Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-13, n. 201504735
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N. 04735/2015REG.PROV.COLL.
N. 08912/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2014, proposto da:
EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, S V e M M, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nicolò Porpora n. 16, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L e T T C, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo B, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;
- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo A, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità di Bacino per la Regione Puglia, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Enav Spa, Provincia di Foggia, Provincia di Foggia, Comune di Serracapriola, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, Acquedotto Pugliese Spa, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, Margherita Srl, Ncd Divisione Eolica Srl, Sorgenia Spa, Repano Wind Srl, E.ON Climate &Renewables Italia Srl, Wind Energy Project 2 Srl, Ing. Antonio Ruggeri in qualità di Commissario ad acta della Provincia di Foggia, Ciga - Aeroporto "M. De Berardi", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;
per la riforma
della sentenza non definitiva del T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, n. 719 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, in ordine al ricorso in primo grado n.r. n. 597/2012 e ai susseguenti ricorsi per motivi aggiunti, è stata dichiarata improcedibile l'originaria impugnativa di atti endoprocedimentali nonché, in parte, il primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla domanda di annullamento, nonché il secondo, terzo e sesto ricorso per motivi aggiunti, sono stati rigettati il quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, con riserva al definitivo delle spese del giudizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Torremaggiore e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. L S e uditi gli avv.ti V e B per EDP Renewables Italia S.r.l., gli avv.ti L e C per la Regione Puglia, l'avv. A per il Comune di Torremaggiore, l''avv. B per Terna S.p.A. e gli avvocati di Stato Elefante e G per il Ministero per i beni e le attività culturali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza originaria di 96 MW, poi ridotta a 64 MW, e nelle more e salva la decisione di un ricorso straordinario con ulteriore riduzione a 18 MW) da realizzare in agro di Serracapriola da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.
All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 1013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 3899 del 14 maggio 2013.
Con successiva determinazione dirigenziale regionale n. 225 dell'11 settembre 2013 è stata poi negata la proroga dell'efficacia della valutazione d'impatto ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 120 dell'11 marzo 2009.
La società, che con il ricorso in primo grado n.r. 597/2012 aveva già impugnato la determinazione n. 1261 del 14 febbraio 2012, relativa alla esigenza di rinnovazione della procedura di valutazione ambientale, con primi motivi aggiunti la confermativa determinazione n. 3684 del 7 maggio 2012, con secondi motivi aggiunti il verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2013, con terzi motivi altre note regionali interlocutorie, con quarti e quinti motivi aggiunti ha impugnato il suddetto diniego di autorizzazione unica e con sesti motivi aggiunti il diniego di proroga.
Con sentenza non definitiva n. 719 del 12 giugno 2014 il T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, ha dichiarato improcedibile l'impugnativa di atti endoprocedimentali di cui al ricorso originario, ai primi, secondi, terzi e sesti motivi aggiunti, limitatamente quanto ai primi motivi aggiunti alla domanda di annullamento e salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria, e ha rigettato i quarti e quinti motivi aggiunti.
Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, in specie quanto all'impugnativa del diniego di autorizzazione integrata e ai presupposti pareri negativi della Soprintendenza e dell'Ufficio Parchi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non essent" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In relazione al diniego di proroga dell'efficacia della V.I.A., e agli altri atti endoprocedimentali, il Tar ha dichiarato improcedibile l'impugnativa per carenza d'interesse, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria articolata coi primi motivi aggiunti.
2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 5 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:
In relazione alla reiezione dell'impugnativa del diniego, proposta con i quarti e quinti motivi aggiunti
1) Error in iudicando. Vzione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione e per contraddittorietà .
La Regione non avrebbe potuto e dovuto acquisire e utilizzare i due pareri richiamati a fondamento del diniego di autorizzazione unica, essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva sul progetto di parco eolico e le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, di cui alla determinazione del commissario ad acta n. 2735 del 4 settembre 2012.
Peraltro con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica, ponendosi in luce invece il travisamento degli atti istruttori procedimentali e degli stessi pareri anzidetti.
I due pareri inoltre sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi e in effetti si limitano a suggerire varianti migliorative, e non profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi insuperabili.
Il parere la Soprintendenza ha obliterato che a seguito della revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.
2) Error in iudicando. Vzione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 3 e 6 legge n. 241/1990, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, degli artt. 4 e 6 della l.r. n. 11/2001, dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e mancanza e/o erroneità di motivazione,contraddittorietà, sviamento. In via subordinata: illegittimità dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002, violazione dell'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., del canone ermeneutico della salvezza degli atti, dell'art.4 del d.P.R. n. 357/1997.
Il T.A.R. sembra aver omesso ogni pronuncia sulle doglianze specifiche relative al parere dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, rispetto al quale è stato dedotto e ribadito che il progetto di parco eolico e di connessione aveva già conseguito valutazione d'impatto e d'incidenza ambientale favorevole e non ha considerato quanto acclarato nel relativo provvedimento, che escludeva nella specie trattarsi di nuovo elettrodotto, come tale soggetto a interramento ai sensi dell'art. 19 del regolamento di gestione del sito, dovendosi inquadrare come modifica e risanamento della linea esistente, e peraltro essendo poco attuabile e incompatibile in linea tecnica l'interramento del cavidotto che comporterebbe attraversamento del fiume Fortore, dovendosi alternativamente concludere per l'illegittimità della suindicata prescrizione del regolamento di gestione.
3) Error in iudicando. Vzione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1 e 14 ss. della legge n. 241/1990, dell'art. 6 della l.r. n. 11/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione.
Si ribadisce che i pareri sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, quindi irritualmente, onde non potevano essere posti a fondamento del diniego, evidenziando come il T.A.R. abbia travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).
Si contesta che i due pareri potessero ex se risultare prevalenti rispetto agli altri, favorevoli, espressi in conferenza di servizi, perché non afferenti in realtà agli interessi "sensibili" ex art. 14 ter comma 5 della legge n. 241/1990 (tutela della salute, patrimonio artistico-storico, pubblica incolumità), attenendo invece, rispettivamente, a profili paesistici (Soprintendenza) e protezione di un S.I.C. (Ufficio parchi).
4) Error in iudicando. Vzione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt.