto con il quale viene dichiarata (anche implicitamente) la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera richiede indefettibilmente che sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (per tutte, Cons. St., Ad. Pl., 14 gennaio 2000, n. 2).

Tuttavia, resta consentito all’amministrazione di avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, ma solo nei casi in cui quest’ultima in ragione del numero dei destinatari o della numerosità di frazionamenti, determinerebbe adempimenti eccessivamente gravosi con possibile blocco delle procedure.

Nel caso in esame, dal decreto del Comune di Vaiano n. 1/A del 2 aprile 2003, emerge che i soggetti espropriandi sono solo venticinque, e che pertanto non è rilevabile alcuna effettiva necessità del ricorso ad una forma generale di pubblicità che, peraltro, se esistente, avrebbe dovuto essere esplicitata negli atti comunali.

Tali assorbenti considerazioni rendono superfluo l’esame delle ulteriori doglianze proposte nel ricorso che, pertanto, deve essere accolto.

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