Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-07, n. 201803432

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-07, n. 201803432
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803432
Data del deposito : 7 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2018

N. 03432/2018REG.PROV.COLL.

N. 07349/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2014, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero del Corpo Forestale dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio Presso Min. Politiche Agricole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.le Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00238/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero Politiche Agricole;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati Luigi Nilo su delega di D I e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. P premette:

*) di esser stato inquadrato, ai sensi della legge 11.7.1980, n. 312, "Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato", nel profilo professionale n. 203 (Capo tecnico) nella settima qualifica funzionale del Corpo Forestale dello Stato a far tempo dal 16.11.1978;

*) di aver richiesto, in data 20.3.1991, l’inquadramento nel diverso profilo professionale n. 249 (Collaboratore Agrario) della medesima settima q.f., sull’asserito presupposto di aver continuativamente svolto, dal suo ingresso nel Corpo Forestale dello Stato in poi, le mansioni prevalenti riconducibili a tale figura professionale;

*) la "Commissione Paritetica di inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali", in data 10.2.1998 aveva tuttavia espresso " parere contrario all'inquadramento nel profilo professionale così come richiesto nella domanda sopra specificata, in quanto le mansioni svolte sono contenute nel profilo professionale di inquadramento ";

*) tale parere era stato quindi successivamente confermato dal Ministero per le Politiche Agricole — Corpo Forestale dello Stato, con nota 18.9.1998, prot. n. 318/89;

*) anche il successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica diretto avverso il suindicato provvedimento era stato respinto in data 10.12.1999, su conforme parere del Consiglio di Stato, sez. II del 16.6.1999, con cui si era evidenziato che " il parere espresso dalla detta Commissione costituisce un giudizio tecnico-discrezionale, come tale non censurabile nel merito in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica … ".

*) a seguito di un’ulteriore nuova istanza del 29.6.2002 il dipendente chiedeva il riesame dell'istruttoria relativa alla richiesta di corretto inquadramento, evidenziando ancora una volta come le mansioni effettivamente svolte, e documentate, si sarebbero diversificate da quelle della declaratoria di profilo professionale attribuito (203 — Capo Tecnico VII livello Funzionale) e che invece sarebbero state riscontrabili nel profilo richiesto (249 — Collaboratore Agrario VII Livello Funzionale) nei punti 4-8-9;

*) in data 14.6.2010 una nuova Commissione ha verificato “… l'effettivo espletamento delle mansioni, si ritiene idonea la seguente riferibile al passaggio nel profilo professionale richiesto e ad attività svolte nell'ambito delle articolazioni del settore agrario – forestale ;

- Progettazione n. 211 del 23.04.1980, n. 221 dell'11.11.1980, del 01.10.1985, del 13.03.1986, n. 143 del 14.03.1986, n. 152 e 153 del 12.09.1986. La documentazione è riconducibile al punto 4 del profilo professionale richiesto ed avallata dalla dichiarazione del 23.09.1991 a firma del Coordinatore provinciale dr. F;

- Preposto ad unità organica di controllo del settore agrario - forestale incarico n. 3317 del 12.09.1979;
verbale n. 26 del 21.12.1982, n. 1 del 14.02.1983 e n. 3 del 28.02.1983. La documentazione è riconducibile al punto 1 del profilo professionale richiesto;

- Incarico di coordinamento per interventi di protezione civile: nota n. 2368 del 07.06.1982, n. 2649 del 28.06.1982 e n. 4981 del 15.11.1982. La documentazione è riconducibile al punto 9 del profilo professionale richiesto;

*) con decreto 14.12.2010, prot. n. 194 (doc. n. 12), il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Corpo Forestale dello Stato, ha disposto di inquadrare il sig. P " nel profilo professionale n. 249 collaboratore agrario (...), con contestuale cessazione dall'ordine organico del profilo professionale n. 203 — capo tecnico (...), e con conseguente annullamento dell'inquadramento giuridico — economico nella qualifica di perito capo del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato (...), e dell'inquadramento nel profilo professionale di perito capo geometra (...) ".

