Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202400962

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202400962
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400962
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00962/2024REG.PROV.COLL.

N. 07892/2021 REG.RIC.

N. 10800/2021 REG.RIC.

N. 08921/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7892 del 2021, proposto da
Immobiliare Sporting Club Monza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A, F L e B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V L in Roma, corso di Francia, n. 197;



contro

Soprintendenza Archeologica Belle Arti Prov. Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza Archeologica Belle Arti Prov. Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Segretariato Reg.le Lombardia del Mibact, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 10800 del 2021, proposto da
Immobiliare Sporting Club Monza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, F L e B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monza-Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 8921 del 2018, proposto da
Immobiliare Sporting Club Monza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, F L e B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V L in Roma, corso di Francia, n. 197;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

quanto al ricorso n. 7892 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 685/2021;

quanto al ricorso n. 10800 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 2212/2021;

quanto al ricorso n. 8921 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 1333/2018.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati A A per sé e per delega dell’avvocato B S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Immobiliare Sporting Club Monza s.p.a. è proprietaria di una struttura sociale gestita dall’Associazione Sporting Club di Monza, sita in prossimità del Parco di Monza e composta da un fabbricato (Villa Tagliabue) e un’area ospitante una piscina (progettata dall’Arch. G M); all’interno di quest’ultima, inoltre, è attualmente presente un’opera in ceramica policroma eseguita dalla Società Ceramica Italiana di Laveno, denominata “scultura astratta per giochi subacquei” (la “Scultura astratta”) e fino al 2016, sempre all’interno della piscina, vi era anche il “D” di L F, statua in ceramica di Albissola policroma (di cm 320 x140x120).

1.1 – Nel 2015 né la piscina (realizzata nel 1950), né il D (realizzato nel 1951) erano stati dichiarati di interesse culturale ex. artt. 10, co. 3 e 13 del D.l.gs. n. 42/2004. Tuttavia, l’appellante – che aveva deciso nel 2015 di espatriare (in ambito UE) il D - riferisce che, data l’indiscussa valenza artistica del bene, aveva richiesto un parere legale, ottenendo l’indicazione di poter disporre la vendita, in carenza di vincoli alla sua circolazione.

Quindi, dovendo consegnare l’opera alla società InnAuction di Innsbruck, incaricata della vendita all’asta, l’Immobiliare Sporting Club di Monza aveva presentato la relativa istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione all’Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza di Verona, dichiarando espressamente che: i) l’opera non proveniva dagli enti indicati dall’art. 10 del D.lgs. n. 42/2004; ii) non era sottoposta a procedimenti di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 42/2004; iii) non era sottoposta a dichiarazione prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 42/2004; iv) non vi era stata mai rinuncia all’uscita di essa ai sensi dell’art. 70, co. 2 del medesimo D.lgs.

Con il provvedimento del 4/11/2015, l’Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza di Verona aveva emesso l’attestato di libera circolazione (ALC).

1.2 - Con la nota del 19/1/2017, la Soprintendenza di Monza e Brianza ha ingiunto all’Immobiliare Sporting Club Monza S.p.A. di riportare il D all’interno della piscina, siccome la statua e la piscina sarebbero da considerarsi un tutt’uno inscindibile, dal punto di vista stilistico e strutturale e, pertanto, l’asportazione del D sarebbe avvenuta in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 42/2004.

1.3 – La società appellante ha impugnato tale nota avanti il Tar per la Lombardia che, con la sentenza n. 1333/2018, ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.

1.4 – Tale sentenza è stata impugnata con il ricorso in appello n. 8921/18.

2 – Nelle more, la Soprintendenza di Verona, in data 3/5/2017, ha proceduto in autotutela all’annullamento d’ufficio dell’attestato di libera circolazione precedentemente rilasciato.

2.1 – La società ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per il Veneto che, con la sentenza n. 685/2021, ha rigettato il ricorso, richiamando le considerazioni già svolte dal Tar per la Lombardia nella sentenza n. 1333/2018.

2.2 - Tale sentenza è stata impugnata con il ricorso in appello n. 7892/21.

3 – In data 15.6.2020 è stato notificato alla società appellante il decreto, adottato dal Segretariato della Lombardia il 20.7.2019, avente ad oggetto: 1) la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. d), 13, 14 del D.Lgs. 42/2004, dei beni denominati “Piscina, apparati decorativi (la scultura denominata D e la scultura astratta) e spazi annessi nel compendio immobiliare denominato Villa Tagliabue”, siti in Monza (MB), al Viale Brianza, n. 39; 2) la dichiarazione di pertinenze storica e artistica della scultura denominata “D”, realizzata da L F, e della “scultura astratta” rispetto al predetto compendio immobiliare.

3.1– L’appellante ha impugnato anche quest’ultimo provvedimento avanti il Tar per la Lombardia che, con la sentenza n. 2212/2021, ha respinto il ricorso, richiamando le precedenti sentenze emesse in riferimento alla medesima opera d’arte.

3.2 - Tale sentenza è stata impugnata con il ricorso in appello n. 800/21.

4 – In via preliminare, deve disporsi la riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, stante l’evidente connessione che li caratterizza, avendo tutti ad oggetto la scultura denominata “D”, realizzata da L F.

5 – Appare prioritario l’esame dell’appello n. 8921/2018, avente ad oggetto la questione relativa all’illegittimo “distacco” della statua dalla piscina, nel quale l’appellante ha dedotto le censure di seguito esaminate.

5.1 - Con il primo motivo di appello (“ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 50/1 e 169 lett. b) d.lgs 42/2004. erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per insussistenza dell’elemento decorativo e del vincolo pertinenziale ”), la società contesta che la sentenza del Tar Lombardia sarebbe giunta a sancire l’illegittimità del “distacco” dell’opera dal complesso architettonico di Villa Tagliabue, in assenza della previa autorizzazione ex art. 50 del D. Lgs. 42/2004, appiattendosi solo sulle capziose allegazioni dell’amministrazione circa la natura di elemento decorativo della statua del D rispetto alla piscina.

A tal fine, l’appellante rileva che:

- per rafforzare la tesi dell’obbligatorietà della previa autorizzazione ex art. 50 del D. Lgs 42/2004, il Tar ha postulato la presunta natura pertinenziale dell’elemento decorativo rispetto all’intera piscina (anch’essa non vincolata), confondendo tra vincolo pertinenziale impresso dalla proprietà, rilevante ex art. 817 c.c., e vincolo pertinenziale “iure publico”, ancorché non dichiarato, rilevante ai fini storico-artistici;

- per costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 813 c. c., il rapporto pertinenziale cessa quando la cosa principale sia stata oggetto, da parte del proprietario, di un autonomo negozio di trasferimento rispetto alla pertinenza stessa;

- gli artt. 5, comma 1, e 169 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 vengono erroneamente invocati dal Tar al solo fine di assicurare gli effetti un provvedimento di vincolo ex art. 13 mai emesso (perché tardivo) e dunque non attuale;

- a un simile risultato il TAR è

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