Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-12, n. 202502043
Accoglimento
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
31 ottobre 2024
Sentenza
31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2025
N. 02043/2025REG.PROV.COLL.
N. 09474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2024, proposto da:
EL LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 824/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, gli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis nonché l’avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 824 in data 8 luglio 2024 con cui il Tar Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza alla sentenza n. 1781 del 18 ottobre 2022 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, in materia di ricostruzione della carriera pre-ruolo del personale ATA del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Ministero appellato e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia si sono costituiti solo formalmente senza svolgere difese.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 1781 del 18 ottobre 2022 il Tribunale di Trani, sezione lavoro, sul ricorso proposto dal signor LO EL ha così statuito:
«1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in ragione del servizio effettivamente prestato, a decorrere dall’anno scolastico dall’a.s. 2006-2007 e sino alla data di immissione in ruolo, e per l’effetto condanna il M.I.U.R. a riconoscere alla parte ricorrente un’anzianità di servizio pre-ruolo valida ai fini giuridici ed economici di: anni 5 mesi 4».
Tale decisione è stata adottata dal Tribunale facendo proprie le conclusioni dell’ausiliario nominato: « Sulla scorta dell’intera documentazione esaminata e dei prospetti di calcolo elaborati, la ricostruzione effettuata dal sottoscritto C.T.U. della carriera professionale del sig. LO EL, collaboratore scolastico dipendente del M.I.U.R., determina il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari a anni 5 e mesi 4 alla data di nomina in ruolo (1/9/2018), inquadramento iniziale alla posizione stipendiale “0-8 anni”, con il passaggio alla posizione “9-14 anni” a decorrere dall’1 maggio 2022» .
Per l’esecuzione di tale sentenza, notificata, in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e passata in giudicato (come risultante dalla relativa attestazione del 29 maggio 2023), l’appellante ha agito dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso, previa segnalazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto « la menzionata sentenza n. 1781/2022 finisce per