Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-21, n. 200908510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-21, n. 200908510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200908510
Data del deposito : 21 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09756/2001 REG.RIC.

N. 08510/2009 REG.DEC.

N. 09756/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9756 del 2001, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno;

contro

R C, B A, F G, A G;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione IV n. 02144/2000, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2009 il dott. Goffredo Zaccardi e udito per l’ Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La decisione appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli attuali appellati per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota del 27 luglio 1995 n. 2088/S/DES/ 3881del Ministero di Grazia e Giustizia , Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari penali, con cui è stata respinta la domanda che gli appellati avevano proposto per il riconoscimento del diritto alla percezione della indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 22 giugno 1988 per il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

In fatto va precisato che gli attuali appellati , due appartenenti all’Arma dei carabinieri e due alla Polizia di Stato, hanno prestato servizio per i periodi documentati in atti con funzioni di collaborazione con il Procuratore capo e con sostituti procuratori in servizio presso la Procura suddetta.

Il giudice di primo grado ha ritenuto ,essenzialmente , che le norme che prevedono l’indennità ( c.d. giudiziaria) in questione ne consentissero l’ attribuzione a tutto il personale , sia civile che militare, in servizio presso uffici giudiziari in una qualsiasi posizione ( fuori ruolo , comando ,distacco o assegnazione) .

La tesi non resiste alle censure svolte nell’atto di appello con cui la difesa dello Stato ha fatto presente che l’attività del personale dei Corpi di Polizia che riveste la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che viene assegnato alle sezioni istituite presso gli uffici giudiziari in applicazione dell’articolo 58 del c . p . p . non è di natura amministrativa e, quindi, non è riferibile a funzioni di assistenza al giudice assimilabili a quelle svolte dal personale di cancelleria o segreteria degli uffici giudiziari ed , inoltre, che l’articolo 3, comma 63, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 esclude il cumulo dell’indennità in parola con altre indennità , compensi od emolumenti già corrisposti agli interessati dall’Amministrazione di provenienza ( nel caso di specie la indennità per servizio di istituto corrisposta a tutto il personale dei Corpi di Polizia in base alle disposizioni di cui all’articolo 43 della legge n. 121 del 1 aprile 1981).

Questo orientamento è stato seguito con indirizzo giurisprudenziale al quale ritiene il Collegio di uniformarsi ( vedi Consiglio di Stato sezione quarta n. 3738 del 5 luglio 2000, 20 novembre 2000 n. 6162 e 21 agosto 2006 n. 4845) che si fonda sul presupposto della spettanza dell’indennità giudiziaria al solo personale che espleta funzioni di collaborazione con organi giudiziari e che non fruisca di altro trattamento similare da parte dell’Amministrazione di provenienza e per il quale, quindi, non operi il divieto di cumulo sancito dall’articolo 3 , comma 63 , della legge n. 537 del 1993.

Nel caso in esame l’attività svolta dagli appellati appare , oggettivamente , riferibile ai compiti ad essi spettanti quali agenti di polizia giudiziaria sia pure nelle modalità di collaborazione diretta con magistrati con funzioni di Pubblico Ministero e , quindi, in funzione strumentale rispetto all’attività svolta da questi ultimi.

Né sono stati forniti in questa sede elementi di fatto tali da indurre il Collegio a ritenere che l’attività svolta dagli appellati esulasse dai compiti propri degli agenti di polizia giudiziaria.

Non può , invece, condividersi perché riguarda una fattispecie diversa in concreto , il difforme orientamento assunto dalla sezione con riguardo al cumulo della indennità spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia con quella spettante in caso di comando presso Presidenza del Consiglio dei Ministri con alcune decisioni ( vedi tra le altre, n.3385 del 7 luglio 2008), fattispecie che trova una disciplina speciale nella legge n. 400 del 23 agosto 1988 ( articolo 32 ) sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’ articolo 8 della legge n. 455 dell’otto agosto 1985 .

Non resta , pertanto al Collegio che accogliere l’appello dell’Amministrazione con riforma della sentenza di primo grado .

Le spese del doppio grado sono compensate in relazione alla oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali cui si è fatto cenno.

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