Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-15, n. 202210994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-15, n. 202210994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210994
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 10994/2022REG.PROV.COLL.

N. 08206/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8206 del 2021, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Gianna Maria G e Gmg Production di G G, rappresentati e difesi dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone, n. 9;

nei confronti

Family Film s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 9302/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianna Maria G e di Gmg Production di G G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellata l’avvocato Alessandro Malossini su dichiarata delega dell'avv. F V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2021 la signora G G (in proprio e quale titolare della ditta individuale GMG Production) ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:

-del decreto n. 1121 del 15 aprile 2021 con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, all’esito della procedura rivalutativa messa in atto in esecuzione della sentenza del Tar per il Lazio n. 9902/2020, ha approvato le risultanze della nuova valutazione comparativa “ora per allora” dell’opera “Il Fighter d’Italia” presentato dalla ditta individuale GMG Production di Gianna Maria G nell’ambito della selezione per il riconoscimento dell’interesse culturale e l’ammissione ai contributi per la realizzazione delle opere relativa alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde, ha approvato la relativa graduatoria e le motivazioni afferenti la valutazione ed ha disposto che l’opera della ricorrente non ha conseguito una posizione utile ai fini del riconoscimento del contributo;

- della graduatoria relativa riedizione della attività valutativa “ora per allora” dei progetti relativi alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde e delle relative motivazioni, conosciute dalla ricorrente al momento della notifica del predetto decreto delle Direzione Generale Cinema e Audiovisivo in quanto riportate in allegato allo stesso;

- del provvedimento con il quale al documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;

- per quanto occorrer possa, del bando relativo alla I sessione 2016 – OPS e del DM 15 luglio 2015;

- dei verbali della Commissione per la riedizione della attività valutativa “ora per allora” dei progetti relativi alla I sessione 2016 – OPS, ed in particolare dei verbali del 26 gennaio 2021 del 16 febbraio 2021, del 9 marzo 2021, del 30 marzo 2021 e del 6 aprile 2021.

La signora G chiedeva anche la condanna della P.A. resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

1.1 L’impugnato decreto n. 1121 del 15 aprile 2021 ha il seguente contenuto:

« VISTO il ricorso promosso dalla sig.ra Gianna Maria G, in proprio e quale rappresentante legale della ditta individuale GMG Production (nrg. 12909/2016), avverso il diniego del riconoscimento dell'interesse culturale e del finanziamento pubblico, richiesti con istanza del 15.01.2016, ai sensi all'art. 13 del d.lgs. 28/2004, a valere sui fondi del FUS per la realizzazione del film documentario" "Il Fighter d 'Italia";

VISTA la sentenza n. 9902 del 29 settembre 2020 adottata dal Tar Lazio, Roma, sez. II Q, nell'ambito del ricorso sopraccitato e nella quale, in accoglimento della domanda attorea, si ordina all'Amministrazione di provvedere alla riedizione dell'attività valutativa ad opera di una nuova Commissione – appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che si è già pronunciata in prima battuta - che si pronuncerà ex novo sul progetto filmico della ricorrente, secondo i criteri di valutazione e gli indicatori all'epoca vigenti, previa audizione della stessa, verbalizzando le relative operazioni, e poi procederà alla valutazione comparativa dell'opera sulla base del confronto degli altri progetti filmici in concorso, redigendo un giudizio valutativo circostanziato e motivato su ogni progetto oggetto di valutazione, al solo fine di assicurare il riesame del progetto della ricorrente "ora per allora", nella corretta prospettiva del "contesto valutativo" dato dal confronto con i progetti poi risultati vincitori;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione, presieduta dal Direttore generale, del 26 gennaio 2021, del 16 febbraio 2021, del 9 marzo 2021, del 30 marzo 2021 e del 6 aprile 2021;

DATO ATTO che, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza n. 9902 del29 settembre 2020 del Tar Lazio, Roma, sez. II Q, la Commissione ha proceduto all'audizione della ricorrente, Gianna Maria G, in qualità di regista e di legale rappresentante della ditta individuale GMG Production, e alla rivalutazione "ora per allora" del progetto della ricorrente in comparazione con tutti i progetti in concorso, assegnando un punteggio nei tre criteri di valutazione e redigendo un giudizio circostanziato e motivato su ogni progetto oggetto di valutazione;

DECRETA

- di approvare, in esecuzione della sentenza n. 9902 del 29 settembre 2020 del Tar Lazio, Roma, sez. II Q, le risultanze della rinnovata valutazione del progetto "Il Fighter d 'Italia" presentato dalla ditta individuale GMG Production di Gianna Maria G, e compiuta dalla Commissione all'uopo nominata, sulla base del confronto degli altri progetti filmici allora in concorso.

