Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2023-05-08, n. 202304616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2023-05-08, n. 202304616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304616
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 04616/2023REG.PROV.COLL.

N. 03026/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3026 del 2023, proposto da I B, rappresentata e difesa dall’Avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza n. 1538 del 30 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado proposta dall’odierna appellante, I B, contro il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0029882 del 6 dicembre 2021, con il quale si stabilisce che non è possibile riconoscere all’istante la qualifica professionale di docente, se non documentata, attraverso il richiesto attestato di competenza (ACREDITACION) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente), di essere già abilitata all’insegnamento in Spagna.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante l’Avvocato Michele Bonetti per delega dell’Avvocato P M e per il Ministero dell’Istruzione l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


1. L’odierna appellante, la dott.ssa B Immacolata, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II ”, in data 4 giugno 2019 ha conseguito in Spagna, presso l’Universidad Cardenal Herrera – CEU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion di Centro de Castellon , il “ Curso Superior de Especializazion in Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” – Corso di Specializzazione Superiore in Attenzione ai Bisogni Specifici di Sostegno Educativo, corso post-universitario di certificazione delle competenze per la professione di docente di sostegno.

1.1. Conseguentemente, l’appellante, dopo aver ottenuto la c.d. ‘ Certificacion academica ’ e, cioè, il documento rilasciato dall’Università spagnola presso la quale ha conseguito il suddetto titolo di specializzazione, che ha certificato il diritto della stessa alla qualifica di docente di sostegno, ha avviato l’iter procedimentale per ottenere in Italia il riconoscimento anche del predetto titolo di specializzazione per il sostegno.

1.2. In data 29 luglio 2020, ella ha inoltrato domanda di riconoscimento del suddetto titolo, conseguito all’estero, tramite la piattaforma online “ Riconoscimento Professione Docente ” predisposta dal Ministero italiano.

1.3. Avendo già inoltrato la domanda di riconoscimento del titolo, l’appellante ha presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020, al quale è stata ammessa con riserva in forza della previsione di cui all’art. 3, punto 4 del bando, che ha consentito, appunto, l’ammissione con riserva di coloro che, in possesso del titolo estero, avessero presentato la relativa domanda di riconoscimento del titolo entro il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, fissata al 31 luglio 2020.

1.4. L’appellante, ha superato il suddetto concorso, risultandone vincitrice.

1.5. Ella inoltre, sempre nel luglio del 2020, in attuazione dell’Ordinanza Ministeriale del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ha presentato anche istanza all’Ufficio scolastico regionale per la Campania - ATP di Napoli di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze, in quanto anche l’art. 7 al comma 4, punto e) ha previsto la possibilità, per coloro che fossero ancora sprovvisti del riconoscimento richiesto in Italia, di presentare domanda, purché avessero presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento.

1.6. La dott.ssa B, quindi, è stata inserita nelle GPS di Napoli dell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso ADSS.

1.7. Successivamente, l’Ambito Territoriale di Napoli, ritenendola sprovvista del titolo di accesso sul sostegno, ha disposto il depennamento della dott.ssa B dalle predette graduatorie e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con l’IPIA “M. Niglio” di Frattamaggiore (NA).

2. Pertanto, l’appellante ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), e contrassegnato da R.G. n. 1958/2022 avverso il

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