Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-25, n. 201502599
Rigetto
Sentenza
25 maggio 2015
Rigetto
Sentenza
25 maggio 2015
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 02599/2015REG.PROV.COLL.
N. 06860/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Soprano in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Trento, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
-OMISSIS-;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00209/2014, resa tra le parti, concernente ammonimento orale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Soprano e dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato i giorni 1°, 5 ed 8 agosto 2014 e depositato il giorno 6 dello stesso mese il signor -OMISSIS- ha appellato la sentenza 28 maggio 2014 n. 209 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, notificata il 18 giugno 2014, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 19 giugno 2013 del Questore di Trento, di ammonizione orale ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 su richiesta presentata dalla signora -OMISSIS-, già convivente dell’ammonito.
A sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- Error in iudicando in relazione all’applicazione degli artt. 7 e 8 d.l. 11/2009. Falsità dei presupposti. Carenza di istruttoria.
Il primo giudice ha ritenuto che non occorra la prova di un fatto penalmente irrilevante, in questa fase essendo sufficiente un reiterato comportamento vessatorio idoneo a cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura nella persona destinataria di quel comportamento. Diversamente, è identico il presupposto, consistente in un fatto accertato e non semplicemente denunciato, sia del reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 11 del 2009, sia del provvedimento di cui al successivo art. 8.
Nella specie, la condotta dell’attuale appellante, come descritta dalla stessa denunciante, non è ascrivibile a qualsivoglia forma di vessazione né è tale da determinare il predetto stato d’ansia o di paura o il cambiamento delle abitudini di vita, sicché l’indicato presupposto non sussiste. I fatti denunciati non sono stati accertati dal Questore, che si è limitato ad affermarne la verosimiglianza, e quanto affermato dalla denunciante sulla scorta di meri appunti non è stato da lei provato ed è stato screditato dalle persone informate dei fatti, onde il provvedimento si fonda su un’istruttoria carente, in particolare mancante dell’acquisizione dei tabulati telefonici, nonché di adeguato sostegno probatorio in ordine al presunto stato d’ansia o di paura, essendo restate immutate le abitudini di vita. Pertanto il provvedimento si è trasformato in strumento di offesa piuttosto che di prevenzione. Tali doglianze sono state superate dalla sentenza senza addurre alcun elemento concreto.
2. Error in iudicando in relazione alla violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione sotto altro aspetto.
La sentenza è manchevole anche nella parte in cui respinge la censura di difetto di motivazione poiché non chiarisce le ragioni per cui si comprenderebbe l’ iter logico seguito dal Questore ed utilizza l’appiglio delle esigenze cautelari. Tuttavia, come detto la condotta dell’attuale appellante non risponde ai presupposti di legge ed il verbale di ammonimento contiene solo un’acritica elencazione di elementi acquisiti con un’istruttoria parziale e carente, mentre la gravità del provvedimento ed il suo carattere ampiamente discrezionale impongono una motivazione esaustiva a riprova dello svolgimento di una seria istruttoria. Di contro, non sono state documentate e in alcun modo provate le addotte circostanze della “perdurata sequenza di telefonate anonime” e dei “continui appostamenti e pedinamenti”, nonché manca ogni specificazione sulle concrete modalità delle molestie.
La sentenza non esplicita neppure le ragioni per cui il difetto di motivazione non è stato riscontrato in relazione alla mancata audizione diretta del ricorrente, non sostituita dalle memorie prodotte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
3.- Error in iudicando in relazione all’ulteriore violazione degli artt. 7 e 8 d.l. 11/2009. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione degli artt. 7 e segg. l. 241/1990.
Il TRGA ha respinto il motivo di ricorso relativo all’imparzialità della p.a. per violazione dei diritti di partecipazione, osservando che egli aveva prodotto due memorie menzionate nel provvedimento impugnato. Ma in realtà tali memorie non sono state tenute in alcuna considerazione ed ai fini del proprio convincimento il