- di approvare, conseguentemente, la graduatoria e le motivazioni di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

- di dare atto che a seguito della succitata valutazione il progetto "Il Fighter d'Italia" non ha conseguito una posizione utile ai fini del riconoscimento del contributo ».

1.2 Così possono essere sintetizzate le premesse in fatto.

1.2.1 Con sentenza n. 9902/2020 il Tar per il Lazio aveva accolto il ricorso n. 12909/2016 con cui era stato impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’interesse culturale e del finanziamento pubblico del progetto in parola, comunicato con nota della Direzione Generale Cinema n. 37.13.00 13994 CF 17539 del 7.9.2016, sulla base dei giudizi riportati nei verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016.

1.2.2 A tale sentenza è stata data esecuzione adottando il provvedimento di diniego dei benefici impugnato con il ricorso in esame, unitamente ai verbali delle sedute di rivalutazione della Commissione nominata ad hoc , il 30 dicembre 2020, per ottemperare alla pronuncia in parola.

1.2.3 La predetta Commissione, dopo aver proceduto all’audizione della ricorrente in data 16 febbraio 2021 e rivalutato il progetto dell’opera filmica, ha nuovamente ritenuto il lungometraggio non meritevole dei benefici di legge, esprimendo il proprio giudizio nei seguenti termini: « il tentativo di rappresentare una storia familiare rende il documentario “zeppo” di materiale di repertorio non supportato da una scrittura che guardi anche con occhio non eccessivamente soggettivo, nonché carente nel racconto e nelle informazioni sull’attività sportiva, fulcro della struttura tipica del documentario. L’autore sembra disposto a non sacrificare nulla, nella narrazione e nelle immagini di archivio, rendendo il documentario eccessivamente lungo, superando ampiamente la durata standard che, in caso di realizzazione, finirebbe per produrre un’opera difficilmente fruibile sia in termini di palinsesti televisivi sia in termini di streaming o piattaforma. La lunghezza dell’opera fa lievitare il costo industriale che si ritiene troppo alto perché possa rientrare nella spesa, soprattutto a fronte delle problematiche riscontrate. Il piano finanziario non è supportato da garanzie dei contributi pubblici regionali, nonché da garanzie su eventuali possibili ricavi dalla distribuzione estera a supporto di quanto recuperabile in sede di sfruttamento nazionale. È

per questi motivi

che il progetto, a fronte di un giudizio comparativo, non viene iscritto tra i finanziati dell’attuale sessione deliberativa
».

1.2.4 La Commissione ha altresì rivalutato in sede comparativa i progetti delle altre concorrenti, assegnando i punteggi e stilando la relativa graduatoria finale (nella quale l’opera in contestazione risulta ancora una volta collocata in posizione non utile al conseguimento del contributo richiesto) che è stata approvata dal Ministero con decreto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 1121 del 15.04.2021.

1.3 A sostegno dell’impugnativa avverso il predetto giudizio ed il provvedimento negativo (unitamente al bando ed al d.m. 15 luglio 2015, nella parte in cui prevedono che siano valutati comparativamente generi filmici del tutto differenti: opere di finzione e documentari), sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e/o elusione di giudicato – Eccesso di potere per carenza di potere - Sviamento di potere – Difetto dei presupposti.

II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere - Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.

III. Eccesso di potere per difetto dei presupposti difetto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere insufficienza della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.

IV. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Manifesta irragionevolezza della valutazione comparativa – Ingiustizia manifesta – Difetto di competenza - Sviamento di potere – Contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione – Violazione del decreto legislativo 28/2004 legge 220/2016.

