Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-27, n. 201701392

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-27, n. 201701392
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701392
Data del deposito : 27 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2017

N. 01392/2017REG.PROV.COLL.

N. 04253/2016 REG.RIC.

N. 04261/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4253 del 2016, proposto dal Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G D G C C.F. DGRGRL55C43F221O, C V C.F. VCCCRD58D22F101S, M T C.F. TGLMRA74M05L419I, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Consiglio dei Ministri, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via-Vas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
Regione Puglia non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Dire.Gen.per la Sicurezza all'Approvigionamento .Infrastrutture .Energetiche .Divisione V non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4261 del 2016, proposto dalla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Alterio C.F. LTRMRN74H02A662D, Maria Liberti C.F. LBRMRA55A58A662Y, con domicilio eletto presso Della Regione Puglia Delegazione Romana in Roma, via Barberini, 36;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Società Trans Adriatic Pipeline A.G., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4253 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma - n. 2107/2016, resa tra le parti, concernente realizzazione del gasdotto denominato "trans adriatic pipeline-tap" - approvazione progetto definitivo;

quanto al ricorso n. 4261 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma- n. 2108/2016, resa tra le parti, concernente realizzazione del gasdotto denominato "trans adriatic pipeline-tap" - approvazione progetto definitivo


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Consiglio dei Ministri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via-Vas della Società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il consigliere F T e uditi per le parti gli Avvocati G. De Giorgi Cezzi, C. Vecchio F. Cintioli M. Alterio, e l’Avvocato dello Stato A. Fiducia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Ricorso numero di registro generale 4253 del 2016, proposto dal Comune di Melendugno ,

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 2107 del giorno 17 febbraio 2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso (corredato da due ricorsi per motivi aggiunti) proposto dall’odierna parte appellante Comune di Melendugno volto ad ottenere l’annullamento degli atti concernenti l’infrastruttura (gasdotto) denominata "Trans Adriatic Pipeline - TAP".

1.1. In particolare, l’amministrazione comunale di Melendugno odierna parte appellante:

a) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva impugnato il decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 223 dell’11 settembre 2014 con cui era stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline - TAP" e la delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei Ministri aveva fatto propria la posizione del MATTM ed aveva superato il parere negativo del Ministero dei bei e delle attività culturali e del Turismo, nonché le note con cui il MATTM aveva sospeso la procedura per circa un anno;

b) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 febbraio 2015 aveva impugnato tutti gli atti con cui il MATTM (in particolare, la nota del 2 dicembre 2014 n. 39846), previa interlocuzione con la Commissione europea ed il Ministero dell’Interno (nota n. 14003 del 25 novembre 2014), aveva ritenuto superata la prescrizione A13 contenuta nel d.M. n. 223/2014 già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al verbale del 3 dicembre 2014, prevista dall’art. 52 quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 per il rilascio dell’autorizzazione unica, con cui il MISE, dopo aver preso atto del dissenso espresso dalla Regione Puglia sul progetto TAP, aveva rimesso l’intera questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 per la composizione del dissenso (nota MISE n. 1503 del 26 gennaio 2015) e tutti gli atti a questi connessi;

c) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 luglio 2015 aveva impugnato il decreto n. 11179 del 21 maggio 2015, con cui il MISE, all’esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, aveva approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP, la deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del 29 aprile 2015, il decreto MATTM n. 72 del 16 aprile 2015, pubblicato nella GURI n. 48 del 28 aprile 2015, con cui era stato confermato il superamento della prescrizione A13) contenuta nel DM n. 223/2014 e tutti gli atti a questi connessi.

2. L’amministrazione comunale odierna appellante aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la società Trans Adriatic Pipeline AG Italia si erano costituiti in giudizio proponendo numerose eccezioni in rito di inammissibilità (anche per tardività) della impugnazione, e comunque chiedendo che il ricorso venisse respinto nel merito ribadendo la correttezza dell’ iter seguito, mentre la Regione Puglia si era costituita in giudizio chiedendo che il ricorso venisse accolto.

