Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-01-05, n. 201100015
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100015
Data del deposito : 5 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00330/2009 REG.RIC.

N. 00015/2011 REG.SEN.

N. 00330/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2009, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Calo', U L, con domicilio eletto presso Maurizio Calo' in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
R M, R K;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. S B, C B, M C, L F, Renate Von Guggenberg, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00265/2008, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZIONE PER COSTRUZIONE GALLERIA ARTIFICIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Mattia su delega di Maurizio Calò e M C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa –Sezione Autonoma di Bolzano gli attuali appellanti, signori R A, M e K, agivano impugnando i provvedimenti riguardanti il decreto di stima del 14.11.2005 e il decreto di occupazione del 15.12.2005, emessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano, attinenti alla procedura di esproprio finalizzata alla costruzione di una galleria artificiale e a opere di difesa da valanghe in località “Unterthurn” sulla strada statale 622 di Solda.

I ricorrenti, odierni appellanti, comproprietari di un maso, di cui due particelle erano oggetto di esproprio e di occupazione, deducevano i vizi di violazione di legge e eccesso di potere sotto svariati profili.

In relazione al decreto di stima deducevano violazione dell’art. 7 L.P. 17/1993: 1) incompletezza della documentazione, motivazione insufficiente, mancanza del piano delle zone di pericolo fra la documentazione depositata in segreteria, mancanza di indicazioni nel decreto di stima dei dettagli del progetto dei lavori per i quali sono stati espropriati i terreni;
mancanza di un progetto e mancanza di valutazione di impatto ambientale;
2) illegittimità per violazione dell’art. 4 L.P. 10/1991 per mancanza di risposte rispetto alle osservazioni presentate dai ricorrenti nell’ottobre 2004, eccesso di potere, illogicità manifesta.

Avverso il decreto di occupazione venivano proposti i motivi di violazione di legge sotto vari profili, per omessa o insufficiente motivazione, mancanza di indicazioni nel decreto dei dettagli del progetto dei lavori per i quali sono stati espropriati i terreni, mancanza assoluta di un progetto, la mancanza di motivazione in relazione ai presupposti di urgenza.

Dopo la notifica del ricorso originario, gli uffici provinciali hanno provveduto alla modifica del progetto (come riporta anche l’appellata Provincia Autonoma di Bolzano a pagina 9 della sua memoria, sia pure senza specificare gli estremi degli atti approvativi), ritenendo di limitare gli impatti negativi.

In data 14 giugno 2008 i ricorrenti, odierni appellanti, hanno depositato nel giudizio di primo grado perizia tecnica di parte, dalla quale emergerebbe che non è da escludere un aumento della velocità della valanga dovuto al restringimento della sezione di deflusso.

Il giudice di primo grado, dopo esaminato le differenze sul criterio di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ha rigettato nel merito il ricorso, ritenendo infondati i dedotti vizi di mancanza del progetto, della mancanza di accedibilità ai progetti, di mancanza della valutazione di impatto ambientale, di difetto di motivazione;
è stato rigettato anche il motivo relativo alla illegittimità della disposta occupazione di urgenza, contestata per difetto dei presupposti, ritenuti invece sussistenti dal primo giudice.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propongono appello i signori R, i quali, dopo avere esposto l’andamento dei fatti di causa, deducono che:

1) esiste un interesse legittimo dei ricorrenti a contrastare una opera pericolosa, al di là dei rimedi di tipo civilistico di azione di danno temuto e di nuova opera;

2) essi hanno presentato osservazioni, alle quali hanno avuto risposta in occasione del decreto di stima;
tale risposta è stata redatta non dalla autorità espropriante, come prevede l’art. 3 L.P.10/1991, ma dalla Ripartizione 10 Infrastrutture- Ufficio Tecnico strade Ovest.;
le risposte alle osservazioni non sono state fatte quindi proprie dalla autorità espropriante, che invece vi era tenuta per legge;

3) nel decreto di stima non si risponde alle osservazioni con le quali si lamentava carenza di documentazione;

4) mancano le motivazioni che dovrebbero essere poste a base degli atti emanati in via di urgenza;

5) la sentenza è errata a pagina 7, laddove fa riferimento alla conoscenza e alla partecipazione procedimentale del signor Paul R, il quale però, solo omonimo, non è parte in causa è non ha alcun legame con i ricorrenti odierni appellanti.

Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano, che chiede dichiararsi la inammissibilità dell’appello e in ogni caso il rigetto per infondatezza.

In sostanza tale ente deduce inoltre che i terreni di proprietà degli appellanti non sono, se non minimamente, interessati dalla procedura di esproprio e dalla costruzione;
fa presente che alle procedure di espropriazione e occupazione hanno dato il loro assenso tutti i proprietari dei fondi concretamente interessati, tranne gli attuali appellanti.

Inoltre, la modifica progettuale ha comportato una significativa riduzione del pericolo;
la Provincia eccepisce la inammissibilità del ricorso, in quanto il pericolo di danno temuto può essere fatto valere in sede di giurisdizione ordinaria e la particella di proprietà è solo in minima parte interessata dalla procedura ablativa.