*) in conseguenza, il Ministero delle Politiche Agricole ha quindi decretato di inquadrare l'appellante " dal 15.3.2001 (...), nella qualifica di commissario Capo Forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato — profilo professionale agrario forestale (...)";

*) tuttavia l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.P.A.A.F. in data 13.1.2011 ha rifiutato la registrazione;

*) con provvedimento del 17.1.2011, prot. n. 164, il Corpo Forestale dello Stato ha quindi comunicato al ricorrente che:

"… l'Ufficio centrale del bilancio ha restituito a questa Amministrazione, non registrato, il decreto del 14.12.2010 di inquadramento della S.V. ... nel profilo professionale n. 249 — collaboratore agrario — ... a decorrere dal 26.3.91, data ultima entro la quale si sarebbe dovuto completare il quinquennio di svolgimento delle mansioni, richiesto per l'inquadramento. Detta data è stata individuata stante l'impossibilità di stabilire con esattezza, in base alla documentazione in atti il giorno successivo al completamento del quinquennio di svolgimento delle mansioni a decorrere dal quale effettuare l'inquadramento nel profilo professionale richiesto, come prescritto dalla normativa di riferimento. ... lo svolgimento delle mansioni deve essere documentato da provvedimenti formali dell'Amministrazione aventi data certa (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettere di incarico dell'autorità competente). Pertanto, in carenza di documentazione attestante in modo inequivocabile il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto non si può procedere all’inquadramento della S.V. ex — art. 4, nono comma, della legge n. 312/80 e l’istanza di riesame prodotta dalla S.V. in data 1 luglio 2002 non può trovare accoglimento".

Con il presente gravame l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del TAR, con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento:

-- del provvedimento finale del 17.1.2011 dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato in base al quale, " in carenza di documentazione attestante in modo inequivocabile il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto non si può procedere all'inquadramento della S.V. ex —art. 4, nono comma, della legge n. 312/80 e l'istanza di riesame prodotta dalla S.V. in data 1 luglio 2002 non può trovare accoglimento ";

-- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi comprese:

- la successiva nota del 25.2.2011, prot. n. 230/U, mediante la quale è stato nuovamente confermato il non accoglimento dell'istanza di riesame;
nonché

- la supposta nota del Ministero dell'economia e delle finanze — Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 17.1.2011, prot. n. 1300.

L’appello, sul presupposto delle mansioni di "collaboratore agrario" che sarebbero state svolte dall’interessato, è affidato alla violazione dell’art. 4, legge 11.7.1980, n. 312 e dell’art. 3, legge 7.8.1990, n. 241;
nonché all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. In conseguenza l’appellante chiede la condanna del Ministero:

-- all’adozione di tutto quanto necessario ad inquadrare il sig. P, ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n. 312/1980, nella VII qualifica, profilo professionale n. 249 ("Collaboratore Agrario"), a far data dal 1 gennaio 1984;
o in via subordinata dal 1 gennaio 1986;
ovvero in ulteriore subordine dal 26 marzo 1991, e poi ad inquadrare il sig. P, a far data dal 15.32001, in applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 22, comma 1, lett. b) del D.lgs. 3.4.2001, n. 155, nella qualifica di commissario forestale capo del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato — profilo professionale agrario forestale;

-- al pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, oltre agli importi relativi all'indennità pensionabile, all'assegno funzionale ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva con rivalutazione monetaria e interessi legali determinati da ogni rateo differenziale dovuto, dalla data che risulterà di corretto inquadramento al soddisfo.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato confutando le argomentazioni dell’appellante e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n.238 del 5.2.2014 del TAR Toscana, nella parte in cui non ha proprio preso in considerazione l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive, ai sensi dell'art.2948 n. 4 c.c. dei diritti di credito azionati nel quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso, avvenuta il 24.3.2011, per cui nulla sarebbe dovuto per il periodo antecedente al 24.3.2006 (richiama: Cons. Stato Sez.VI27-07-2011 n.4495).

Con memoria per la discussione l’appellante ha ulteriormente ripetuto ed insistito nelle proprie argomentazioni e conclusioni.

Uditi all’Udienza pubblica di discussione i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.§. Può innanzitutto prescindersi dall’esame dell’unico motivo dell’appello incidentale della Difesa Erariale avverso l’impugnata sentenza, nella parte in cui reitera, perché non delibata, l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'amministrazione, in relazione all’infondatezza nel merito del gravame.

2.§. Sempre in via preliminare si deve osservare che, in violazione dell’art. 3 secondo comma del c.p.a., l’appellante ripete più volte, sotto le medesime angolazioni, un motivo sostanzialmente unico che appare comunque utile esaminarle partitamente.

Tuttavia, dato che l’appellante ripete le medesime argomentazioni in più punti, la confutazione di profili identici si deve intendere estesa anche a tutte le altre ulteriori relative riproposizioni per evidenti economia espositiva.

2.§.

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