Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-15, n. 202402537

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-15, n. 202402537
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402537
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 02537/2024REG.PROV.COLL.

N. 07802/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2023, proposto da
Capri Sightseeing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 4109/2023, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La controversia riguarda l’attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218.

2. La Capri Sightseeing s.r.l. ha presentato in data 11 dicembre 2022 un’istanza per il rilascio di tre licenze NCC con autobus superiore a 9 posti, per attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente.

3. Con provvedimento 26 gennaio 2023 n. 28 il Comune ha denegato l’istanza.

4. La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Campania – Napoli, congiuntamente alla nota del 3 marzo 2023, con cui il Comune di Capri ha comunicato di non ravvisare elementi tali da considerare l'esercizio di annullamento in autotutela e il regolamento per il servizio di noleggio di autobus con conducente approvato con delibera di C.C. n. 9 del 14 marzo 2014 del Comune di Capri, come modificato con delibera CC n. 24 del 24 marzo 2017.

5. Il Tar, con sentenza 10 luglio 2023 n. 4109, ha respinto il ricorso.

6. La società ha appellato la sentenza con ricorso n. 7802 del 2023.

7. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Capri.

8. A seguito dell’udienza del 18 gennaio 2024 la Sezione ha disposto istruttoria con ordinanza n. 1254 del 7 febbraio 2024, fissando udienza di merito all’8 marzo 2024.

8.1. In particolare la Sezione ha chiesto alla Regione Campania di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di depositare “ la circolare prot. n. 2005.030291 dell’8 aprile 2005 e ogni altro atto regionale che sia intervenuto in materia ”.

8.2. In data 20 febbraio 2024 la Regione Campania ha depositato la circolare affermando di non avere adottato altri atti nel settore.

9. Il Comune di Capri, in data 5 marzo 2024, ha depositato istanza di rinvio.

10. All’udienza dell’8 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

11. Prima di scrutinare il merito dell’appello devono essere esaminate le questioni pregiudiziali.

12. In primo luogo deve essere scrutinata l’istanza di rinvio dell’udienza.

12.1. Il Comune di Capri ha presentato istanza di rinvio dell’udienza in quanto “ la segreteria della Sezione non ha comunicato alle parti l’avviso che l’istruttoria disposta era stata eseguita in data 20 febbraio u.s. ai sensi dell’art. 68 ult. comma c.p.a. ” e “ pertanto, non vi sono termini di cui all’art. 73 c.p.a. e che pertanto non risulta possibile produrre documenti e memorie atte a consentire la difesa dell’amministrazione appellata ”.

12.2. Ai sensi dell’art. 73 comma 1- bis c.p.a. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”.

La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su “ situazioni eccezionali ”.

La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.

In tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza e i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale. Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Nel caso di specie l’istruttoria svolta dal Collegio ha avuto ad oggetto una circolare regionale non depositata in giudizio, la n. 2005.030291 dell’8 aprile 2005, ma conosciuta dalle parti, come precisato nell’ordinanza istruttoria, e quindi anche dal Comune di Capri, come si evince dal fatto che le stesse l’hanno richiamata e utilizzata nell’ambito delle rispettive argomentazioni non solo riferendone il contenuto ma anche citandone fra virgolette la lettera.

Non si rinviene pertanto la ragione che giustifica il riconoscimento di termini per difendersi in relazione a un atto sul quale le parti hanno interloquito nel corso dell’intero processo, così mancando il presupposto di fatto per delibare in senso favorevole la domanda di rinvio. E ciò ancor prima di valutare l’eccezionalità della situazione che (in tesi) giustifica il rinvio.

12.3. L’istanza non può quindi essere accolta.

13. In via pregiudiziale si rileva l’inammissibilità in ragione del disposto dell’art. 104 comma 2 c.p.a., eccepita dall’appellante, dei documenti depositati in appello dal Comune in quanto la parte non ha provato di non averli potuti depositare prima e comunque non sono indispensabili. E ciò anche in ragione del fatto che le circostanze che il Comune ha allegato e ha inteso provare con il deposito di detti atti possono considerarsi acquisite (come evidente dalle considerazioni su cui infra ): come eccepito dal Comune di Capri, costituisce fatto notorio, ed evincibile in base alla visione di una cartina geografica, che l’Isola di Capri, per la conformazione naturale e per l’organizzazione stradale, presenti numerose problematiche di gestione della viabilità.

14. Lo scrutinio del ricorso in appello necessita di essere preceduto da alcune considerazioni di carattere generale, riguardanti i due profili (di diritto pubblico) interessati dagli atti qui impugnati.

14.1. Il primo profilo è quello dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che è disciplinata dal regolamento n. 1071/2009/CE e dalla legge n. 218 del 2003.

La disciplina italiana sulle autorizzazioni de quo si innesta sulla normativa europea, recata dal regolamento n. 1071/2009/CE, avente efficacia diretta (art. 288 TFUE) e connotato da quella supremazia riconosciuta al diritto dell’Unione a partire dalla sentenza Costa c. Enel del 1964 (CGUE, 15 luglio 1964, C-6/64).

Il regolamento n. 1071/2009/CE disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa (art. 1 par. 1).

La professione di trasportatore su strada comprende, oltre alla professione di trasportatore di merci su strada, la professione di trasportatore di persone su strada (art. 2 n. 3), cioè la “ professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto ” (art. 2 n. 2).

In base all’art. 3 del regolamento n. 1071/2009/CE i requisiti per la professione di trasportatore su strada attengono alla presenza di “ una sede effettiva e stabile in uno Stato membro ”, all’onorabilità, all’adeguata idoneità finanziaria e all’idoneità professionale richiesta, che sono singolarmente disciplinati nel successivo art. 5 e ss. dello stesso regolamento. Fra essi è rilevante nella presente controversia il requisito di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro che viene declinato nell’art. 5 nel senso che:

- deve disporre di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell’impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell’impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento;

- deve organizzare l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza;

- deve essere iscritta nel registro delle società commerciali di tale Stato membro o in un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale;

- deve essere soggetta all’imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di partita IVA valido;

- una volta concessa l’autorizzazione, deve disporre di uno o più veicoli

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