V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti - Manifesta irragionevolezza – Abnormità – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.

2. In primo grado si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con sentenza n. 9302/2021 il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ha annullato, per quanto di ragione, gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

3.1 Il primo giudice ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso con il quale si lamentava che la Commissione avrebbe assegnato un punteggio analogo (anzi addirittura inferiore) a quello precedentemente conseguito e per motivazioni del tutto simili a quelle precedentemente rese, circostanza da cui desumere l’intento della Giuria di confermarne i risultati, anziché provvedere ad un’autentica rivalutazione dell’opera. Secondo il Tar per il Lazio la reiterata valutazione negativa di un progetto non può essere di per sé sola intesa come frutto di un fumus persecutionis nei confronti dell’istante.

3.2 Rispetto al secondo motivo di ricorso il primo giudice ha condiviso l’assunto della ricorrente ove ha eccepito che la motivazione delle valutazioni espresse debba essere formulata contestualmente all’assegnazione del punteggio e non apposta a posteriori a giustificazione dell’apprezzamento negativo. Secondo il Tar per il Lazio si tratta di un rilievo metodologico particolarmente serio che induce a ritenere viziate le valutazioni espresse dalla Commissione in contestazione a causa di un errore nel procedimento seguito, inficiato dall’inversione logico-giuridica delle fasi valutative, per aver prima attribuito i punteggi e solo successivamente rappresentato (a sé stessa ed ai soggetti interessati) le ragioni per cui il progetto era meritevole di un determinato apprezzamento. La Commissione avrebbe dovuto agire con particolare cautela e prudenza, tenendo conto della delicatezza della funzione affidatale: non si trattava di valutare per la prima volta un progetto da sovvenzionare, bensì di risolvere un’annosa disputa. Date le particolari circostanze dello specifico caso concreto incombeva sulla Commissione un onere rafforzato di motivazione.

3.2.1 Il primo giudice ha ritenuto che le censure relative al grado di dettaglio dei criteri di valutazione del 2016 avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo con il ricorso impugnando i relativi atti e non possono più essere introdotte in questa sede in cui si deve solo verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione in coerenza con il giudicato formatosi sulla sentenza in contestazione.

3.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso con il quale si lamentava l’irragionevolezza della scelta del bando e del d.m. 15 luglio 2015 - del pari impugnati quali atti presupposti -di inserire nella medesima categoria di progetti oggetto di valutazione le opere prime e seconde senza alcuna distinzione di genere, includendovi sia i lungometraggi, sia i cortometraggi sia, infine i documentari, trattandosi di tipologie di opere “che non hanno nulla a che vedere le une con le altre” sicché non può essere effettuata una valutazione comparativa tra di esse, in particolare tra le opere di finzione (cortometraggi/lungometraggi) e le rappresentazioni della realtà (documentari) il primo giudice ha osservato che i principi affermati nella sentenza pronunciata con riferimento a successive tornate valutative dell’anno 2019 non hanno attinenza con la diversa procedura per l’anno 2016 che ha costituito oggetto della sentenza della cui ottemperanza si discute.

3.4 In conclusione, il Tar per i Lazio ha ritenuto fondato il ricorso esclusivamente sotto gli assorbenti profili di censura del vizio denunciato per la mancata contestuale motivazione dei giudizi esaminati.

4. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 9302/2021 ha proposto appello il Ministero per la Cultura per i motivi che saranno più avanti esaminati.

5. Si è costituita in giudizio la signora G chiedendo il rigetto dell’appello.

6. Con ordinanza n. 5947/2021 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata proposta dall’appellante sulla base della seguente motivazione: « Atteso che, alla luce della sommaria cognizione inerente alla fase cautelare, l’appello si palesa supportato da fumus boni iuris, stante che dalla corretta interpretazione dei verbali della procedura in esame, che pure presentano dei profili di ambiguità, non emerge che la Commissione abbia omesso di valutare, collegialmente e alla luce dei criteri valutativi prefissati, i progetti presentati prima dell’attribuzione del punteggio;

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