Alla udienza di discussione del 7 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio fa presente che gli attuali appellanti hanno in sostanza impugnato due atti: il decreto di stima e il decreto di occupazione.

Essi in relazione alla prospettazione di parte però lamentano, più che la ingiusta e illegittima espropriazione, la pericolosità, per la loro proprietà, della galleria progettata e realizzata.

Il Collegio fa presente che se l’azione è diretta a introdurre un ricorso di danno temuto o una azione di urgenza, essa va come tale proposta soltanto dinanzi al giudice ordinario.

La semplice previsione o il mero timore del verificarsi di una lesione derivante dalla esecuzione di un’opera pubblica non è sufficiente a giustificare il ricorso alla giurisdizione, non essendo possibile, nel sistema di giustizia amministrativa del nostro paese, un' azione per temuto pericolo o danno (in tal senso, per esempio, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 08 giugno 2004 , n. 1565).

Esulava anche dalla prima lettura estensiva di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 80 del 1998 il provvedimento cautelare di danno temuto (in tal senso per esempio, TAR Friuli Venezia Giulia n.154 del 21 agosto 1998).

Sono inammissibili dinanzi al giudice amministrativo le azioni nunciatorie di pericolo di nuova opera o di danno temuto di cui agli articoli 1171 e 1172 codice civile, caratterizzate dalla loro natura preventiva rispetto al danno, dirette cioè a prevenire o arrestare un danno (la c.d. giurisdizione preventiva), che sono cosa ben diversa dalla fase incidentale di tipo cautelare nel giudizio principale di merito, tipica invece del processo amministrativo e che risponde alla esigenza che il lungo tempo del processo non danneggi colui che ha ragione.

Sotto tale aspetto, va pertanto confermata la parte della sentenza nel punto in cui ritiene inammissibile la proposizione dell’azione nunciativa dinanzi al giudice amministrativo.

E’ quindi infondato il motivo con il quale gli appellanti contestano la sentenza di primo grado, nel punto in cui sostiene che l’azione di pericolo di danno temuto o di nuova opera, se come tale proposta, sarebbe esperibile soltanto dinanzi al giudice ordinario.

Il Collegio osserva che da un lato tale affermazione è incontestabile in sé;
che dall’altro lato, i soggetti interessati da un intervento di opera pubblica ben possono contestare la legittimità dei procedimenti approvativi, come detto, lamentandone la logicità, ma tale contestazione deve poi dimostrare tali vizi in relazione alle valutazioni e alla scelta dell’opera, cosa che nella specie non avviene.

2.Inoltre, se l’azione è diretta a contrastare le scelte sacrificative del privato proprietario espropriato, le doglianze andavano proposte anche avverso gli atti che a monte hanno apportato la scelta della galleria, con una modifica del piano urbanistico, e in particolare avverso la delibera di Giunta Provinciale del 24 novembre 2003 n.4262 che ha deciso l’inserimento di una variante alla SS 622 Gomagoi-Solda- (modifica di ufficio al piano urbanistico- approvazione definitiva).

Tale scelta progettuale è stata altresì confermata dal provvedimento di dichiarazione di conformità urbanistica di corrispondenza tra il progetto “Galleria artificiale e opere di difesa dalle valanghe sulla SS 622 della Val Solda località Unterthurn, progetto elaborato dall’ing. S B e le disposizioni del Comune dello Stelvio”.

Tali atti, attinenti alle scelte progettuali adottate dall’amministrazione, non sono stati mai oggetto di alcuna impugnazione, neanche in via congiunta successivamente, contestualmente alla contestazione degli atti successivi, così come alcuna doglianza viene mossa avverso le modifiche progettuali, pur apportate indiscutibilmente in corso di causa.

Con il decreto di stima del 14 novembre 2005 l’opera veniva dichiarata di pubblica utilità, i relativi lavori venivano dichiarati urgenti e indifferibili e venivano determinate le indennità di espropriazione. Per le osservazioni, l’amministrazione provinciale faceva rinvio alla presa di posizione redatta dall’ufficio tecnico strade ovest nella lettera di data 23.2.2005.

In ogni caso, vale la ulteriore considerazione che la proprietà del maso Putzenhof, dal quale trae origine la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti proprietari, è una seconda casa e fabbricato rurale, adiacente alle particelle oggetto di esproprio, collocato al di sotto della SS 622;
soprattutto, tale immobile – come eccepito dalla amministrazione pubblica - non è assolutamente interessato né dai provvedimenti di esproprio né da quelli di costruzione della galleria paravalanghe.

Il decreto di occupazione è stato emesso in data 15 dicembre 2005, a deposito avvenuto delle indennità stabilite dal decreto di stima del 23 novembre 2005.

Con decreto dell’Assessore competente è stato approvato in data 16 marzo 2006 il progetto esecutivo della galleria paravalanghe.

3.Come già sopra osservato, gli attuali appellanti hanno impugnato i due suddetti atti, sì lamentando vizi di legittimità, ma in sostanza paventando l’asserito incremento del pericolo per gli immobili non colpiti dalla procedura di esproprio.

