Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001137
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2020
N. 01137/2020REG.PROV.COLL.
N. 08357/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2017, proposto da Italia Nostra Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute Onlus, M A F, L M, R P, G P, C P, R R, G L, R P e S R, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
contro
Comune di Valsamoggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C B e E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi n. 39;
SAUP Sportello Unico Attività Produttive Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, Citta Metropolitana di Bologna, Associazione Intercomunale dell'Area Bazzanese, Unione dei Comuni Valle del Samoggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
I.L.P.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture CGIL di Bologna, in persona del segretario generale, Federazione energia, moda, chimica ed affini CISL di Bologna, in persona del segretario, Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia e Chimica UIL di Bologna, in persona del segretario generale, rappresentate e difese dall’avvocato Alberto Piccinini del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 570 del 3 agosto 2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valsamoggia, di I.L.P.A. s.p.a., di Filctem Cgil Bologna, di Femca - Cisl Bologna e di Uiltec- Uil Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere R P e uditi per le parti gli avvocati M C, Francesca Giuffrè su delega dell’avvocato C B, Barbara Simoni e Francesco Amerigo su delega dell’avvocato Alberto Piccinini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 261/2011 proposto dinanzi al TAR per la Emilia Romagna, Italia Nostra – Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerè Giordano, Francia Maria Antonietta, G N, M L, P R, P G, P C, P R, R R e V A hanno chiesto:
a) l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Bazzano n. 105 del 29.11.2010, avente ad oggetto “ approvazione dello schema di atto di programmazione negoziata per la realizzazione di un magazzino verticale ad alta meccanizzazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 ”;
b) l’annullamento o e/o la declaratoria di nullità dell’accordo intercorso tra il Comune di Bazzano e la società I.L.P.A. s.r.l.
1.1. Successivamente, con un secondo ricorso, rubricato al n.r.g. 514/2014, Italia Nostra – Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerè Giordano, Francia Maria Antonietta, G N, M L, P R, P G, P C, P R, R R, L G e P R, hanno chiesto l’annullamento:
a) delle delibere del Consiglio comunale di Bazzano (ora Comune di Valsamoggia), n. 101 e n. 102 del 19 dicembre 2013 di approvazione, rispettivamente, del piano strutturale comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bazzano;
b) delle delibere del Consiglio comunale di Bazzano (ora Comune di Valsamoggia), n. 16 e n. 17 del 25 marzo 2013, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’adozione del PSC e del RUE in forma associata con i Comuni dell’Associazione intercomunale dell’Area bazzanese, nella parte in cui si riferiscono all’area e agli interventi oggetto dell’accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 ed ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 stipulato tra il Comune di Bazzano e la società I.L.P.A. s.r.l.;
c) ove necessario, della delibera della Giunta comunale di Bazzano n. 17 del 16 marzo 2011 di approvazione del documento preliminare del PSC in forma associata con i Comuni dell'Associazione intercomunale dell'Area bazzanese, del verbale e degli esiti della conferenza di pianificazione del 28 luglio 2011, dei verbali e dei pareri acquisiti nell’ambito del procedimento della Conferenza dei Servizi in merito al PSC e RUE in data 29.05.2013 e 11.06.2013, della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 398 del 26 novembre 2013;
d) della delibera del Consiglio comunale di Bazzano n. 105 del 29.11.2010, recante “approvazione dello schema di atto di programmazione negoziata per la realizzazione di un magazzino verticale ad alta meccanizzazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90”, nonché per l’annullamento e per la declaratoria di nullità dell’accordo intercorso tra il Comune di Bazzano e la società I.L.P.A. s.r.l.
1.2. Con un terzo ricorso, iscritto al n.r.g. 1100/2015, Italia Nostra – Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Cerè Giordano, Francia Maria Antonietta, G N, M L, P R, P G, P C, P R, R R, V A, L G, P R e Rimondi Simone, hanno chiesto l’annullamento:
a) della deliberazione del Consiglio comunale di Valsamoggia n. 93 del 16.09.2015, avente ad oggetto l’approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. A 14-bis della l.r. n. 20/2000, per l’autorizzazione all’ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP, sito in località Bazzano, Via Castelfranco n. 52, nonché l’approvazione del progetto, il rigetto delle osservazioni alla variante, l’autorizzazione al responsabile dell’Area Qualità Programmazione Territoriale a sottoscrivere con I.L.P.A. la convenzione preliminarmente al rilascio dell’Autorizzazione unica;
b) ove necessario, di tutti i verbali e gli esiti della conferenza di servizi, della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 110 del 25.03.2014 recante valutazione positiva per gli aspetti urbanistici; della delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 297 del 31.07.2014 (recante valutazione ambientale positiva sulla variante urbanistica ed alla VALSAT); l’Autorizzazione Unica Ambientale AUA rilasciata alla società I.L.P.A. s.r.l. - Divisione ILIP per l’impianto, destinato ad attività di produzione articoli in materiale plastico idonei al contatto con gli alimenti, ubicato nel Comune di Valsamoggia – località Bazzano, Via Castelfranco n. 52, in data 13.08.2015; il parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio espresso nella seduta n. 06/2013 del 14.11.2013 (avente ad oggetto esame del masterplan progetto preliminare e richiesta di declassificazione edificio classificato 2A); la determinazione del responsabile del Settore qualità programmazione territoriale del Comune di Valsamoggia n. 532 del 7.10.2015 (di approvazione della bozza di atto di convenzione per l'attuazione di intervento unitario convenzionato di iniziativa privata per l’ampliamento e la riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP, in località Bazzano, Via Castelfranco n. 52); la relativa convenzione sottoscritta tra I.L.P.A. ed il Comune di Valsamoggia; la conclusiva automatizzazione unica n. 11/15 rilasciata il 31.10.2015 dal SUAP Associazione per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento I.L.P.A. divisione ILIP.
2. Con sentenza n. 570/2017, il TAR per la Emilia Romagna - dopo avere nella sostanza disatteso le plurime eccezioni del Comune di Valsamoggia (che ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi r.g.n. 261/2011 e r.g.n. 514/2014 per carenza di interesse della parte ricorrente) e di I.L.P.A. s.p.a. (che ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso r.g.n. 514/2014 per carenza di interesse e per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente) - ha rigettato i ricorsi (riuniti) n. 261/2011, n. 514/2014 e n. 1100/2015, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione comunale e della società I.L.P.A. s.r.l., liquidate in € 5.000, oltre accessori, per ciascuno, e compensato le spese nei confronti delle associazioni sindacali intervenute ad opponendum .
3. Avverso tale sentenza, Italia Nostra – Onlus, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, Francia Maria Antonietta, M L, P R, P G, P C, R R, L G, P R e Rimondi Simone hanno proposto appello (rubricato al n. r.g. 8357/2017) dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) erroneità della sentenza per motivazione illogica ed omissiva dell’esame di decisiva documentazione agli atti sul vizio di sviamento dalla causa tipica;
2) erroneità della sentenza per violazione dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000, motivazione illogica e carente sul vizio di incompetenza, omissione di pronuncia sulla violazione della circolare regionale; 3) erroneità della sentenza per violazione dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 20/2000, motivazione contraddittoria e incomprensibile, omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio;
4) erroneità della sentenza per violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000, travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione;
5) erroneità della sentenza per carenza e illogicità della motivazione sulla censura di violazione dell’art. 18 l.r.