Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-08-28, n. 202401127

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-08-28, n. 202401127
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401127
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="6213ad1e-bf6a-5792-8b20-becb7a5c3826" href="/decisions/itcshr4gux2xj9sejtw">N. 00084/2023</a> AFFARE

Numero 01127/2024 e data 28/08/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024


NUMERO AFFARE 00084/2023

OGGETTO:

Ministero delle imprese e del made in Italy.


Schema di decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia recante “Determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1994 in data 25 gennaio 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 205/2023, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2023;

Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere V V.


Premesso.

Con nota in data 25 luglio 2024, prot. n. 15834, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha trasmesso, al fine di acquisire il parere definitivo di questo Consesso, lo schema di regolamento in oggetto unitamente alla documentazione di seguito specificata, facendo presente che, al fine di dare riscontro ai rilievi formulati da questo Consesso con parere interlocutorio n. 205/2023 (in epigrafe richiamato), “si è provveduto ad espletare gli opportuni approfondimenti istruttori in esito ai quali sono state apportate le modifiche allo schema di decreto in oggetto e alle relazioni a corredo”.

Con la stessa nota, sono state trasmesse le note:

i) prot. n. 6270 del 20 giugno 2024, con la quale il Ministero della giustizia ha espresso il formale concerto (a firma, d’ordine del Ministro, del Capo dell’Ufficio legislativo);

ii) prot. n. 152164 del 19 giugno 2024, con la quale l’IVASS attesta di non avere osservazioni sul testo trasmesso;

iii) prot. n. 31849 del 16 luglio 2024 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze ha restituito, bollinati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, lo schema di regolamento e le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria allegati alla richiesta di parere.

Risultano altresì versati in atti:

1) la relazione con autorizzazione alla richiesta di parere a firma del Ministro delle imprese e del made in Italy;

2) le altre relazioni a corredo (la relazione AIR e la relazione di analisi tecnico-normativa - ATN);

3) l’originaria proposta dell’IVASS del 5 agosto 2019.

A seguito del parere interlocutorio, l’Amministrazione riferisce che: a) sono state avviate le necessarie interlocuzioni con il Ministero concertante e l’Istituto di vigilanza, cui sono stati richiesti appositi contributi, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alle richieste formulate da questo Consesso; b) è stato istituito un apposito tavolo tecnico di confronto con le Amministrazioni coinvolte in esito al quale è stato predisposto lo schema di decreto in esame.

Considerato.

Preliminarmente, con riferimento al parere interlocutorio cui il presente schema regolamentare presta adempimento, il Collegio osserva quanto segue.

1. La Sezione, al punto 1. del parere interlocutorio, nel constatare che la norma primaria volta ad istituire l’Arbitro assicurativo è in vigore, senza sostanziali modificazioni, dal 2018, ha evidenziato che dalle relazioni allegate allo schema non si dà conto delle ragioni del ritardo nel darvi attuazione. La Sezione ha pertanto ritenuto utile che la relazione illustrativa fornisse elementi informativi sul punto, anche con riferimento ai preesistenti rimedi di Alternative Dispute Resolution (ADR), diversi rispetto all’istituzione dell’Arbitro assicurativo, nonché per eventuali analoghi strumenti, in ipotesi, già introdotti in via di prassi, o sperimentale, presso l’IVASS.

1.1. Orbene, questo Consesso prende atto di quanto riferito nella nuova relazione illustrativa circa le scelte operate dall’Amministrazione con riguardo all’ iter seguito per l’adozione del regolamento in esame, con particolare riferimento al numero di attori coinvolti, procedure normative e connessi passaggi propedeutici e conseguenziali, evidenziando i vantaggi derivanti da tale opzione.

Con riferimento alle altre informazioni riportate nella relazione illustrativa, riguardanti in particolare i preesistenti rimedi di Alternative Dispute Resolution , diversi rispetto all’istituzione dell’Arbitro assicurativo, nel prendere atto di quanto riferito a proposito della mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) e della negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti), questo Consesso, avuto riguardo ai dati riportati sui reclami presentati all’IVASS, concorda con quanto affermato dallo stesso Istituto, nel senso che essi rappresentano una base di partenza, seppur orientativa, per stimare i futuri ricorsi all’Arbitro assicurativo.