Il Collegio osserva che tale rimedio – pur ribadendo la inammissibilità di azioni nunciative - è comunque esperibile dai vicini, espropriati o meno, che siano interessati dalla realizzazione di un’opera pubblica, della quale contestano il procedimento approvativo perché asseritamente viziato da errori, illogicità, eccesso di potere, cattiva istruttoria.

Pertanto, il Collegio si ritiene nel dovere di esaminare nel merito le contestazioni di eccesso di potere e violazione di legge riproposte dagli appellanti, sia pure ritenendole infondate, perché non in grado di aiutare a dimostrare (c.d. principio del principio di prova) la illogicità e erroneità delle scelte e attività amministrative riguardanti la galleria antivalanghe.

Infatti, nel merito, a seguito della modifica adottata in corso di causa e comunque successivamente agli atti impugnati, come riferisce l’amministrazione provinciale, il tecnico incaricato della perizia per la Provincia ha osservato che: 1) con lo spostamento della seconda tornante dal campo di azione diretto della valanga “Unterthurn” è dato constatare una significativa riduzione del pericolo nel tracciato di strada in questione;
2) in considerazione di un evento di riferimento centenario si può, quindi, constatare una sicurezza durevole del tracciato progettato e non è necessario erigere l’argine di deviazione della valanga come previsto nello studio della dinamica di valanga 2004;
3) un rischio residuo dovuto a valanghe con una ricorrenza periodica ultracentenaria oppure di valanghe massicce polverulente permane, peraltro, anche in futuro.

Inoltre, le modifiche progettuali dovrebbero avere apportato ulteriori miglioramenti, né la parte appellante ha adeguatamente contrastato sul punto a seguito di tali modifiche.

La Provincia sostiene, inoltre, non smentita, che il maso Putzen non si trova nella zona di incidenza della valanga “Unterthurn” ma invece in quella della valanga Putzen, che non viene minimamente toccata dai lavori pubblici eseguiti e conclusi oramai nel 2009.

4.In ordine al secondo motivo di appello, con il quale si sostiene che le osservazioni scritte sarebbero state riscontrate non dalla autorità espropriante come prevede la legge provinciale 10 del 1991 all’art. 3, esso è infondato in quanto, come ammette il medesimo appello, le risposte formulate dapprima dall’ufficio tecnico richiamato, sono state fatte proprie dalla Provincia per relationem (come consente l’art. 3 comma 3 della legge n.241 del 1990) e inserite nel decreto di stima, che pertanto le recepisce formalmente e sostanzialmente.

Per inciso, come rilevato anche nella sentenza impugnata, la motivazione è pienamente esaustiva, poichè alle osservazioni viene data risposta su ogni punto di esse, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L.P.10/1991, che prevede che obiezioni di natura tecnica vengono definitivamente respinte dal direttore della Ripartizione Patrimonio con il decreto di stima, se ritenute infondate.

5.E’ quindi infondato del tutto il motivo di appello con il quale si lamenta sic et simpliciter la mancanza di motivazione ai provvedimenti amministrativi impugnati.

6. Con altro motivo di appello si sostiene che in entrambi i provvedimenti mancherebbe la motivazione circa la urgenza e indifferibilità dei lavori in concreto progettati.

Il motivo è chiaramente infondato.

L’art. 30 L. provinciale n.10 del 1991 stabilisce: “Per l' esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito dell' indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l' occupazione d' urgenza dei fondi necessari all' esecuzione dei lavori “.

Come è logico, quindi, le opere di protezione antivalanghe costituiscono il classico caso di opera che risponde ai requisiti della urgenza e indifferibilità dell’opera, come è stato formalmente esplicitato nel corpo degli atti contestati, nei quali si fa riferimento alla esigenza di “non ritardare” oltremodo la loro esecuzione nel pubblico interesse.

7. E’ infondato anche l’altro motivo con il quale l’appello contesta la sentenza di primo grado nel punto in cui avrebbe sostenuto che il signor Paul R aveva avuto piena cognizione dei procedimenti quale comproprietario degli immobili soggetti ad esproprio.

In realtà, a pagina 7 della sentenza il primo giudice sostiene che i ricorrenti, oggi appellanti, erano perfettamente a conoscenza della natura e del contenuto del progetto nonché della relazione tecnica accompagnatoria;
tale affermazione del primo giudice non viene in alcun modo contrastata dall’atto di appello;
nella sentenza si afferma che tale conoscenza viene dimostrata dalle loro osservazioni (dei ricorrenti R), oltre che da quelle del signor Paul R, che non è parte in causa ma (com-) proprietario degli immobili soggetti ad esproprio.

E’ evidente che ciò che rileva è la conoscenza del contenuto progettuale da parte degli attuali appellanti, originari ricorrenti, che tra l’altro non hanno mai contrastato gli atti approvativi delle scelte progettuali;
allo stesso modo è evidente che il riferimento al signor Paul R, omonimo degli appellanti e comproprietario di alcuni degli immobili espropriati, avviene ad abundantiam ed è eventuale errore che non rileva al fine di pervenire ad un giudizio di infondatezza del motivo di appello.

8.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza;
le spese sono liquidate in dispositivo.

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