Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-14, n. 202305854

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-14, n. 202305854
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305854
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 05854/2023REG.PROV.COLL.

N. 00098/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2023, proposto da
S Scientifica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N B e C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Pisa, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A A e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Manzari in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

nei confronti

Engine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Carrozza, Aristide Police, Massimo Occhiena e Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01374/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e della Engine s.r.l.;

Viste le memorie delle pari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Annamaria Fasano e, uditi per le parti, gli avvocati Baldi, Bargellini e Manzari, in delega dell'avvocato Salvini e dell’avvocato Police;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con determina a contrarre n. 1224 del 15 ottobre 2020, la Provincia di Pisa – Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni indiceva una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzata all’affidamento per tre anni (con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni) del ‘ Servizio di noleggio di n. 6 autovelox di tipo fisso con ripresa fotografica digitale, comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica e lavori necessari ad installazione delle apparecchiature ’ da posizionarsi nel tratto della S.G.C. FI-PI-LI di competenza della Provincia di Pisa. Il 6 novembre 2020 veniva pubblicato il bando di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte il 2 dicembre 2020. Il disciplinare di gara prevedeva l’affidamento con procedura aperta e applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, partendo da una base d’asta di euro 370.000.00, IVA esclusa per il triennio. Pubblicato il bando di gara, presentavano domanda di partecipazione la Engine s.r.l. e la S Scientifica s.r.l.. Espletate la procedura di gara e le relative valutazioni da parte della Commissione esaminatrice come da rispettivi verbali, nella seduta di gara del giorno 10.3.2021, considerato l’esito positivo della verifica dell’anomalia dell’offerta della società Engine s.r.l., con determinazione del 22.4.2021 n. 543, la Provincia di Pisa procedeva ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, alla Engine s.r.l. il servizio.

Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione rimaneva sospesa fino alla verifica, in senso positivo, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, previsti dal paragrafo 6.1 e 6.2 del Disciplinare di Gara, dichiarati in sede di gara dall’impresa.

Considerato l’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati da Engine s.r.l., con determinazione n. 706 del 2021, la Provincia di Pisa dichiarava, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto ad Engine s.r.l.

2. La S Scientifica s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, integrato da motivi aggiunti, impugnando l’esito della gara e denunciando che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non era conforme alle caratteristiche di omologazione in modalità automatica richieste dai documenti di gara, potendo essere montato esclusivamente ‘su palo’ (come prescritto dal manuale d’uso) e non ‘all’interno di box a margine della carreggiata’, come, invece, richiesto dal Capitolato speciale.

3. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 1374 del 2022, respingeva il ricorso considerando la censura infondata. In particolare, il Collegio di prima istanza riteneva che la possibilità di installare il misuratore su palo nella offerta della società Engine s.r.l. era stata prospettata come soluzione migliorativa e non rappresentava una variante rispetto alle disposizioni inderogabili del capitolato.

Nel caso di specie, il Collegio, nello stabilire i criteri per la valutazione delle offerte, aveva ammesso la formulazione di ‘opzioni migliorative del servizio e delle caratteristiche tecniche’, inoltre, la installazione su palo, anziché in box ancorati al suolo, non incideva sulle prestazioni del misuratore. Anzi, dalla verificazione disposta nel corso del giudizio, emergeva che tale soluzione consentiva agli autovelox di espletare una delle funzioni espressamente richieste dal bando che gli strumenti ancorati a terra non potevano svolgere, vale a dire la lettura di più targhe di autoveicoli che transitavano in parallelo. Il T.A.R. respingeva anche la seconda censura, con la quale la ricorrente aveva denunciato che l’aggiudicataria non aveva dato dimostrazione dei requisiti esperienziali previsti dal bando, in particolare con riferimento allo svolgimento di servizi comprensivi di manutenzione ed assistenza tecnica. Ciò in quanto, nel corso dell’istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante aveva interpellato in via officiosa gli enti pubblici preso i quali Engine s.r.l. aveva dichiarato di avere svolto i propri precedenti servizi, appurando che gli stessi erano comprensivi anche dei servizi complementari di assistenza e manutenzione. Inoltre, il Collegio di prime cure rigettava anche le critiche con cui si lamentava la mancata motivazione da parte della Commissione dei punteggi attribuiti sulla scorta dei criteri dalla stessa prestabiliti.

In ragione del rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, il T.A.R. dichiarava improcedibile il ricorso incidentale proposto da Engine s.r.l. con cui si erano censurati tutti gli atti della gara indetta dalla Provincia di Pisa limitatamente alla parte in cui il Segretario Generale, approvando i verbali della gara per l’affidamento del servizio, aveva incluso nella graduatoria conclusiva della selezione anche la S Scientifica s.r.l., dovendo la stessa essere esclusa dalla procedura, in quanto non aveva provato di possedere i requisiti tecnici e professionali richiesti dal Disciplinare di gara, e avendo indicato nella propria offerta un sistema di rilevamento della velocità che non era conforme alle specifiche tecniche stabilite dal Capitolato speciale d’appalto.

4. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la S Scientifica s.r.l. (in seguito anche solo S) ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, e denunciando: “ 1. Carenza assoluta di giurisdizione. Eccesso di potere giudiziario per sconfinamento nella sfera riservata alla amministrazione;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. Eccesso di potere giudiziario per assenza, insufficienza o comunque incongruenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

3. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 3, lett. a) e 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, del Codice della strada e degli artt. 192 e 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di adeguata motivazione;

4. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Disciplinare di gara. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 3, lett. a), e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, del Codice della strada e degli artt. 192 e 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

5. Erroneità della sentenza per ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 3, lett. a) e 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, del Codice della strada e degli artt. 192 e 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 405. Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

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