4. Il T.a.r. nella parte” in fatto” della impugnata decisione ha:

a) riepilogato quali fossero state le tappe essenziali della procedura autorizzativa riguardante il progetto di realizzazione del gasdotto “Trans Adriatic Pipeline – DN 900 (36”)” (di seguito, TAP) finalizzato al trasporto di gas naturale transfontaliero verso il territorio nazionale (con approdo in Puglia, nel Comune di Melendugno, nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri) e l’Europa occidentale (in particolare, era previsto che il predetto gasdotto trasportasse gas naturale dall’Azerbaijan -Mar Caspio- verso l’Italia, passando per la Grecia e l’Albania attraverso il Mar Adriatico) dando atto della circostanza che:

I) il contestato progetto prevedeva un tratto off shore costituito da una condotta sottomarina (che attraversava il Mar Adriatico) lunga circa 45 Km, un punto di approdo costituito da un tunnel di circa m.

1.485 ed un tratto on-shore costituito da una condotta interrata di circa 8,2 Km;

II) detto gasdotto TAP, da collegare alla rete nazionale gestita da

SNAM

Rete Gas il cui sito era situato nella città di Mesagne (BS), era stato incluso, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 n. 48973, nella rete nazionale dei gasdotti e costituiva una priorità di carattere nazionale, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014;

b) illustrato quale fosse stata la sequenza degli atti impugnati, dando atto delle doglianze proposte dal comune originario ricorrente e delle contrarie eccezioni articolate dalle amministrazioni resistenti ed odierne appellate.

4.1. Nella prima porzione della parte in diritto della impugnata decisione il T.a.r. ha quindi espresso il convincimento per cui i versanti di censura proposti potessero essere esaminati separatamente, previo loro accorpamento “per materia” ed ha rilevato che le principali questioni esaminabili erano le seguenti:

a) asserita illegittimità del provvedimento che aveva valutato positivamente l’impatto ambientale del progetto TAP, come espresso nel d.M. n. 223 dell’11 settembre 2014 e nel parere della Commissione VIA/VAS del 29 agosto 2014 (motivi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo del giudizio);

b) affermata applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto (PRT) della normativa “Seveso” di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 ed oggetto della prescrizione A13) del d.M. n. 223/2014, in ultimo “superata” con il d.M. n. 72 del 16 aprile 2015 (secondo motivo del ricorso introduttivo, primo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e secondo e quarto mezzo dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015);

c) asserita erroneità della procedura utilizzata in ambito governativo per superare il dissenso espresso della Regione Puglia nell’ambito della procedura di autorizzazione unica prevista dagli artt. 52 bis e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 (secondo mezzo dei motivi aggiunti del 13 febbraio 2015 e primi tre mezzi dei motivi aggiunti del 13 luglio 2015);

d) prospettato vizio nella allocazione dell’opera discendente dalla asserita violazione dell’art. 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 (quinto mezzo dei secondi motivi aggiunti).

4.2. Il T.a.r. ha quindi partitamente esaminato, nell’ordine suindicato, i versanti di censura proposti, deducendo quanto al primo di essi che:

a) poteva prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività della impugnazione del d.M. n. 223/2014 sollevata dalla società TAP AG Italia e parimenti poteva omettersi lo scrutinio dell’ulteriore eccezione di inammissibilità, per omessa impugnazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2014, assunta ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988 in ragione dell’infondatezza delle censure proposte avverso il predetto decreto;

b) il ricorso si incentrava sulla illegittimità della valutazione dell’impatto ambientale, in quanto parziale e basata su un progetto incompleto (in quanto esso non contemplava l’opera che avrebbe dovuto essere successivamente realizzata per collegare il gasdotto alla rete nazionale di distribuzione gestita da

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