2. Al punto 2. del parere interlocutorio è stato rilevato che, fra gli atti trasmessi per l’istruttoria di rito, non figuravano: i) l’originaria proposta dell’IVASS, prescritta dalla norma primaria; ii) la documentazione illustrativa, che si è presunto la corredasse, con ciò privando la Sezione di elementi informativi essenziali ai fini della espressione del parere sul merito dello schema ex informata conscentia.

2.1. Sul punto sopra riportato la Sezione prende atto di quanto riferito dall’Amministrazione a proposito della circostanza che alla proposta dell’IVASS, trasmessa all’Amministrazione il 5 agosto 2019 (ed allegata in sede del presente adempimento), ha fatto seguito un confronto tra l’Istituto di vigilanza, che ha portato ad una prima concertazione con il Ministero della giustizia e ad una successiva consultazione informale e ristretta degli stakeholder coinvolti sulla nuova bozza di decreto cui è seguita una concertazione finale con il Ministero della giustizia nel dicembre 2022. Si prende altresì atto che l’IVASS con la nota prot. n. 152164 del 19 giugno 2024, in premessa richiamata, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul testo regolamentare all’esame dell’odierna Adunanza di Sezione.

2.2. Visto, poi, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla data in cui è stato formulato il parere interlocutorio e considerato che il testo oggi all’esame risulta modificato anche in maniera sostanziale all’esito degli approfondimenti svolti dal “tavolo tecnico” la Sezione ritiene di potersi esprimere sullo schema in esame avendo a disposizione tutti gli elementi necessari.

3. Al punto 3. delle osservazioni contenute nel parere interlocutorio, la Sezione ha rilevato la carenza, nella documentazione trasmessa, di elementi volti a corroborare le asserzioni contenute nella relazione AIR laddove si evidenzia che fra gli “Obiettivi generali e specifici” perseguiti, che l’istituzione dell’Arbitro assicurativo “produrrà importanti effetti deflattivi del contenzioso sia giudiziario che extragiudiziario e dei relativi costi, con notevoli benefici per i consumatori oltre che per gli stessi operatori del settore (imprese e intermediari), considerato l'elevato livello di conflittualità tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e il peso delle relative controversie sul contenzioso giudiziario”.

3.1. In riscontro, la relazione illustrativa rinvia al contenuto dell’AIR, precisando che, su un piano generale, “lo schema di decreto in oggetto discende direttamente dalla disciplina unionale, per cui si presume che il legislatore europeo abbia ritenuto di istituire un sistema alternativo di risoluzione delle controversie quale strumento che è di per sé idoneo, in quanto deflattivo del contenzioso giudiziale, ad apportare efficienza ed effettività di tutela.”.

3.2. L’Amministrazione riferisce anche di aver integrato l’AIR con elementi di dettaglio rispetto alle specifiche richieste di questa Sezione ritenendo adeguati gli elementi forniti dall’Istituto di vigilanza, per quanto di competenza, elaborati sulla base di rilevazioni effettuate sul contenzioso nei settori RC auto ed RC sanitaria, in relazione:

a) “all’analisi quantitativa della dinamica ‘storica’ del contenzioso prodottosi fino ad oggi nelle materie (individuabili per settori) che verrebbero attribuite alla competenza dell’Arbitro assicurativo”. In proposito l’Amministrazione riferisce della significativa conflittualità nel settore dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti per controversie concernenti la liquidazione dei sinistri, l’attribuzione delle responsabilità, la quantificazione del danno ovvero il rifiuto da parte delle imprese a concedere l’accesso agli atti del fascicolo del sinistro trattato, nonché, quanto al settore della r.c. sanitaria, la caratterizzazione del forte ricorso alla giustizia civile, contrassegnata da procedimenti di lunga durata;

b) “alla sua ripartizione, attuale e potenziale, fra i sistemi di risoluzione delle controversie, giudiziari e non, utilizzati fino ad oggi, indicando le eventuali criticità emergenti dall’esperienza a regime vigente (criticità il cui rilievo pone oggettivamente dei riferimenti per determinare realisticamente gli obiettivi, ed i

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